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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.2017 15.2017.72

November 8, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,939 words·~10 min·4

Summary

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Vizio di citazione al pignoramento. Assenza di sanatoria

Full text

Incarto n. 15.2017.72

Lugano 8 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 settembre 2017 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 agosto 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 PI 1   (patrocinato dall’abg. PA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                    A.   Su istanza formulata il 29 marzo 2017 da PI 1 nei confronti di RI 1, l’indomani il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha sequestrato presso PI 2 di __________ “il conto n. __________ ed eventuali altri rapporti, titoli, strumenti finanziari intestati al debitore” fino a concorrenza di fr. 18'649.82 oltre agli interessi dello 0.15% dal 26 luglio 2016 su fr. 17'469.40. Il 31 marzo 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro presso la banca.

                                  B.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’UE di Lugano a convalida del sequestro appena menzionato, PI 1 ha proceduto contro RI 1 per l’incasso di fr. 17'649.40 oltre agli interessi dello 0.15% dal 26 luglio 2016 e di fr. 1'000.42.

                                  C.   Il 18 aprile 2017 RI 1 ha interposto opposizione al sequestro, che il Pretore già citato ha respinto con decisione del 20 giugno 2017. Contro la stessa, il 7 luglio 2017 RI 1 è insorto a questa Camera per ottenerne l’annullamento, l’ac­­coglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con decreto 10 luglio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

                                  D.   Non avendo l’escusso interposto opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro, l’escutente ne ha chiesto la prosecuzione, sicché il 22 agosto 2017 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 agosto 2017. In assenza del debitore, l’UE ha poi eseguito il pignoramento della relazione bancaria sequestrata solo il 7 settembre 2017.

                                  E.   Con ricorso dell’11 settembre 2017 RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’avviso di pignoramento, così come la revoca del sequestro e del pignoramento.

                                  F.   Con osservazioni rispettivamente del 18 settembre e del 4 ottobre 2017 PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso.

                                  G.   In data odierna, la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro la decisione con cui è stata respinta l’opposizione al sequestro (inc. 14.2017.110).

Considerato

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento, avvenuta in concreto il 1° settembre 2017 (e non il 4 settembre come affermato dal ricorrente, v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF). È invece tardivo per quanto riguarda la domanda di revocare il sequestro eseguito dall’UE il 31 marzo 2017, siccome il decreto e il verbale di sequestro gli sono giunti già il 14 aprile 2017 (avviso di ricevimento della raccomandata __________).

                                   2.   Il ricorrente si duole innanzitutto per il fatto che l’avviso di pignoramento emesso dall’UE il 22 agosto per il 25 agosto 2017 gli sia pervenuta per raccomandata con grave ritardo solo il 4 settembre 2017. Chiede che “ne sia tenuto conto e siano apportate le dovute correzioni”.

                                2.1   Secondo l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF, l’escusso è tenuto ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare. L’escusso non ha solo l’obbligo ma pure il diritto di assistere al pignoramento per difendere i propri diritti (in particolare in relazione con gli art. 92, 93 e 95 LEF), ciò che risulta non solo dalla ratio legis dell’art. 90 LEF, la quale prescrive la preventiva intimazione di un avviso di pignoramento, ma anche più generalmente dal diritto di essere sentito garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. (in questo senso già: DTF 30 I 802, consid. 2, citato da Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 14 ad art. 90 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 27 ad § 22). Il pignoramento eseguito senza preventivo avviso a norma dell’art. 90 LEF è annullabile (DTF 115 III 43, con rinvii; sentenze della CEF 15.2003.123 del 22 agosto 2003 e 15.2002.112 del 30 ottobre 2002; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 90 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 90).

                                2.2   Nel caso di specie, il 22 agosto 2017 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 agosto 2017. Esso, tuttavia, non è pervenuto al debitore, residente in Italia, entro il 24 agosto 2017, ossia almeno un giorno prima della data prevista per il pignoramento, bensì solo il 4 settembre 2017. Sennonché il pignoramento è poi stato effettuato, in assenza del debitore e a sua insaputa, non il 25 agosto bensì il 7 settembre 2017. Avesse egli contattato l’UE immediatamente dopo la ricezione dell’avviso di pignoramento, anziché aspettare l’ultimo giorno del termine di ricorso per impugnare tale atto, avrebbe potuto assistere al pignoramento del 7 settembre o convenire un’altra data con l’UE. Non va però ignorato che la data fissata dall’Ufficio era troppo ravvicinata tenuto conto dei tempi di trasmissione postale verso l’Italia né si può escludere che RI 1 abbia ritenuto in buona fede che il pignoramento fosse effettivamente stato eseguito alla data indicata sull’avviso di pignoramento. Rimane da stabilire le conseguenze della sua carente citazione.

                                2.3   Una disattenzione del diritto d’essere sentito comporta – per prin­cipio – l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con richiami), a condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (DTF 122 II 469, consid. 4/a, con rif.; 122 I 53, consid. 4/a, con rif.; sentenza della CEF 15.2003.123 già citata). Se l’in­teressato nondimeno ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, la violazione può ritenersi sanata. Sta di fatto che ciò vale solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per disattenzioni che, pur gravi, l’autorità di ricorso può sanare essa medesima poiché rinviare gli atti all’autorità precedente sarebbe un’o­perazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii) in dispregio del principio della buona fede e dell’interesse degno di protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_453/2016 del 16 febbraio 2017, RSPC 2017, 313 segg. n. 1979, consid. 4.2.4).

                                  a)   Ciò posto, una sanatoria del vizio di citazione dell’escusso è pos­sibile, in linea di massima, solo se egli è stato effettivamente in grado di partecipare all’esecuzione del pignoramento o di farvisi validamente rappresentare (DTF 115 III 43 consid. 1; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90). È quindi per principio esclusa dopo il pignoramento eseguito in sua assenza (sentenza della CEF 15.2002.112 già citata). Secondo la giurisprudenza generica appena ricordata, tuttavia, solo l’escusso che si vale in buona fede di un interesse degno di protezione può pretendere all’annulla­­mento del pignoramento.

                                  b)   Nel caso di specie, non potrebbe di sicuro giustificare l’annulla­­mento del pignoramento la censura per cui il patrocinatore del procedente non sarebbe iscritto all’ordine degli avvocati svizzeri, ticinesi o milanesi, con la conseguenza che gli atti da ) ed è pertanto autorizzato a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LLCA, art. 2 cpv. 1 LAvv).

                                  c)   Non vi è neppure ombra di dubbio riguardo al fatto che PI 1, ottenuto il sequestro (eseguito il 30 marzo 2017), ha ossequiato il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 279 cpv. 1 LEF per promuovere l’esecuzione a convalida dello stesso, dal momento che l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ già il 5 aprile 2017. Non avendo il ricorrente interposto opposizione al precetto esecutivo, non vi era poi la necessità per il creditore di postularne il rigetto, potendo egli richiedere direttamente la prosecuzione, cosa che ha fatto il 26 maggio 2017.

                                  d)   Sono d’altronde manifestamente irricevibili le doglianze circa la pretesa assenza di motivi sufficienti perché il creditore potesse chiedere con urgenza il sequestro e il pignoramento, e la mancanza di legame con la Svizzera del suo credito, come pure la richiesta di correzione e riduzione della somma di fr. 20'317.05 vantata dall’escutente. Non compete infatti né all’UE né a questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, bensì al giudice del sequestro determinarsi sui presupposti del sequestro stabilito dall’art. 272 LEF (esistenza e ammontare del credito da garantire, causa del sequestro ed esistenza e appartenenza dei beni da sequestrare). Per tacere del fatto che in concreto il Pretore non ha decretato il sequestro di tutti i beni di RI 1 presso PI 2, ma unicamente quelli necessari alla garanzia dell’importo indicato nella decisione di sequestro.

                                  e)   Al ricorrente va invece riconosciuto un evidente interesse a far valere che i suoi beni non sono sequestrabili né pignorabili in quanto necessari all’esercizio della sua professione, nella misura in cui gli averi da lui posseduti in banca sarebbero indispensabili all’espletamento della sua attività di costruttore edile e di topografo e sarebbero costituiti da rendite vitalizie ch’egli percepisce quale ex politico, da redditi della propria attività professionale e da prestazioni ch’egli percepisce dalla cassa pensioni dei geometri. Non sono censure d’immediata risoluzione – se non la prima, siccome averi bancari non possono ricadere tra gli “arnesi, apparecchi, strumenti e libri” assolutamente impignorabili nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF –, sicché si giustifica di annullare l’avviso di pignoramento e il verbale (interno) di pignoramento, e di rinviare la causa all’UE perché proceda all’emissione di un nuovo avviso di pignoramento, avendo questa volta riguardo a prevedere tra l’intimazione dell’avviso e la data prevista per il pignoramento un congruo lasso di tempo, oppure convenendone preventivamente la data con l’escusso.

                                   3.   Il reclamante chiede anche la revoca del sequestro della sua relazione bancaria. Già si è detto che la Camera non è competente per pronunciarsi sulla validità del decreto di sequestro (sopra consid. 2.3/d). E nella misura in cui la richiesta è rivolta contro l’esecuzione del sequestro cui ha proceduto l’UE (art. 275 LEF), essa è tardiva (sopra consid. 1). Non vi sono d’altronde elementi per ritenerla nulla, il ricorrente non avendo fornito documentazione atta a dimostrare le proprie allegazioni in merito alla composizione degli averi bancari sequestrati. La domanda risulta di conseguenza irricevibile.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e di conseguenza sono annullati l’avviso di pignoramento del 22 agosto 2017 e il pignoramento del 7 settembre 2017 e la causa è retrocessa all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché proceda come indicato al considerando 2.3/e.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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