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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.09.2017 15.2017.63

September 14, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,338 words·~7 min·3

Summary

Ricorso contro avvisi di pignoramento. Procedura di revisione della decisione di tassazione fiscale sulla quale si fonda l’esecuzione. Nessuna sospensione dell’esecuzione

Full text

Incarto n. 15.2017.63

Lugano 14 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° settembre 2017 di

 RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1,)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 21 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________87, __________24 e __________29, rispettivamente n. __________31 e __________84 promosse nei confronti della ricorrente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ tutti diretti contro RI 1, il 5 aprile 2017 l’Uffi­­cio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso tre avvisi di pignoramento per il 2 maggio 2017, contro i quali, il 15 aprile 2017, l’escussa ha presentato ricorso a questa Camera. Il 27 e il 31 luglio 2017, l’UE ha poi emesso nei confronti della stessa debitrice altri due avvisi di pignoramento, avvertendola che il pignoramento previsto per il 2 maggio 2017 (ma non ancora eseguito) sarebbe stato esteso alle esecuzioni n. __________ e __________.

                                  B.   Nelle esecuzioni promosse sempre nei confronti di RI 1 dallo Stato del Canton Ticino (n. __________87, __________24 e __________29) e dalla Confederazione Svizzera (n. __________31 e __________84) per l’in­casso di una multa della circolazione e delle imposte cantonali e federali dirette del 2012 e del 2013, il 21 agosto 2017 l’UE di Lugano ha emesso ulteriori cinque avvisi di pignoramento, avvertendo di nuovo l’escussa che tali esecuzioni avrebbero partecipato al pignoramento previsto per il 2 maggio 2017 (ma fino ad allora rimasto ineseguito).

                                  C.   Con ricorso del 1° settembre 2017, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità della sentenza emessa da questa Camera il 28 luglio 2016, di ripristinare la precedente decisione dell’UE di Lugano con cui aveva emesso otto attestati di carenza di beni (relativi a esecuzioni partecipanti a un gruppo precedente), di accertare l’appli­cazione dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF alla rendita d’invalidità LAINF da lei percepita, di annullare l’ordine 5 ottobre 2016 del­l’UE all’PI 3 di decurtare tale rendita, di ordinare in via subordinata all’UE, previa sua citazione, di riesaminare la questione della pignorabilità della rendita, e di sospendere le procedure esecutive, in particolare i cinque avvisi di pignoramento del 21 agosto 2017, fino all’esito dei ricorsi inoltrati a questa Camera e alla Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale d’appello contro la reiezione della domanda di revisione delle tassazioni dal 2008 al 2014.

                                  D.   Visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato tramesso per osservazioni né alle controparti né all’UE.

                                  E.   Con sentenza del 4 settembre 2017 (inc. 15.2017.31), la Camera ha respinto il ricorso del 15 aprile 2017 (sopra ad A).

Considerato

in diritto:                 1.   Nella misura in cui è diretto contro i cinque avvisi di pignoramento del 21 agosto 2017, il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla loro notifica, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                1.1   Il ricorso è invece manifestamente tardivo e dunque irricevibile per quanto riguarda le otto esecuzioni partecipanti al gruppo precedente a quello formato dalle dieci esecuzioni enumerate sopra (ad A e B), in particolare in merito alla decisione 14 giugno 2016 dell’UE di Lugano di emettere otto attestati di carenza di beni, alla sentenza del 28 luglio 2016 con cui questa Camera ha annullato tale decisione come richiesto dalla stessa escussa e rinviato la causa all’UE per nuova decisione (inc. 15.2016.57), al successivo pignoramento con contestuale ordine del 5 ottobre 2016 all’PI 3 di trattenere la rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili (ossia fr. 961.– arrotondati), e alle domande di riesame della questione della pignorabilità della rendita e di sospensione di quelle otto esecuzioni. Queste sono del resto censure già proposte da RI 1 nei ricorsi del 6 e 8 novembre 2016, che la Camera ha respinto con sentenza del 4 settembre 2017 (inc. 15.2016.104).

                                1.2   Anche limitato alle esecuzioni nelle quali sono stati emessi i cinque avvisi di pignoramento del 21 agosto 2017, il ricorso è parimenti irricevibile, siccome prematuro, laddove RI 1 chiede di accertare l’impignorabilità della sua rendita d’invalidità, previa sua citazione. Potrà appunto far valere le sue ragioni presentandosi all’UE per procedere all’esecuzione del pignoramento di cui è stata più volte avvisata.

                                   2.   La ricorrente si duole che il pignoramento sia stato eseguito nelle cinque esecuzioni oggetto degli avvisi impugnati con effetto retroattivo al 2 maggio 2017 "senza avviso alcuno e senza preventiva convocazione [di lei] per riesame della pignorabilità della rendita d’invalidità". In realtà, e la patrocinatrice della ricorrente ben lo sa (v. sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno 2016 consid. 3), ricevuto la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). L’avviso di pignoramento preannuncia solo il pignoramento (art. 90 LEF), non dà atto della sua esecuzione (funzione riservata al verbale di pignoramento, art. 112 LEF). L’avviso di pignoramento contiene appunto la convocazione di cui la ricorrente lamenta la mancanza e conferisce all’escusso la possibilità di esprimersi sulla pignorabilità dei propri beni in sede di esecuzione di ogni singolo pignoramento. Se nella fattispecie il pignoramento non è ancora potuto essere eseguito, ciò è dovuto al fatto che RI 1 non si è presentata all’UE di Lugano né il 2 maggio 2017 – ricordato che al suo ricorso del 15 aprile 2017 non era stato conferito effetto sospensivo, sicché l’avviso di pignoramento del 5 aprile rimaneva effettivo – né successivamente. La sua censura è pertanto priva di consistenza.

                                   3.   Per quanto attiene alla domanda di sospensione delle esecuzioni fino all’esito dei ricorsi inoltrati alla CEF e alla CDT, va rilevato anzitutto che il primo ricorso, come detto, è stato nel frattempo respinto con sentenza del 4 settembre 2017 (inc. 15.2016.104). Il suo esito non era del resto di rilievo per le cinque esecuzioni qui in esame, poiché concerneva esecuzioni del gruppo precedente. Quanto al ricorso alla CDT contro la decisione 25 luglio 2017 con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città ha respinto la domanda di revisione delle tassazioni dell’imposta diretta cantonale e federale dal 2008 al 2014, non ha per ora effetto sulle esecuzioni in esame e non rientra tra i casi di sospensione previsti dalla legge (art. 57-62, 85 e 85a LEF). Senza contare che le decisioni fiscali di cui è chiesta la revisione rimangono in forza finché non sia emessa una decisione definitiva almeno parzialmente positiva sulla domanda di revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD; Looser in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). La domanda di sospensione, e con essa l’intero ricorso, vanno di conseguenza respinti.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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