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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2017 15.2017.60

November 9, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·754 words·~4 min·5

Summary

Pignoramento di rendita. Ricevibilità del ricorso. Traduzione in italiano del ricorso. Spostamento del domicilio all’estero in corso di procedura

Full text

Incarto n. 15.2017.60

Lugano 9 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 21 agosto 2017 da

  RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento emesso il 27 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________, __________ __________, __________ (rappr. dalla __________, __________) __________, __________ (rappr. dalla __________, __________) __________, __________ (rappr. dalla __________, __________, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati, l’__________, __________, la __________ __________ e la __________ procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti;

                                         che con verbale di pignoramento del 27 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato il minimo esistenziale dell’escusso e della moglie in fr. 1'900.– mensili;

                                         che lo stesso giorno l’UE ha pignorato presso la __________ la rendita di fr. 6'300.– percepita dall’escusso limitatamente all’eccedenza di fr. 4'400.– mensili;

                                         che il 21 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in lingua tedesca, un ricorso contro il verbale di pignoramento;

                                         che in applicazione degli art. 7 cpv. 1 e 2 LPR questa Camera ha trasmesso il ricorso all’UE di Lugano perché procedesse alle incombenze di sua competenza di cui all’art. 9 LPR, dopo avere impartito un termine al ricorrente per produrre una traduzione in italiano del ricorso e una copia del provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 4 lett. a LPR);

                                         che il 23 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera “un breve riassunto in lingua italiana” del ricorso, che manifestamente non è una traduzione del ricorso inoltrato il 21 agosto 2017, bensì una sua rielaborazione più corta;

                                         che la ratio legis dell’art. 7 cpv. 2 LPR esclude che questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per determinare quali parti dell’atto del 23 agosto 2017 siano da considerare una traduzione dell’atto del 20 agosto e quali parti invece non lo siano;

                                         che si deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha convenientemente tradotto il ricorso del 20 agosto 2017, senza parlare del fatto ch’egli neppure ha prodotto una copia del provvedimento impugnato;

                                         che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

                                         che ad ogni modo, RI 1 ha annunciato la sua partenza per Campione d’Italia il 31 luglio 2017 (attestazione del Controllo abitanti del Comune di __________ del 28 luglio 2017), ovvero dopo la notifica degli avvisi di pignoramento (del 24, 26 e 28 aprile e 20 luglio 2017), avvenuta per i primi tre al più tardi l’8 maggio 2017 (v. la sua email erratamente datata 6 aprile 2017, ricevuta dall’UE l’8 maggio 2017) e per l’ultima al più tardi in occasione dell’esecuzione stessa del pignoramento il 27 luglio, sicché le esecuzioni sono regolarmente proseguite al suo precedente domicilio (art. 53 LEF; DTF 57 III 171 in fondo);

                                         che dagli atti si evince poi che il ricorrente, dopo avere inizialmente rifiutato di dare seguito alle convocazioni dell’UE per non meglio precisati motivi di salute (v. email già citata), successivamente è comunque comparso per l’esecuzione del pignoramento firmando il (primo) verbale interno (del 13 giugno 2017);

                                         che se ne deduce come egli non sia stato tenuto allo scuro della procedura, per tacere del fatto ch’egli non indica né comprova le spese indispensabili da lui effettivamente sopportate di cui non si sarebbe tenuto nel suo minimo esistenziale;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –   ; –   ; –   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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