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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2018 15.2017.45

January 19, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,022 words·~5 min·3

Summary

Pignoramento di un credito rivelatosi in seguito inesistente. Inefficacia del pignoramento e dei provvedimenti successivi

Full text

Incarto n. 15.2017.45

Lugano 19 gennaio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2017 da

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle procedure esecutive n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal­l’PI 1 contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 1'863.70 oltre ad accessori, il 17 giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato (in via supercautelare) un credito della debitrice nei confronti della fondazione PI 3 con sede a __________ “fino a concorrenza della somma di fr. 4'500.– in relazione alla restituzione dei premi versati dall’assicurata alla Cassa Malati nel 2014 e 2015, a causa di una disdetta non valida dell’escussa nei confronti della cassa malati precedente PI 1, __________” (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento 16 luglio 2015, pag. 2);

                                         che il 16 agosto 2015 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramento;

                                         che con scritti del 3 dicembre 2015 l’escutente ha chiesto la realizzazione del credito pignorato;

                                         che dopo aver comunicato all’escussa le domande di vendita il 16 dicembre 2015, l’Ufficio ha trasmesso alle parti l’avviso d’in­­canto il 1° giugno 2017 per il 14 giugno 2017 alle ore 11:00;

                                         che con ricorso del 9 giugno 2017 RI 1 si aggrava contro l’avviso d’incanto, chiedendo a questa Camera di annullare tale provvedimento, nonché la pretesa dell’PI 1;

                                         che il 13 giugno 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame;

                                         che con osservazioni del 15 gennaio 2018, alla luce dei documenti prodotti dalla ricorrente l’UE sembra aderire alla sua richiesta di annullare l’avviso di pignoramento, spiegando di voler procedere a una rettifica del verbale, ma si oppone invece all’an­­nullamento dei crediti posti in esecuzione;

                                         che l’PI 1 non ha formulato osservazioni;

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 1° giugno 2017 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                         che la ricorrente allega in particolare di non aver alcun debito (recte: credito) nei confronti dell’PI 2, sostenendo che il credito pignorato dall’UE è in realtà una vecchia pretesa che l’PI 1 aveva vantato verso la PI 2 prima dell’inizio della procedura che l’escussa aveva introdotto dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per accertare la validità della sua disdetta all’PI 1 e la data di affiliazione di lei e suo figlio alla nuova cassa malati;

                                         che a sostegno delle sue argomentazioni, l’insorgente ha prodotto una copia della sentenza del 18 maggio 2016 del TCA (inc. __________), passata in giudicato, dalla quale emerge che l’affiliazione di RI 1 e suo figlio all’PI 1 è terminata con effetto al 31 gennaio 2014, sicché dal 1° febbraio 2014 essi sono affiliati presso la PI 2 (consid. 2.5, pag. 13), alla quale a partire dalla medesima data la ricorrente ha cominciato a pagare i premi (consid. 1.17, pag. 5);

                                         ch’essendo la disdetta data alla precedente cassa malati valida e non avendo quindi RI 1 pagato indebitamente i premi all’PI 2 nel 2014 e 2015, il credito pignorato risulta inesistente, ragione per cui l’UE, venuto a conoscenza di tale circostanza mediante la sentenza trasmessa dall’escussa (v. copia della sentenza agli atti), avrebbe potuto e dovuto revocare il pignoramento (DTF 80 III 76 consid. 1), rivelatosi inefficace, e pignorare eventuali altri beni o, in mancanza di essi, emettere un attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 e 149 LEF);

                                         che sotto questo profilo il ricorso è fondato, motivo per cui i provvedimenti successivi al verbale di pignoramento, compreso l’av­­viso d’incanto, vanno annullati e l’incarto va retrocesso all’Ufficio affinché proceda al pignoramento di eventuali altri beni o all’e­­missione di un attestato di carenza di beni;

                                         che per quanto attiene alla domanda di annullare le pretese poste in esecuzione dall’PI 1, che la ricorrente sostiene non esistere, il gravame si rivela invece irricevibile, siccome la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF è preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2017. 104 del 13 dicembre 2017, consid. 1 e 3);

                                         che, ad ogni modo, nel caso in rassegna RI 1 non ha impugnato le decisioni su opposizione del 1° luglio e del 9 dicembre 2014 con cui l’PI 1 aveva confermato le sue precedenti decisioni concernenti i premi dovuti e il rigetto delle opposizioni interposte alle esecuzioni dall’escussa, sicché, passate in giudicato, le predette decisioni sono ormai definitive;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

                                 1.1    Di conseguenza sono annullati il verbale di pignoramento e l’avviso d’incanto emessi nelle esecuzioni n. __________ e __________ dall’Ufficio di esecuzione di Lugano.

                                 1.2    L’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda a un nuovo pignoramento o all’emissione di un attestato di carenza di beni.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –;  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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