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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2017 15.2017.11

March 31, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·707 words·~4 min·3

Summary

Ricorso contro il precetto esecutivo. Validità della notifica all’amministratore unico della società escussa fuori dalla sua sede legale. Irricevibilità delle censure di merito

Full text

Incarto n. 15.2017.11

Lugano 31 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 gennaio 2017 di

RI 1  (rappr. dall’amministratore unico, RA 1 __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 12 dicembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, I-__________  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 10'805.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2015 e di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2015;

                                         che il 12 gennaio 2017 l’escussa, per il tramite del suo amministratore unico RA 1, ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

                                         che con ricorso del 30 gennaio 2017 la società escussa ha interposto ricorso contro il precetto esecutivo, chiedendone l’annulla­mento;

                                         ch’essa si duole anzitutto di un vizio di notifica, la stessa essendo avvenuta non presso la propria sede legale bensì ad altra sede “che nulla ha in relazione alla società”;

                                         che se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), a prescindere da dove il rappresentante si trovi, siccome il luogo di notifica non è una condizione prevista dalla norma citata;

                                         che nel caso in esame si evince dallo stesso precetto esecutivo (n. __________) prodotto dalla ricorrente ch’esso è stato consegnato a RA 1, suo amministratore unico;

                                         che la notifica è dunque senz’altro valida sulla scorta dell’art. 65 LEF, per tacere del fatto che in diritto svizzero pure una notificazione effettuata per ipotesi in un modo non conforme alla legge esplica giuridicamente i suoi effetti ove l’atto, come in concreto, sia comunque giunto all’escusso, e ciò dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2);

                                         che la ricorrente, d’altronde, respinge ogni responsabilità per la pretesa posta in esecuzione, spiegandone dettagliatamente i motivi;

                                         ch’essa pare così perdere di vista che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esi­stenza della propria pretesa;

                                         che in linea di principio un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esisten­za del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);

                                         che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);

                                         che la ricorrente potrà far valere i suoi mezzi di difesa davanti al giudice qualora PI 1 dovesse chiedere il rigetto dell’opposizione da essa interposta, in procedura ordinaria (art. 79 LEF) o sommaria (art. 80 segg. LEF);

                                         che il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende inutile l’assegna­zione di un termine all’escutente per esprimersi in merito;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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