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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2017 15.2016.92

January 13, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,208 words·~6 min·4

Summary

Ricorso contro decisione di peritare fondo da realizzare all'asta pubblica

Full text

Incarto n. 15.2016.92

Lugano 13 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 settembre 2016 di

 RI 1  (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’assegnazione di un mandato tendente all’allestimento di una perizia della particella n. __________ RFD di __________ del 19 settembre 2016 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

                                         __________, __________

                                         (rappr. dalla Cassa comunale, __________)

                                         __________, __________

procedure interessanti anche quale comproprietario in ragione di un mezzo della medesima particella

__________, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 19 novembre 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca, il Comune di __________ procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'369.55 oltre agli interessi del 5% dal 14 novembre 2015 per contributi di costruzione inerenti il mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà, di cui l’escusso è comproprietario per un mezzo. Egli non ha interposto opposizione.

                                  B.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso sempre dall’UE di Biasca il successivo 11 dicembre 2015, __________ procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'078.15 oltre agli interessi del 5% dal 30 luglio 2015. Non avendo egli interposto opposizione al precetto, il 16 agosto 2016 l’UE ha dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione pignorando la quota di comproprietà A di un mezzo spettante all’escusso sulla particella n. __________ RFD di __________.

                                  C.   Avendo i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 19 settembre 2016 l’UE ha assegnato all’arch. __________ T__________ il mandato tendente all’esecuzione di una perizia estimativa della nota particella.

                                  D.   Con ricorso del 29 settembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il mandato conferito all’arch. T__________ e di determinare in fr. 1'800'000.– il valore della particella. Con decreto del 4 ottobre 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.

                                  E.   Con osservazioni del 21 ottobre 2016 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 settembre dall’Ufficio di esecuzione di Biasca, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   A sostegno del ricorso RI 1 argomenta che il 18 giugno 2012, su incarico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’arch. __________ C__________ ha redatto una perizia sulla particella n. __________ RFD di __________, che ne ha stabilito in fr. 2'101'880.– il valore reale e in fr. 1'800'000.– il valore venale. Il ricorrente pretende che l’UE è a conoscenza di questa perizia, motivo per il quale egli considera che la decisione d’incaricare un architetto per eseguire una nuova stima è un atto superfluo che viola il principio di proporzionalità.

                                   3.   Con osservazioni del 21 ottobre 2016 l’UE evidenzia di aver conferito il mandato per l’allestimento del referto peritale senza sapere dell’esistenza di una perizia datata 18 giugno 2012. In ogni caso, visto il tempo trascorso dal suo allestimento, a mente dell’ufficio si giustifica l’acquisizione di un nuovo referto, ritenute le forti oscillazioni dei prezzi intervenute negli ultimi cinque anni sul mercato immobiliare.

                                   4.   Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito rientra nel potere di apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1997, n. 8 e 9 ad art. 97 LEF) ed è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97). Ciò vale anche per la (seconda) stima imposta dalla legge per i fondi prima della messa all’asta (art. 140 cpv. 3 e 156 cpv. 1 LEF).

                                   5.   Nel caso di specie il 18 giugno 2012 l’arch. __________ C__________, funzionario dell’Ufficio cantonale di stima, ha peritato la particella n. __________ RFD di __________ assegnandole un valore di stima reale di fr. 2'101'880.–, un valore di reddito di fr. 1'701'493.– e un valore venale di fr. 1'800'000.–. Il problema è che la perizia risale a oltre quattro anni fa e persegue uno scopo che non è esattamente quello per cui l’UE ha ordinato la nuova perizia, giacché il valore venale stimato dall’arch. C__________ è “il prezzo di vendita che si può ottenere normalmente in una libera contrattazione di compravendita” (doc. C pag. 9) e non in un’asta pubblica. Qualora l’Ufficio, come in concreto, abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea visto il lungo tempo trascorso dalla precedente stima (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) e le forti oscillazioni dei prezzi intervenute nel frattempo sul mercato immobiliare, rientra nel suo potere di apprezzamento decidere di ordinarne una nuova tendente ad accertare il valore di stima attuale determinante, ossia quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenza della CEF 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF, con rif.).

                                         Ricordato che il quadriennio è proprio la durata del ciclo d’osser­vazione dell’evoluzione dei fattori influenti sulla stima ufficiale (art. 24 del regolamento della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, RL 10.2.9.1.1) e che secondo il decreto esecutivo concernente l’aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare sul territorio del Cantone Ticino le stime ufficiali nel Comune di __________ (polo D fascia 3) saranno aumentate del 19.99% (Bollettino ufficiale delle leggi 25/2016 pag. 264) a partire del 1° gennaio 2017, non si può considerare che l’UE abbia trasceso il proprio potere d’apprezza­mento nell’adottare la decisione impugnata, che appare proporzionata alle circostanze concrete del caso in esame, non solo perché è idonea a raggiungere lo scopo informativo posto a fondamento degli art. 140 cpv. 3 e 156 cpv. 1 LEF ma è pure ragionevolmente necessaria in una situazione in cui sono trascorsi oltre quattro anni da una precedente perizia eseguita in un contesto diverso da quello di una procedura esecutiva. Il ricorso va di conseguenza respinto.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –  ; –  ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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