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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2016 15.2016.9

April 26, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,800 words·~9 min·4

Summary

Ricorso contro la notificazione edittale del precetto esecutivo. Sospensione dell’esecuzione,

Full text

Incarto n. 15.2016.9

Lugano 26 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 6 febbraio 2016 di

  RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione del 2 febbraio 2016 con cui l’Ufficio non ha accettato l’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo n. __________ emesso nei suoi confronti su domanda di

PI 1 ,

procedura che interessa anche la

PI 2,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 2 ottobre 2015 l’PI 1 (di seguito “PI 1”) ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano un’esecuzione nei confronti dell’avv. RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 37'914.82 oltre ad accessori.

                                  B.   Dando seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa mediante raccomandata, che però non è stata ritirata.

                                  C.   Con scritto del 21 ottobre 2015, che fa riferimento al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare contro l’avv. RI 1 per complessivi fr. 539.10 su richiesta della PI 2, l’organo esecutivo ha invitato l’escussa a presentarsi entro 10 giorni presso i suoi sportelli per procedere alla notifica dello stesso, avvertendola che avrebbe intimato l’atto mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale, qualora non si fosse presentata.

                                  D.   Siccome la debitrice non ha dato seguito all’invito, l’Ufficio ha pubblicato il precetto della PI 2 sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________. Altrettanto ha fatto per quanto attiene al precetto dell’PI 1.

                                  E.   Con e-mail del 1° febbraio 2016, dopo aver spiegato di essersi recata presso gli sportelli dell’UE il 29 gennaio 2016 per ritirare alcuni precetti esecutivi e di aver appreso in quel momento della pubblicazione sul FUC del precetto dell’PI 1, l’avv. RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo di accettare la sua opposizione al precetto in questione. Essa ha rilevato al riguardo che non le è mai stato notificato prima e che i documenti che le sono stati mostrati in quell’occasione, a sostegno dei tentativi di notifica dell’Ufficio, fanno in realtà riferimento al precetto della PI 2.

                                  F.   In risposta alla richiesta dell’escussa, mediante e-mail del 2 febbraio 2016 l’UE ha comunicato di non poter accettare la sua opposizione.

                                  G.   Con ricorso del 6 febbraio 2016 l’avv. RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accettare la sua opposizione ai due noti precetti esecutivi. Essa postula inoltre la concessione della sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla definizione del procedimento penale pendente nei suoi confronti, subordinatamente fino al 31 marzo 2016.

                                  H.   Il 10 febbraio 2016 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al ricorso, nel senso che l’esecuzione dell’PI 1 è sospesa fino alla decisione sul ricorso.

                                    I.   Con osservazioni del 4 aprile 2016 l’UE postula la reiezione del ricorso. L’PI 1 e la PI 2 sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 febbraio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente sostiene che l’Ufficio non le ha mai notificato il precetto esecutivo dell’PI 1 per le vie e modalità ordinarie, ma che lo ha invece pubblicato direttamente sul FUC “a tradimento” e con ogni probabilità anche “dolosamente” per danneggiarla. Essa rileva al riguardo che i documenti che l’UE le ha mostrato a sostegno dei tentativi di notifica del precetto, quando si è recata presso gli sportelli dell’ufficio il 29 gennaio 2016, si riferiscono al precetto della PI 2, ciò che – a suo parere – dimostra che il precetto fatto spiccare su richiesta dell’PI 1 le è stato intimato per la prima volta soltanto il 29 gennaio 2016. Alla luce di tali circostanze, l’insorgente chiede di voler accettare la sua opposizione avvenuta immediatamente dopo aver preso conoscenza del precetto in questione. Per le medesime ragioni, essa chiede pure di accettare l’opposi­­zione al precetto della PI 2.

                                         Da parte sua, l’UE ritiene che la procedura adottata per la notifica del precetto esecutivo della PI 2 sia perfettamente corretta, giacché ha proceduto alla sua pubblicazione dopo aver tentato di intimarlo dapprima per posta, poi mediante l’intervento della polizia comunale e infine presso i propri sportelli. Per quanto attiene invece al precetto dell’PI 1, l’organo esecutivo rileva che, avendo già diffidato la debitrice nella precedente esecuzione, per semplicità le ha trasmesso direttamente la diffida a presentarsi presso gli sportelli e ha pubblicato l’atto quasi due mesi dopo, concedendo quindi alla debitrice tutto il tempo necessario per ritirare il precetto. L’Ufficio osserva infine che negli scorsi anni i numerosi precetti esecutivi emessi a carico della ricorrente sono quasi sempre stati notificati tramite la polizia o la cancelleria dell’UE, sicché la debitrice ha sempre corso il rischio, sottraendosi alla notifica, che i precetti venissero pubblicati.

                                2.1   L’art. 66 cpv. 4 LEF permette di procedere in determinati casi alla notificazione degli atti esecutivi mediante pubblicazione giusta l’art. 35 LEF. La notificazione edittale è tuttavia la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Tale fattispecie presuppone in primo luogo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ovvero che l’ufficio di esecuzione abbia tentato senza successo di notificare l’atto esecutivo attraverso tutte le modalità previste, per le persone fisiche, dall’art. 64 LEF, segnatamente facendo ricorso all’ausilio della polizia (cpv. 2 LEF). In secondo luogo, presuppone che il debitore si sottragga intenzionalmente alla notifica, circostanza che impone all’ufficio di assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati). In altri termini, salvo che il comportamento passato del debitore non giustifichi il ricorso immediato all’ausilio della polizia, un doppio tentativo infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge (dapprima mediante i funzionari dell’ufficio o la posta [art. 72 cpv. 1 LEF] e in seguito attraverso l’intervento della polizia o dei funzionari comunali [art. 64 cpv. 2 LEF]) è la condizione minima per far capo in seguito alla notificazione in via edittale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 66 ad art. 66 LEF).

                                2.2   Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che per quanto con­cerne l’esecuzione promossa dalla PI 2, la ricorrente non motiva la propria domanda intesa a far accettare l’opposizione – che peraltro neppure ha interposto, visto che l’e-mail del 1° febbraio 2016 fa riferimento unicamente all’altra esecuzione in esame –, ma si limita a rinviare genericamente alle argomentazioni sollevate in merito al precetto esecutivo fatto spiccare su richiesta dell’PI 1. Già per tale ragione, il ricorso si rivela irricevibile sotto questo profilo. Ad ogni modo, anche nel merito nulla può essere rimproverato all’UE al riguardo. Si evince invero dagli atti ch’esso ha pubblicato il precetto soltanto dopo aver tentato a più riprese d’intimarlo secondo le modalità ordinarie previste dalla legge, ovvero mediante invio postale raccomandato (il 3 luglio 2015), attraverso l’intervento della polizia (il 1° ottobre 2015, doc. C2) e infine mediante scritto (del 21 ottobre 2015) con cui ha invitato l’escussa a ritirare l’atto presso gli sportelli (doc. C1).

                                2.3   Altrettanto non può dirsi invece per la notifica del precetto esecutivo dell’PI 1. In tal evenienza, l’UE si è limitato a un unico tentativo per posta raccomandata prima di pubblicare l’at­­to. La diffida a ritirare il precetto presso gli sportelli, cui l’Ufficio fa cenno nelle osservazioni al ricorso, non è invero presente agli atti, malgrado sia registrata negli eventi del suo sistema informatico. Secondo gli accertamenti effettuati da questa Camera, l’UE fa in realtà riferimento allo scritto del 21 ottobre 2015 (doc. C1), che tuttavia riguarda unicamente il precetto esecutivo della PI 2. Sulla sola base di tale comunicazione, la debitrice non poteva evidentemente aspettarsi che l’organo esecutivo dovesse consegnarle anche il secondo precetto. Ne consegue che, non avendo fatto uso di tutte le modalità prescritte dall’art. 64 LEF per notificare l’atto prima di procedere alla sua pubblicazione, l’UE non ha agito conformemente alla legge e la notifica edittale risulta così irregolare. Non porta a diversa conclusione nemmeno la circostanza secondo cui negli anni scorsi l’Ufficio sia dovuto ricorrere alla polizia o alla propria cancelleria per consegnare all’escussa i precetti esecutivi emessi a suo carico. Ciò avrebbe potuto giustificare tutt’al più di rinunciare a un primo tentativo per posta e d’incaricare immediatamente la polizia di notificare il precetto (sopra consid. 2.1 i.f.), non invece di far capo alla pubblicazione dopo il solo tentativo postale. La notifica edittale del precetto esecutivo dell’PI 1 essendo pertanto inefficace, la sua notifica è da reputare avvenuta solo il 29 gennaio 2016 quando la ricorrente si è recata presso gli sportelli dell’UE, sicché la sua opposizione interposta con e-mail del 1° febbraio 2016 (doc. A accluso al ricorso) è senz’altro tempestivo e, in parziale accoglimento del ricorso, dev’essere registrata con la data del 1° febbraio 2016 nei registri dell’UE.

                                   3.   L’insorgente postula altresì la concessione di una moratoria, ovvero della sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla definizione del procedimento penale pendente nei suoi confronti, subordinatamente fino al 31 marzo 2016, indicando di aver già sottoposto tale richiesta all’Ufficiale, il quale però l’ha respinta con scritto del 3 febbraio 2016 (doc. F). Tale domanda non può tuttavia trovare miglior sorte dinanzi a questa Camera, ritenuto che la mera pendenza di un procedimento penale aperto nei confronti dell’escussa non costituisce un motivo di sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57 a 62 LEF.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di registrare l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ nel proprio sistema informatico con la data del 1° febbraio 2016.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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