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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.2016 15.2016.55

October 4, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·354 words·~2 min·6

Summary

Ricorso per denegata giustizia dichiarato irricevibile per mancanza di traduzione in italiano

Full text

Incarto n. 15.2016.55

Lugano 4 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 5 luglio 2016 da

 RI 1 

in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che in data 5 luglio 2016 RI 1 ha presentato direttamente a questa Camera un ricorso per denegata giustizia (“Beschwerde wegen Rechtsverweigerung”) contro l’Ufficio d’esecu­zione (UE) di Bellinzona;

                                         che il 13 luglio 2016 il presidente della Camera ha trasmesso d’ufficio il ricorso all’UE perché, previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il ricorso in italiano, si determini sulla censura di denegata giustizia e trasmetta l’incarto alla Camera non appena possibile;

                                         che, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 15 luglio 2016 l’UE ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                         che entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta;

                                         che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF 15.2009.97 del 15 settembre 2009);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a  

                                         .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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