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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2015 15.2015.51

September 15, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,270 words·~6 min·6

Summary

Ricorso giusta l’art. 17 LEF. Contestazioni tra la massa fallimentare e chi pretende di esserne creditore

Full text

Incarto n. 15.2015.51

Lugano 15 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 giugno 2015 di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1,)  

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano nell’ambito della liquidazione in via fallimentare dell’

PI 1

o meglio contro lo scritto 17 giugno 2015 con cui l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente che le pretese da lei vantate non possono essere considerate debiti di massa;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1;

                                         che il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa fallimentare tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa fallimentare delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;

                                         che tale decisione è da tempo definitiva (v. sentenza della II CCA 12.2005.90/91 del 18 agosto 2006 e sentenza del Tribunale federale 5C.231 e 323/2006 del 16 maggio 2007);

                                         che il 14 novembre 2007 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano, incaricato di liquidare in via fallimentare l’PI 1, ha affidato alla fiduciaria PI 2, che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, l’incarico di provvedere da quel momento all’am­­ministrazione degli immobili in questione a favore della massa fallimentare;

                                         che il 6 dicembre 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso di vendita forzata dei tre noti fondi, oltre alla particella n. __________ RFD __________, prevista per l’11 febbraio 2014;

                                         che il 13 gennaio 2014 RI 1, richiamato un suo precedente scritto del 7 giugno 2013, ha ribadito di vantare contro la massa fallimentare tre pretese per un totale di quasi due milioni di franchi, derivanti a suo dire la prima (di fr. 890'000.– oltre interessi) dal riscatto da parte sua di una cartella ipotecaria gravante la particella n. __________ RFD di __________, poi consegnata all’Ufficio il 7 giugno 2013, la seconda (di fr. 401'646.– più interessi) da migliorie alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ pagate dall’Uffi­cio con il provento della locazione degli appartamenti e spazi commerciali situati su questi immobili e la terza (di fr. 638'586.46 più interessi) dal saldo attuale del conto affitti;

                                         che RI 1 ha inoltre chiesto all’UF di confermarle entro il 17 gennaio 2014 che dette pretese sarebbero state da subito inserite tra i debiti della massa, così da consentirle “di potersi determinare al meglio in vista di una sua partecipazione” all’asta dell’11 febbraio 2014;

                                         che il 17 gennaio 2014 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 che le sue pretese “non saranno inserit[e] quali debiti di massa”, riservandosi “di presentare ulteriori osservazioni in merito presso le autorità competenti in caso di reclamo”;

                                         che con sentenza del 3 febbraio 2014 (15.2014.7) questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso del 22 gennaio 2014 che RI 1 aveva presentato contro il predetto scritto, rilevando in particolare che incombe al giudice civile di statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore;

                                         che con lettera del 27 marzo 2015, richiamato nuovamente lo scritto del 7 giugno 2013, RI 1 ha notificato “formalmente” all’UF come debito di massa la pretesa complessiva di fr. 890'000.– adducendo di avere estinto integralmente al posto della massa i debiti ipotecari legati ai noti fondi;

                                         che dopo aver ottenuto ulteriore documentazione per esaminare tale pretesa, il 17 giugno 2015 l’UF ha comunicato a RI 1 quanto segue:

                                         “in riscontro alla vostra richiesta vi informiamo che la stessa non può essere accettata in quanto trattasi di crediti nati anteriormente alla presa in gestione degli immobili avvenuta in data 14.11.2007 e pertanto non possono essere considerati debiti della Massa

                                         Contro la presente decisione viene data facoltà di reclamo presso l’autorità competente entro il termine di 10 giorni”.

                                         che con reclamo (recte ricorso) del 30 giugno 2015 RI 1 si aggrava contro lo scritto appena menzionato, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di far ordine all’UF di riconoscerle e pagarle i crediti derivanti dai pagamenti da lei fatti per l’ammortamento dei crediti ipotecari corrispondenti alle cartelle ipotecarie che sono state consegnate all’Ufficio stesso in data 7 giugno 2013 e ammontanti complessivamente a fr. 890'000.–, oltre agli interessi del 5% calcolati pro rata temporis a contare dalla data dell’incasso da parte dell’UF dei proventi delle vendite ai pubblici incanti delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;

                                         che con ordinanza del 3 luglio 2015 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo;

                                         che, a ben vedere, mediante il ricorso al vaglio RI 1 non fa altro che riproporre le medesime richieste formulate nel precedente ricorso 17 gennaio 2014, ora ridotte a fr. 890'000.– rispetto a un totale di quasi due milioni di franchi avanzato originariamente;

                                         che – occorre ribadirlo – sono impugnabili con ricorso solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF 113 III 29; sentenze della CEF 15.2009.113 del 20 novembre 2009, consid. 2, e 15.2014.7 del 3 febbraio 2014; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);

                                         che nel caso specifico la comunicazione contestata dalla ricorrente, nonostante l’errata indicazione di un termine di 10 giorni per presentare “reclamo”, costituisce in realtà una mera dichiarazione d’intenzione dell’Ufficio, che precorre la decisione che dovrà prendere al momento dell’allestimento dello stato di riparto e del conto finale (cfr. art. 261, 262 LEF e 85 RUF);

                                         che a prescindere da ciò, come già esposto nella sentenza del 3 febbraio 2014 di questa Camera (inc. 15.2014.7), spetta al giudice civile – e non all’autorità di vigilanza, vista la sussidiarietà del ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – di statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore, in merito non solo all’esistenza e all’importo dell’asserita pretesa ma anche alla sua qualificazione quale debito di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 12 ad art. 262 LEF);

                                         che per tale ragione la censura sarebbe ad ogni modo irricevibile;

                                         che l’insorgente, del resto, è consapevole di tale circostanza, ritenuto che nel ricorso chiede pure all’UF di modificare “la propria «decisione» così da evitare di dover sottoporre la pretesa risarcitoria ad un giudice civile, con un inutile e considerevole dispendio di tempo e di denaro” (ricorso, pag. 13, ad 23);

                                         che alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela dunque irricevibile;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

                                         che visto l’esito del procedimento ricorsuale, non è necessario notificare ai partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione all’.

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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