Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.08.2014 15.2014.71

August 4, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·610 words·~3 min·4

Summary

Comminatoria di fallimento. Richiesta di sospensione. Incompetenza materiale dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile

Full text

Incarto n. 15.2014.71

Lugano 4 agosto 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 luglio 2014 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la com­minatoria di fallimento emessa il 27 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1    

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'583.10 oltre accessori, il 30 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                            B.  Con scritto del 9 luglio 2014, RI 1 ha chiesto alla Camera di “sospendere la comminatoria di fallimento”, almeno fi­no a quando non avrebbe ricevuto una risposta da PI 1 in merito ai problemi riscontrati con il silicone da essa fornito.

                            C.  Con osservazioni 18 luglio 2014 PI 1 ha dichiarato che la ricorrente non aveva mai pagato la merce da essa acquistata, mentre l’UEF ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto:              1.  Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                             2.  Nel caso specifico, RI 1 chiede di “sospendere” la comminatoria di fallimento fino a quando PI 1 non avrà risposto al suo scritto 14 febbraio 2014, in cui la invitava a prendere posizione sui problemi riscontrati con il silicone fornito durante gli anni dal 2011 al 2013. La legge, tuttavia, non consente all’UEF (né all’autorità di vigilanza) di concedere una simile sospensione per motivi di merito. Se l’escussa avesse inteso contestare il credito vantato da PI 1 avrebbe dovuto interporre opposizione tempestivamente, entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che avrebbe per legge sospeso l’esecuzione (art. 78 LEF). Allo stadio attuale della procedura esecutiva, solo il giudice del foro dell’esecuzione potrebbe fermarla (art. 85 o 85a LEF). Il ricorso si rivela quindi inammissibile.

                             3.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è inammissibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                            3.  Notificazione a:

–  ; –  .  

                                  Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2014.71 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.08.2014 15.2014.71 — Swissrulings