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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.2014 15.2014.3

May 8, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·793 words·~4 min·5

Summary

Verbale di pignoramento. Ommissione d'indicare il carattere provvisorio del pignoramento. Menzione del periodo in cui può essere chiesta la realizzazione di quanto pignorato

Full text

Incarto n. 15.2014.3

Lugano 8 maggio 2014 EC/cj/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2013 di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1)  

contro  

l’operato dell’CO 1, o meglio contro il verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1 (patrocinata dall’ PA 2)

procedura che interessa anche

PI 2, __________ (rappr. dall’RA 1, __________)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 981'257.35;

                                  che avendo ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione, il 25 settembre 2013 l’escutente ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, richiedendo espressamente l’esecuzione di un pignoramento provvisorio;

                                  che il 22 ottobre 2013 l’UEF ha nondimeno pignorato a favore dell’escutente e di un altro creditore (la PI 2) “il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio __________” senza menzionare il carattere provvisorio del pignoramento eseguito a favore di RI 1;

                                  che nel verbale di pignoramento l’UEF ha stabilito che la realizzazione può essere domandata dal 22 novembre 2013 al 22 ottobre 2014;

                                  che con il ricorso in esame RI 1 chiede che il pignoramento a suo favore venga considerato quale pignoramento provvisorio e che venga annullata la menzione della data entro la quale presentare la domanda di vendita contenuta nel verbale di pignoramento;

                                  che giusta l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario ai termini dell’articolo 162 LEF;

                                  che – tuttavia – entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione il debitore può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione (art. 83 cpv. 2 LEF);

                                  che se l’escusso omette di formulare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi;

                                  che nella fattispecie il 5 agosto 2013 RI 1 ha promosso alla Pretura del Distretto di __________ azione di disconoscimento del debito contro la PI 4 (procedura ancora pendente al momento della presentazione del ricorso in esame);

                                  che il pignoramento effettuato il 23 ottobre 2013 poteva avvenire pertanto solo in via provvisoria;

                                  che tra le indicazioni dovendo necessariamente figurare nel verbale di pignoramento nel senso dell’art. 112 LEF («atto di pignoramento»), l’ufficio deve anche menzionare se il pignoramento è stato eseguito a titolo definitivo o provvisorio (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12 ad art. 112 LEF);

                                  che nel caso specifico il carattere provvisorio del pignoramento a favore della ricorrente non è per errore stato indicato nel verbale di pignoramento;

                                  che in accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’UEF di completare il verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013, nel senso d’indicare che il pignoramento a favore di RI 1 è ancora solo provvisorio;

                                  che l’indicazione del periodo in cui può essere chiesta la realizzazione di quanto pignorato (“dal 22.11.2013 al 22.10.2014”) risulta invece corretta, il pignoramento essendo allora già definitivo nei confronti dell’altro creditore del gruppo, ovverosia la PI 2;

                                  che la menzione in questione non è comunque di pregiudizio alla ricorrente, i termini ivi fissati (in conformità con l’art. 116 cpv. 1 LEF) non decorrendo per i creditori al beneficio di un pignoramento provvisorio in virtù del testo chiaro dell’art. 118 LEF;

                                  che l’ufficio avrebbe dovuto omettere la menzione dei termini in questione unicamente nell’ipotesi in cui il pignoramento fosse avvenuto a favore della sola ricorrente (o di altri creditori a beneficio di un pignoramento ancora provvisorio);

                                  che il ricorso va pertanto accolto solo parzialmente;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’CO 1 di completare il verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013 aggiungendo l’indicazione che il pignoramento a favore della RI 1 ha carattere provvisorio.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –.  

                                  Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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