Incarto n. 15.2014.2
Lugano 8 maggio 2014 EC/cj/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente,
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 dicembre 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’emissione dell’attestato di carenza beni del 22 novembre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ del 5 febbraio 2013 dell’CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 2'000.–. Avendo l’escussa interposta opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo di __________. All’udienza di contraddittorio del 22 maggio 2013, l’escussa ha ritirato l’opposizione al precetto esecutivo.
B. Il 10 agosto 2013 RI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 22 novembre 2013 l’UEF ha proceduto al pignoramento, elencando nel verbale interno per le operazioni di pignoramento, alla rubrica “Pignoramento di beni mobili e crediti”, 10 beni mobili, stimandoli tutti in fr. 1.– cadauno, ad eccezione dell’attrezzo ginnico indicato al n. 8 del verbale di pignoramento, stimato in fr. 200.–. L’ufficio ha pure indicato che i beni dal n. 1 al n. 3 e il bene al n. 8 sono rivendicati dalla __________, __________, mentre i rimanenti beni sono tutti rivendicati da __________, figlio dell’escussa e suo coinquilino. Lo stesso giorno l’UEF ha emesso l’attestato di carenza beni, indicando che quanto presente nell’abitazione, oltre ad essere rivendicato da terzi, è impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 1 e 2 LEF.
C. Con scritto 5 dicembre 2013, in cui chiede all’UEF di considerarlo quale ricorso in caso di reiezione delle sue richieste, RI 1 si è opposto all’emissione dell’attestato di carenza beni, postulando “il rilascio del verbale di pignoramento” e un nuovo sopralluogo al domicilio dell’escussa e del figlio, “ma senza avvisare gli stessi”.
D. Con osservazioni 18 dicembre 2013 PI 1 si opposta al gravame, mentre l’UEF si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo che il pignoramento sia stato eseguito conformemente all’art. 90 LEF.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 novembre 2013 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente si duole che gli oggetti pignorati non sono stati stimati correttamente, gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dall’UEF, avendo a parer suo un valore di realizzazione. Inoltre, egli si lamenta che nel verbale di pignoramento le rivendicazioni di proprietà sono state annotate senza indicazione dell’indirizzo completo dei rivendicanti. Il ricorrente contesta altresì le modalità di esecuzione del pignoramento, in quanto lo stesso è stato fissato con largo anticipo, e sostiene che oltre ai beni indicati nel verbale di pignoramento, la debitrice possiede gioielli e pellicce di un certo valore. Chiede quindi di effettuare un nuovo pignoramento al domicilio senza darne comunicazione all’escussa.
3. Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).
3.1 Ora, l’art. 89 cpv. 1 LEF, secondo cui se il debitore è soggetto alla procedura di pignoramento, l’ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento, è una norma d’ordine, sicché se il pignoramento non viene immediatamente eseguito, il ritardo non ne comporta né la nullità né l’annullabilità, ma apre al creditore la possibilità di interporre un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza (Lebrecht, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 89 LEF; Foëx, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 89 LEF).
3.2 L’escutente, nella fattispecie, ha rinunciato a presentare subito ricorso per ritardata giustizia, proponendosi invece – come visto – di censurare la tempestività dell’operato dell’UEF solo con il ricorso in esame, diretto contro il pignoramento avvenuto il 22 novembre 2013. Il ricorso non serve quindi al conseguimento di alcun fine pratico di procedura esecutiva ed è pertanto inammissibile laddove, senza formulare peraltro precise richieste, egli lamenta il fatto che il pignoramento è stato fissato parecchio tempo dopo la presentazione della domanda di proseguimento. Ad ogni buon conto, pur considerandola come ricorso per ritardata giustizia, l’impugnativa in esame sarebbe comunque da ritenere senza oggetto, l’atto omesso essendo stato compiuto. Nondimeno si richiama l’Ufficio ad eseguire in futuro i pignoramenti con maggiore celerità.
4. Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, op. cit., n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere.
4.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2013.92 del 30 ottobre 2013, consid. 5 e i rimandi).
4.2 In concreto, l’escutente pretende che la debitrice possiede gioielli e pellicce di un certo valore “visti in diversi incontri”. Non fornisce però alcun indizio in merito a tali attivi né sulle circostanze in cui egli ne è venuto a conoscenza. E da parte sua l’escussa, resa attenta delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, in sede di pignoramento ha dichiarato di non possedere beni pignorabili. A fronte di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti che facciano ritenere che essa possieda oggetti di valore che potrebbero essere sottoposti a pignoramento, l’ufficio, come visto, non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle indicazioni fornitegli dalla debitrice. La censura del ricorrente deve essere pertanto disattesa.
5. Per gli stessi motivi deve pure essere respinta la richiesta del ricorrente di effettuare un nuovo pignoramento al domicilio dell’escussa senza preventiva comunicazione. A parte il fatto che il pignoramento non preceduto da un avviso di pignoramento pervenuto all’escusso almeno il giorno prima (art. 90 LEF) è annullabile (DTF 115 III 43, con rif.; sentenza della CEF 15.2003.123 del 22 agosto 2003), ad ogni modo in assenza d’indizi sull’esistenza di beni pignorabili non rinvenuti in occasione del pignoramento, tutto lascia pensare che un nuovo pignoramento non giungerebbe ad un altro esito di quello ottenuto con quello già effettuato.
6. In merito alla questione delle pretese dei terzi (art. 112 cpv. 1 LEF), l’UEF ha espressamente indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, trasmesso al ricorrente unitamente al verbale di pignoramento, che i beni pignorati sono stati rivendicati in parte da “__________, __________” e in parte da “__________, __________ (figlio coinquilino)”. L’assenza di menzione nel verbale dell’indirizzo dei terzi rivendicanti, comunque non prescritta né dall’art. 106 cpv. 1 né dall’art. 112 cpv. 1 LEF, non pregiudica gli interessi del ricorrente, che è senz’altro stato in grado di identificare i rivendicanti senza possibilità di confusione alcuna. Qualora dovesse essere impartito a lui il termine per promuovere azione di contestazione delle rivendicazioni, l’indirizzo completo dei terzi gli verrà comunicato con l’assegnazione del termine (art. 108 cpv. 2 LEF). Il ricorso deve quindi essere respinto anche su questo punto.
7. Il ricorrente assevera infine che gli oggetti pignorati non sono stati stimati correttamente.
7.1 Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito rientra nel potere di apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx, op. cit., n. 10 ad art. 97) ed è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97).
7.2 In concreto l’UEF ha accertato nel verbale di pignoramento eseguito presso l’abitazione che l’escussa occupa con il figlio a __________ l’esistenza di diversi beni mobili, stimandoli in complessivi fr. 210.–. Eseguendo tramite un suo funzionario la stima dei beni pignorati, l’Ufficio ha operato correttamente, ritenuto che tale stima non necessitava di conoscenze professionali specifiche e pertanto non si sarebbe giustificato il ricorso ad un perito. Secondo il ricorrente, nondimeno, i beni non stati stimati “come di dovere” siccome “da informazioni assunte da competenti hanno un valore anche di realizzo a pubblica asta”. La censura, insufficientemente motivata, risulta inammissibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR]). Non è infatti dato di sapere perché la stima sarebbe errata, né qual è il valore di realizzazione reputato corretto e neppure quale persona “competente” lo avrebbe determinato.
7.3 L’allegazione, però, può invero essere interpretata quale richiesta di nuova valutazione ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF. Ora, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), che la dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili, ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento, e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere una nuova stima a mezzo di periti (Foëx, op. cit., n. 16-19 ad art. 97). Di conseguenza l’Ufficio dev’essere invitato a incaricare un perito di procedere a una nuova stima dei beni, previo versamento delle spese occorrenti da parte di RI 1.
8.Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ricevibile, dev’essere parzialmente accolto nel senso del considerando 7.3.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
2. È fatto ordine all’CO 1 di procedere come al considerando 7.3.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.