Incarto n. 15.2012.97
Lugano 22 ottobre 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 settembre 2012 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro tutti gli atti dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’ __________, Studio legale PA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo dell’11 maggio 2011, PI 1 ha escusso RI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 190'000.-- e di fr. 5'921,15, oltre interessi e spese. L’escusso non ha interposto opposizione (doc. 3 allegato al ricorso).
B. In seguito alla presentazione della domanda di realizzazione, del 6 dicembre 2011, l’CO 1 ha proceduto alla pubblicazione dell’incanto, avvenuta sul Foglio ufficiale federale e cantonale del 13 luglio 2012, e al deposito dell’elenco oneri.
C. Con il ricorso in esame, l’escusso chiede che l’esecuzione n. __________ venga dichiarata nulla in quanto incapace di intendere e volere dal 2009, in via subordinata che la domanda di proseguimento venga annullata in quanto incompleta e in via più subordinata che la domanda di vendita e l’avviso di asta pubblica siano annullati, e in ogni caso, qualora il ricorso non venga accolto, contesta l’elenco oneri, chiedendo che venga assegnato “al creditore [...] un termine di 30 giorni per fare valere le proprie pretese”.
D. Sulle osservazioni della controparte e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Gli atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l’assistenza di un rappresentante legale o dell’autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons. 1). La questione della capacità di discernimento dev’essere esaminata d’ufficio qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall’autorità di vigilanza o dall’ufficio d’esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all’autorità tutoria ed attenersi alle sue decisioni).
1.1. Nella fattispecie, risulta dalla risposta 7 settembre 2012 del medico curante del ricorrente al suo patrocinatore (doc. 4) che “l’anamnesi e ripetuti rilevamenti clinici sin dall’inizio del 2009 mostrano uno sviluppo delle menomazioni nella sfera cognitiva (quadro demenziale)” tali da far ritenere che “il paziente presenta seri problemi nella comprensione della realtà e nell’organizzarsi in modo adeguato. In altre parole egli risulta incapace di intendere e volere”. Certo, siffatta dichiarazione non costituisce una perizia medica né lo potrebbe essere, siccome il ricorrente è il paziente del medico che l’ha redatta. Inoltre, egli non precisa da quando l’escusso è da considerare incapace di discernimento, l’indicazione dell’anno 2009 riferendosi ai rilevamenti clinici e all’inizio dello sviluppo delle menomazioni di tipo cognitivo. Non spiega poi l’assenza d’interventi di natura tutoria. Ciò nonostante, lo scritto in questione fa comunque nascere seri dubbi sulla capacità di discernimento del ricorrente, tali da rendere inevitabile una perizia medica. La soluzione alternativa della segnalazione all’autorità tutoria, proposta da Gilliéron per la questione invero diversa della notifica di atti esecutivi ad una persone incapace di discernimento, non è ipotizzabile nella fattispecie, perché non si tratta solo di determinare se l’escusso è capace di discernimento ora o se è necessario designargli un rappresentante legale, ma soprattutto se lo era al momento della notifica del precetto esecutivo, il 6 giugno 2011.
1.2. Siccome la questione della nullità degli atti esecutivi è già stata sollevata davanti all’CO 1, il quale non si è determinato in merito, appare opportuno retrocedere gli atti l’Ufficio, affinché abbia ad emettere un provvedimento formale, dopo aver ordinato una perizia psichiatrica, le cui spese dovranno essere anticipate dall’escusso (DTF 65 III 47-48). Tale istruttoria gli servirà anche a pronunciarsi su un’altra domanda di accertamento di nullità formulata dall’escusso con un successivo ricorso dell’8 ottobre 2012 (inc. 15.2012.111) diretto contro altre esecuzioni.
2. Fatto salvo il motivo di nullità allegato dal ricorrente, le conclusioni subordinate vanno respinte, in quanto tardive, rispettivamente inammissibili nella misura in cui sono rivolte contro un atto della parte (domanda di realizzazione, con il rilievo che non è previsto il proseguimento dell’esecuzione in realizzazione di pegno). In ogni caso, né la legge né il modulo di domanda (n. 27) impongono al creditore di allegare il precetto esecutivo alla domanda di realizzazione, almeno nei casi in cui esso è stato emesso dallo stesso ufficio al quale viene chiesta la realizzazione, il quale può senza problemi – come nella fattispecie – controllare nei suoi registri se è stato interposto opposizione oppure no (cfr. nota 2 del modulo n. 4 di domanda di proseguire l’esecuzione). Infine, spetta anzitutto all’ufficio d’esecuzione – e non all’autorità di vigilanza, che può essere adita solo per verificare la legalità e l’opportunità di un provvedimento pregresso dell’ufficio – attribuire i ruoli nella causa di contestazione dell’elenco oneri e d’impartire il termine per promuoverla giusta gli art. 106 segg. LEF (per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF). Le censure sollevate dal ricorrente riguardano il merito dei crediti iscritti nell’elenco oneri e andranno semmai esaminati nell’apposita causa giudiziaria, qualora l’esecuzione non dovesse rivelarsi nulla. In ogni caso, le censure in questione sono premature in questa sede.
3. Il ricorso è parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 140 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di emettere una decisione sulla richiesta di annullamento dell’esecuzione n. __________ o dei singoli atti esecutivi che la compongono, dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi, era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente rappresentato.
1.2. L’esecuzione è sospesa fino alla decisione di cui al dispositivo n. 1.1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.