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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.2012 15.2012.90

September 28, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,329 words·~7 min·4

Summary

Sequestro. Reclamo aperto solo contro il decreto che respinge l'istanza di sequestro. Censura relativa all'appartenenza dei beni sequestrati di esclusiva competenza del giudice dell'opposizione al sequestro. Esame limitato della competenza territoriale del giudice del sequestro

Full text

Incarto n. 15.2012.90

Lugano 28 settembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 agosto 2012 di

1. RI 1 2. RI 2 patrocinati dall’ PA 1 3. RI 3 patrocinata dall’ PA 2  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro n. __________ decretato il 10 agosto 2012 contro RI 3 a domanda di

PI 1 patrocinata dall’ PA 3  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 10 agosto 2012, il Pretore __________, ha decretato nei confronti di RI 3 il sequestro ex art. 271 cpv. 1 c. 2 e 4 LEF di tutti i (suoi) averi presso la Banca __________, “in particolare ma non solo i conti n. __________, ora __________, e n. __________”, e ciò concorrenza di fr. 3'588'020.-- oltre accessori (doc. A).

                                  B.   Lo stesso giorno, l’CO 1 ha sequestrato presso la suddetta banca “tutti i beni come al decreto di sequestro”.

                                  C.   Con il ricorso in esame, RI 1, RI 2 ed RI 3, sia a titolo personale sia nella qualità di membri della comunione ereditaria fu __________, chiedono l’annulla­men­to sia del decreto che del verbale di sequestro, facendo valere in sostanza che titolare del conto n. __________, ora __________, oggetto del sequestro in realtà non è RI 3 bensì la comunione ereditaria fu __________, che non sarebbe ancora stata sciolta. I ricorrenti sostengono inoltre che la sequestrante non potrebbe nemmeno ottenere il sequestro della quota successoria di RI 3, siccome quest’ultima è domiciliata all’estero.

                                  D.   Sulle osservazioni della sequestrante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi. L’UE di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera.

considerando

in diritto:

                                   1.   Salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Il decreto di sequestro, in quanto costituisce un atto giudiziario, non può quindi essere impugnato con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. D’altronde, non è dato alcun rimedio giuridico diretto all’autorità giudiziaria cantonale superiore contro il decreto che accoglie l’istanza di sequestro, siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF, quale lex specialis, prevede il rimedio dell’“opposizione” allo stesso giudice del sequestro, il quale è un mezzo di riconsiderazione della decisione di sequestro. Soltanto la decisione sull’apposizione è impugnabile a questa Camera con reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC, 48 lett. e n. 1 LOG). Un reclamo diretto è invece possibile contro la decisione che respinge l’istanza di sequestro (cfr. art. 309 lett. b n. 6 [che cita esplicitamente l’art. 272 LEF] e 319 lett. a CPC; FF 2009, 1483-4, n. 4.2 ad art. 309 lett. b; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 288; Reetz/Thei­ler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Ba­si­lea/Ginevra 2010, n. 34 ad art. 309; Daniel Staehe­lin, Neues Arrestrecht ab 2011, Jusletter dell’11 ottobre 2010, Rz. 32 ; Felix C. Meier-Diete­r­le, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1223 ad n. 82; contra, ma senza motivazione: Stof­fel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, 2a ed., Basilea 2010, n. 58 ad art. 272). Di conseguenza, la domanda dei ricorrenti tendente all’annullamen­to del decreto 10 agosto 2012 che ha ordinato il sequestro è irricevibile. È invece ammissibile l’altra conclusione tendente all’an­nullamento dell’e­se­cu­zione del sequestro, siccome di competenza dell’ufficio d’esecuzione (art. 275 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nel caso concreto, la creditrice sequestrante contesta precauzionalmente la tempestività del ricorso, nella misura in cui i ricorrenti avrebbero appreso del sequestro direttamente dalla banca già il 10 agosto 2012. Tale affermazione non è però comprovata né risulta dal doc. C prodotto dai ricorrenti. Il verbale di sequestro, una volta completato, è poi stato comunicato alle parti solo il 27 agosto 2012. Siccome non risulta dagli atti che i ricorrenti abbiano avuto (effettiva e completa) notizia del sequestro prima del 13 agosto 2012 (cfr. doc. C), il ricorso, interposto il 23 agosto, è tempestivo.

                                   3.   A partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF) ; le censure relative ai presupposti materiali del sequestro rientrano invece nella competenza del giudice dell’op­po­si­zione (art. 278). L’autori­tà di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003, inc. 15.2003.13; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12-13 e 44 ad art. 275).

                               3.1.   In particolare la questione dell'appartenenza dei beni sequestrati è di esclusiva competenza del giudice dell'opposizione ex art. 278 LEF (cfr. CEF 30 gennaio 2003, inc. 15.2003.13; Gillié­ron, op. cit., n. 44 ad art. 275; Stoffel, Voies d'exécution, Berna 2002, n. 108 ad § 8; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 29-30 ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra, ma non convincente: Jaeger/Wal­der/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275).

                               3.2.   È pertanto irricevibile in questa sede la censura secondo cui titolare del conto n. __________ oggetto del sequestro in realtà non sarebbe la debitrice sequestrata bensì la comunione ereditaria __________. L’CO 1 si è limitato, com’era il suo compito, ad eseguire testualmente il decreto di sequestro, non essendo autorizzato a sostituire i beni designati nel decreto con altri (segnatamente l’asserita quota ereditaria di RI 3). Spetterà al giudice del sequestro determinarsi sulla censura in questione in sede d’oppos­izione ex art. 278 LEF.

                               3.3.   I ricorrenti non hanno direttamente contestato la competenza territoriale del giudice del sequestro. In ogni caso, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l’autorità di vigilanza, e più in generale gli organi d’esecuzione forzata, sono abilitati a rilevare d’ufficio, a titolo pregiudiziale, la nullità del decreto di sequestro soltanto se il giudice del sequestro è manifestamente incompetente, perché non spetta a siffatti organi sostituirsi alle autorità competenti per esaminare i mezzi d’impu­gna­zione prescritti dalla legge contro il decreto di sequestro, ovvero l’opposizione e il reclamo contro la decisione su opposizione (art. 278 LEF), ciò almeno nei casi in cui questi mezzi d’impu­gnazio­ne non sono preclusi al ricorrente (CEF 30 marzo 2011 inc. 15.11.25, RtiD II-2011 771 ss n. 47c, cons. 1.2/a). Nel caso in esame, non può ritenersi manifesta l’incompetenza territoriale del Pretore di Lugano sulla base dell’unico documento a cui poteva riferirsi l’CO 1, ovvero il decreto di sequestro.

                                   4.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 275, 278 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:   – avv. PA 1, __________;

                                                                      – avv. PA 2, __________;

                                                                      – avv. PA 3, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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