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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.06.2012 15.2012.64

June 1, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·474 words·~2 min·4

Summary

Pignoramento complementare. Inammissibilità delle censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione. Richiamo della possibilità di condannare la parte temeraria con a una multa e/o con il pagamento di tasse e spese

Full text

Incarto n. 15.2012.64

Lugano 1° giugno 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 29 maggio 2012 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di complemento di pignoramento allestito il 21 maggio 2012 (e spedito all’escusso il 23 maggio) nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1, __________

rispettivamente da

PI 1 e PI 2 Montis, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorrente chiede l’annullamento del complemento di pignoramento eseguito il 21 maggio 2012 sui suoi redditi, facendo valere per l’ennesima volta un credito per spese accessorie del 2008, ch’egli afferma di vantare contro gli escutenti, nonché l’asserita nullità della disdetta 6 aprile 2009 del contratto di locazione;

                                         che la Camera, con sentenza del 3 maggio 2012 (inc. 15.12.49), ha appena respinto un ricorso presentato contro il pignoramento principale, confermandone la piena validità;

                                         che la legge non consente più all’escusso, allo stadio del pignoramento, di far valere censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione;

                                         che simili censure devono infatti essere discusse in sede di rigetto dell’opposizione e non lo possono più essere dopo che l’e­scus­so ha invano esaurito le vie di ricorso o, come nel caso in esame, vi ha rinunciato;

                                         che per il resto il ricorrente non critica l’operato dell’Ufficio dal punto di vista formale;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

                                         che va però ricordato che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può essere condannata a una multa sino a 1500.- franchi nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF);

                                         che il ricorrente viene avvertito che tale norma potrà essergli applicata qualora dovesse presentare ulteriori ricorsi fondati sulle medesime censure;

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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