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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2012 15.2012.54

June 6, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,074 words·~5 min·3

Summary

Ricorso contro il calcolo del minimo di esistenza. Ricorso tardivo. Esame d'ufficio dei motivi di nullità. Irricevibilità delle censure già proproste in un precedente ricorso. Trasmissione all'ufficio d'esecuzione come istanza di revisione

Full text

Incarto n. 15.2012.54

Lugano 6 giugno 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 aprile 2012 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  

viste le osservazioni 11/21 maggio di PI 1 e 7 maggio dell’CO 1, nonché lo scritto 7 (recte 30) maggio 2012 del ricorrente;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre interessi dal 6 aprile 2011.

                                  B.   Il 9 febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                         Guadagno

                                         Debitore/debitrice                             fr.  5'206.-coniuge                                             fr.         0.-fr.  5'206.--

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                                 fr.  1'200.--

                                         Figli minorenni                                  fr.         0.--

                                         Affitto                                                 fr.         0.--

                                         Riscaldamento                                 fr.     150.--

                                         Cassa malati                                    fr.     344.--

                                         Alimenti                                             fr.         0.--

                                         Trasferte                                           fr.       50.--

                                         Totale                                                fr.  1'744.--

                                         Trattenuta:                                        fr. 3'806.--

                                          Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44 mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.

                                  C.   Con ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si è aggravato una prima volta contro tale calcolo, rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--, e chiedendo di considerare il minimo di base per il figlio minorenne e la figlia maggiorenne agli studi, nonché la pigione e la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per il loro mantenimento.

                                  D.   Con sentenza 23 marzo 2012 (inc. 15.12.39), la scrivente Camera ha respinto il ricorso, ritenendo che il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima all’assicurato (ovvero in concreto all’escusso) e che il ricorrente non aveva dimostrato di pagare un affitto né che gli alimenti che la moglie ha dichiarato di ricevere fossero indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli ai sensi dell’art. 93 LEF. La Camera ha però riservato la facoltà per l’escusso di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo di esistenza.

                                  E.   Il 30 marzo 2012, l’Ufficio ha spedito il verbale di pignoramento alle parti, che riporta testualmente il calcolo del minimo di esistenza, ad eccezione dell’”eccedenza mensile pignorabile”, correttamente calcolata in fr. 3'462.--, ma comunque ridotta alla cifra di fr. 1'962.-- già determinata in precedenza, per l’effetto dell’impignorabilità della rendita AVS.

                                  F.   Il 10 aprile 2012, l’escusso ha presentato un nuovo ricorso fondato in gran parte sugli stessi argomenti già fatti valere in precedenza. Ha però precisato che la moglie aveva nel frattempo chiesto alla Cassa di compensazione AVS che le rendite per i figli venissero versate nelle sue mani. D’altronde, ha prodotto il 13 aprile 2012 la sentenza 11 aprile 2012 della Pretura di Bellinzona (inc. SO.2012.390), che omologa la convenzione conclusa il 5 marzo 2012 tra i coniugi RI 1, la quale prevede in particolare l’impegno dell’escusso di versare alla moglie un importo mensile di fr. 3'500.--, che include le rendite AVS e LPP per i figli incassate direttamente dal padre. Il ricorrente afferma che la moglie non ha altri redditi dell’importo ch’egli le versa.

                                  G.   Delle osservazioni della controparte e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, l’escusso può in ogni tempo, in virtù dell’art. 22 LEF, contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, n. 66 ad art. 93). Nel caso concreto, nella misura in cui l’escusso si limita a riproporre le medesime censure di quelle già respinte con la decisione 23 marzo 2012 di questa Camera (inc. 15.12.39), ormai passata in giudicato, il ricorso è però irricevibile. Sono pure inammissibili le censure fondate su fatti nuovi, perché devono dapprima essere sottoposte all’CO 1 con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF).

                                   2.   Il ricorso va pertanto trasmesso all’Ufficio quale istanza di revisione. Si ricorda a questo proposito che nel minimo di esistenza può essere considerata soltanto la parte degli alimenti versati dall’escusso che corrisponde al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF non coperto da propri redditi. Nel caso concreto, l’Ufficio dovrà quindi, preliminarmente, determinare il minimo di esistenza di moglie e figlio dell’e­scus­so (cfr. CEF 25 ottobre 2006, cons. 3, RtiD I-2007, 859 s. n. 66c), ritenuto che non si può invece tenere conto del mantenimento di figli maggiorenni che svolgono studi universitari (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza, ad n. II/6; DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, RtiD I-2006 761 ss n. 80c, cons. 5.2/b/ a/aa). A questo scopo, l’Ufficio potrà prevalersi dell’assistenza dell’ufficio d’esecuzione del domicilio della moglie (art. 4 LEF). L’eventuale modifica della quota pignorabile avrà effetto a partire dal momento in cui gli alimenti erano dovuti e sono stati pagati, ma al più presto dalla data dell’esecuzione del pignoramento, ovvero da febbraio 2012. Le rendite AVS e LPP per figli dovranno essere computate nei redditi dell’e­scusso finché continueranno ad essere versate nelle sue mani.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Il ricorso è trasmesso all’CO 1 quale istanza di revisione del calcolo del minimo d’esisten­za di RI 1, unitamente agli atti prodotti dalle parti.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–; –  

                                         Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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