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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.05.2012 15.2012.52

May 7, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·725 words·~4 min·3

Summary

Fallimento. Circolare che propone ai creditori la cessione a trattative private dell'inventario della fallita. Ricorso inoltrato con una e-mail priva di firma elettronica all'indirizzo personale del presidente dell'autorità di vigilanza. Ricorso tardivo

Full text

Incarto n. 15.2012.52

Lugano 7 maggio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 aprile 2012 di

RI 1 rappr. da RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, __________, meglio contro la comunicazione 17 aprile 2012, con cui sono state rese note le modalità di realizzazione dell’inventario della società fallita

PI 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorso è irricevibile, siccome non è redatto in lingua italiana, contrariamente a quanto esatto dall’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), ed è firmato da un rappresentante convenzionale della creditrice ricorrente che, giusta l'art. 15 LPR, non vi è abilitato nell'ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, poiché la facoltà di rappresentare una parte è riservata a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1);

                                         che non è necessario impartire un termine alla ricorrente per sanare tali irregolarità;

                                         che infatti, giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

                                         che nel caso concreto si evince dall’estratto “Track & Trace” prodotto dall’Ufficio dei fallimenti che la comunicazione impugnata è stata ritirata dalla ricorrente il 18 aprile 2012;

                                         che il termine di ricorso è pertanto scaduto lunedì 30 aprile 2012, tenuto conto del fatto che il 28 aprile era un sabato (art. 142 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                         che il ricorso, inoltrato solo il 1° maggio 2012 (data del timbro postale), è pertanto tardivo;

                                         che non è nemmeno sufficiente a ritenerlo tempestivo l’invio per posta elettronica, il 30 aprile 2012, di una copia del ricorso all’in­dirizzo personale del Presidente della Camera, siccome esso non era munito della firma elettronica qualificata del mittente, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto, ai sensi degli art. 33a cpv. 2 LEF e 7 dell’ordi­nanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (RS 271.1), e comunque non è stato spedito all’indirizzo (https://www.privasphere.com/dg-pg-ta-civile) indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta utilizzata dalla Sezione civile del Tribunale d’appello (cfr. art. 4 e 5 dell’ordinanza 8 giugno 2012 e www.ch.ch/ behoerden/02243/ 02306/index.html?lang=it, alla voce “TI”);

                                         che il fatto che la comunicazione impugnata non contenesse l’inventario, di cui l’Ufficio proponeva la vendita a trattative private, non consente di considerare che il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo a partire dalla comunicazione dell’inven­tario alla ricorrente, avvenuta per e-mail il 25 aprile;

                                         che in effetti, la decisione impugnata è chiara e completa (contrariamente alla fattispecie di cui alla DTF 79 III 65-66, cons. 1), sicché il termine di ricorso non è prolungato per il fatto che la ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o documenti significativi per la valutazione delle possibilità di successo del ricorso (cfr. DTF 73 III 115 ss.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 256 ad art. 17);

                                         che il ricorso, in quanto tardivo, è quindi irricevibile;

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 20a LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione a RI 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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