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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.2012 15.2012.51

May 3, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·444 words·~2 min·4

Summary

Ricorso presentato da un rappresentante dell'escussa non abilitato per legge a rappresentarla e la cui procura è comunque stata revocata prima che il ricorso giungesse all'autorità di vigilanza

Full text

Incarto n. 15.2012.51

Lugano 3 maggio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 marzo 2012 di

RI 1  

per denegata giustizia contro l’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il ricorso risulta firmato solo dal (allora) rappresentante dell’e­scussa RI 1, il quale chiede che l’importo da lui indicato in circa fr. 8'000.-- versato in doppio dall’escussa gli venga bonificato per conto di quest’ultima;

                                         che RA 1 non è però iscritto nell’albo cantonale dei fiduciari né in quello degli avvocati, e non ha dimostrato di agire in virtù di una rappresentanza legale;

                                         che il ricorso si rivela quindi inammissibile ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);

                                         che d’altronde il ricorso, erroneamente indirizzato il 21 marzo 2012 al Dipartimento delle istituzioni con una traduzione in italiano di difficile comprensione, è pervenuto alla Camera solo il 30 aprile 2012;

                                         che già il 3 aprile 2012, RI 1 aveva però comunicato al Dipartimento delle istituzioni la revoca della procura conferita ad RA 1;

                                         che a titolo abbondanziale occorre rilevare come il ricorso sarebbe comunque dovuto essere respinto nel merito, dal momento che, come risulta dallo scritto 5 aprile 2012 dell’Ufficio all’e­scus­sa, l’importo complessivo di fr. 6'137,95, da lei versato in doppio il 24 giugno 2011 (versamenti di fr. 2'910 e fr. 3'227,95), è stato versato sul conto generale della debitrice ed è poi stato utilizzato, unitamente ad altri residui, per pagare a concorrenza di fr. 6'286,50 (oltre fr. 31,60 prelevati quali spese d’incasso) un’esecuzio­ne (n. __________) promossa nel frattempo nei confronti di RI 1 per l’incasso dell’impo­sta cantonale 2008, che era regolarmente pervenuta allo stadio della prosecuzione;

                                         che il terzo versamento (di fr. 369.--) è stato accreditato quale acconto all’esecuzione n. __________ promossa dal __________;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a RI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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