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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2012 15.2012.33

March 7, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·522 words·~3 min·5

Summary

Comminatoria di fallimento. Ricorso privo di motivazione comprensibile. Irricevibilitià. Avvertenza che eventuali futuri ricorsi formulati in modo analogo verranno rinviati al ricorrente senz’altra formalità dall’ufficio d'esecuzione o dalla Camera di esecuzione e fallimenti

Full text

Incarto n. 15.2012.33

Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sui ricorsi 10 febbraio 2012 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ (ricorso n. 10/12) rispettivamente __________ (ricorso n. 11/12), promosse nei confronti della ricorrente da

1. PI 1     rappr. da RA 1 2. PI 2     rappr. da RA 2  

viste le osservazioni 13 febbraio 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che siccome i due ricorsi sono formulati contro atti esecutivi aventi il medesimo oggetto (comminatoria di fallimento) e incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, essi possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause congiunte conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a);

                                         che entrambe le comminatorie di fallimento in oggetto sono state notificate alla socia gerente dell’escussa, __________, l’8 febbraio 2012;

                                         che il 10 febbraio 2012, quest’ultima ha inviato all’Ufficio, per entrambe le esecuzioni, uno scritto incomprensibile, di analogo contenuto, apparentemente rivolto contro le comminatorie di fallimento, che erano allegate ai rispettivi scritti;

                                         che il 16 febbraio, l’Ufficio ha impartito all’escussa, per ogni singolo ricorso, un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare le sue contestazioni, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                         che la socia gerente ha ritirato le ingiunzioni il 24 febbraio 2012 ma, nel termine impartito, non ha prodotto la motivazione ri­chie­sta;

                                         che i ricorsi, privi di motivazione, sono irricevibili (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

                                         che questa Camera ha già avuto modo di dichiarare irricevibili altri cinque ricorsi per l’esatto medesimo motivo (sentenze 18 gennaio 2012, inc. 15.12.3, e 15 febbraio 2012, inc. 15.12.15);

                                         che in queste condizioni si avverte sin d’ora la ricorrente che eventuali futuri ricorsi formulati in modo analogo le verranno rinviati senz’altra formalità dall’CO 1 o dalla Camera;

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

                                   2.   Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

                                   3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:            

                                         –  RI 1, __________;

                                         –  RA 1, __________;

                                         –  RA 2, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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