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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2012 15.2012.15

February 15, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·516 words·~3 min·4

Summary

Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile siccome non motivato

Full text

Incarto n. 15.2012.15

Lugano 15 febbraio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2012 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ e __________ (ricorso n. 2/12), rispettivamente __________ (ricorso n. 3/12) e __________ (ricorso n. 4/12), promosse nei confronti della ricorrente da

1. PI 1  (es. n. __________ e __________)      rappr. da RA 1  2. PI 2  (es. n. __________)      rappr. da RA 2  3. PI 3  (es. n. __________)  

viste le osservazioni 13 febbraio 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che siccome i quattro ricorsi sono formulati contro atti esecutivi aventi il medesimo oggetto (comminatoria di fallimento) e incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, essi possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause congiunte conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a);

                                         che le quattro comminatorie di fallimento in oggetto sono state notificate alla socia gerente dell’escussa, __________, il 16 gennaio 2012;

                                         che il 23 gennaio, quest’ultima ha inviato all’Ufficio, per ciascuna delle quattro esecuzioni, uno scritto incomprensibile, di analogo contenuto, apparentemente rivolto contro le comminatorie di fallimento, che erano allegate ai rispettivi scritti;

                                         che il giorno successivo, l’Ufficio ha impartito all’escussa, per ogni singolo ricorso, un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare le sue contestazioni, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                         che la socia gerente ha ritirato le ingiunzioni il 1° febbraio 2012 e nel termine impartito non ha prodotto la motivazione richiesta;

                                         che i ricorsi, privi di motivazione, sono quindi irricevibili (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

                                   2.   Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

                                   3.   Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

                                   4.   Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

                                   5.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   6.   Notificazione a: 

                                         –  RI 1, __________;

                                         –  RA 1, __________;

                                         –  RA 1, __________;

                                         –  PI 3, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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