Incarto n. 15.2012.11
Lugano 9 febbraio 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni:
- 18 gennaio 2012 di PI 1;
- 1° febbraio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n__________ il 9 gennaio 2012 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'850.00 oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 10 gennaio 2012.
B. Con ricorso 16 gennaio 2012 RI 1si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento perché l’importo del credito non sarebbe corretto e sarebbe già stato contestato.
C. Delle osservazioni 18 gennaio 2012 di PI 1 e 1° febbraio 2012 dell’ CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3. Non riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente, la debitrice allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di un precetto esecutivo rimasto senza opposizione, la comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, il ricorso va pertanto respinto.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1;
- PI 1.
Comunicazione all’ CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria