Incarto n. 15.2011.75
Lugano 23 dicembre 2011 CJ/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 18 agosto 2011 di
RI 1 rappr. dal tutore RA 1 patrocinata dall PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento eseguito il 3 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’ PA 2
ritenuto
in fatto:
A. Il 27 giugno 2011, l’CO 1, in esecuzione del pignoramento diretto contro RI 1, ha proceduto all’interrogatorio del suo tutore (nonché marito), RA 1, il quale ha dichiarato che l’escussa non possedeva alcun bene pignorabile. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha pignorato il conto dell’escussa aperto presso __________, inviando alla banca la relativa notifica. Il 30 giugno, la banca ha comunicato all’Ufficio che il saldo del conto pignorato ammontava a fr. 6'756,05.
B. Il 1° luglio, l’Ufficio ha chiesto alla banca di versargli l’importo di fr. 5'210.--, pari al saldo dell’esecuzione, compresi gli interessi e le spese esecutive, ciò che è avvenuto il 4 luglio. Il verbale di pignoramento, relativo al suddetto importo, è stato notificato alle parti il 5 luglio.
C. Con ricorso del 18 agosto, l’escussa, in via principale, chiede l’annullamento del pignoramento e la restituzione dell’intero importo di fr. 5'210.--, e in via subordinata la limitazione del pignoramento a fr. 1'084,05 e la restituzione della rimanenza. Secondo la ricorrente l’importo di fr. 6'756,05 depositato sul conto pignorato il 4 luglio 2011, in quanto composto per fr. 5'672.-- della rendita dell’assicurazione invalidità (AI), delle prestazioni complementari (PC) e dell’assegno per grandi invalidi (AGI), bonificati il 6 giugno 2011, è, in tale misura, assolutamente impignorabile a norma dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. A mente della ricorrente sarebbe escluso considerare la somma di fr. 5'672.-- quale risparmio pignorabile, siccome dovrebbe rimanerle a disposizione per far fronte a tutte le spese per le quali questa rendita è appunto versata; anche il saldo di fr. 1'084,05 sarebbe impignorabile, in quanto necessario per coprire delle fatture pendenti concernenti delle spese mediche e dei costi di assistenza dell’escussa.
D. Delle osservazioni 26 agosto dell’escutente e 9 settembre 2011 dell’CO 1 si dirà. Per quanto necessario ai fini del giudizio nei successivi considerandi.
E. In conformità delle ordinanze 14 settembre e 3 ottobre 2011 del Vicepresidente e del Presidente della Camera, la ricorrente, con scritti 30 settembre e 14 ottobre 2011, ha prodotto una serie di giustificativi supplementari relativi alle spese da essa sostenute per il mese di giugno 2011, determinate in fr. 10'306,31 (fr. 9'660,11 + 646.20), che ha asserito essere state anticipate dal marito a concorrenza di fr. 9'865,86 (fr. 9'660,11 + 205,75).
F. Con osservazioni 26 ottobre 2011, l’escutente si è determinata su ogni spesa allegata dalla ricorrente, ritenendo che non si riferissero al mese di giugno 2011 in quanto pagate dopo il bonifico delle rendite per il mese di luglio 2011 o prima di giugno, grazie al prestito del marito, ad oggi non ancora rimborsato dall’escussa.
G. Il 2 dicembre 2011, la ricorrente, in adempimento dell’ordinanza 17 novembre 2011 del Presidente della Camera, si è determinata sui redditi e la sostanza indicati nel foglio di calcolo della prestazione complementare AVS/AI per il 2011 da essa stessa prodotto con il ricorso, sostenendo che riporterebbe una situazione non aggiornata dei suoi attivi. Ha anche prodotto documentazione a dimostrazione dell’asserita inesistenza degli importi constatati nel foglio di calcolo. La controparte non ha presentato osservazioni in merito.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. La prova su questo punto spetta all’organo esecutivo (cfr. DTF 114 III 51, 105 III 43). Nel caso concreto, appare quindi infondata la censura d’intempestività del ricorso sollevata dall’escutente, siccome il verbale di pignoramento è stato spedito con invio semplice, sicché risulta impossibile dimostrare che l’escussa l’abbia ricevuto prima dell’8 agosto 2011.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio. Redditi impignorabili (giusta gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali tali redditi gli erano stati lasciati), sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7, massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93).
3. Nel caso di specie, non è contestato, e comunque risulta chiaramente dalla legge (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), che la rendita mensile di fr. 5'672.-- (composta della rendita dell’assicurazione invalidità [AI], delle prestazioni complementari [PC] e dell’assegno per grandi invalidi [AGI]) è assolutamente impignorabile. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva però come il medesimo giorno del pignoramento siano stati versati sul conto dell’escussa ulteriori fr. 5'672.-- (cfr. doc. 1) corrispondenti alla rendita successiva a quella pignorata, ciò che significherebbe che la somma di fr. 6'756,05, già presente sul conto quel giorno, sarebbe stata risparmiata dall’escussa e risulterebbe illimitatamente pignorabile.
3.1. In realtà, essendo tali rendite versate in modo anticipato (cfr. doc. I), la rendita pignorata, bonificata sul conto il 6 giugno (doc. L), si riferisce al mese di giugno 2011, mentre quella bonificata il 5 luglio concerne il mese di luglio. Di conseguenza, la rendita di giugno potrebbe essere considerata risparmiata – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le spese indispensabili, riferite al mese di giugno, che la rendita è destinata a coprire risultassero già pagate. L’Ufficio non ha però fornito informazioni in tal senso né vi sono indicazioni nel ricorso in merito, motivo per cui la Camera ha impartito un termine alla ricorrente per produrre la lista dettagliata delle spese, riferite al mese di giugno 2011, che ritiene debbano essere pagate con la rendita di fr. 5'672.-- bonificata sul suo conto il 6 giugno 2011, nonché di eventuali ulteriori spese che considera indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, oltre che, per ogni singola spesa, una dichiarazione del creditore che ne confermasse l’esistenza attuale e l’importo (ordinanza 14 settembre 2011).
3.2. L’escussa pretende che la rendita per giugno 2011, ancora presente sul suo conto al momento del pignoramento del 27 giugno 2011, avrebbe dovuto, unitamente alle sue risorse personali, servire a pagare le fatture elencate nel conteggio presentato il 30 settembre 2011 (per un totale di fr. 9'660,11), poi completato con il conteggio del 14 ottobre 2011 (per ulteriori fr. 646,20); tali spese, che sarebbero state saldate grazie a un prestito del marito nonché curatore dell’escussa, sarebbero da aggiungere al minimo vitale di base. Poiché l’importo totale di tali spese (fr. 10'306,31) supera abbondantemente il saldo del conto al momento del pignoramento (fr. 6'756,05), quest’ultimo risulterebbe impignorabile, in quanto necessario al rimborso delle spese di giugno anticipate dal marito.
3.3. Contrariamente a quanto sostiene la resistente, non è determinante per l’esito del ricorso il momento in cui le asserite spese sono state pagate (dal marito) bensì la loro natura – ovvero se sono da considerare comprese nelle spese che la rendita AI/PC/AGI è destinata a coprire, rispettivamente se sono indispensabili giusta l’art. 93 LEF – e il periodo (giugno 2011) a cui si riferiscono. Da questa prospettiva, occorrerebbe dedurre dalla fattura per la chinesiterapia le prestazioni fornite nel mese di maggio, e anzi verificarne l’ammissibilità di principio, siccome essa potrebbe essere rimborsabile dalla cassa malati, mentre se non lo è, dovrebbe verosimilmente essere considerata esclusa dalla cerchia delle spese da coprire con la rendita come pure dalle spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF. Inoltre, la deduzione dei contributi sociali dovuti per lo stipendio della badante è già compresa negli acconti versati alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e all’Ufficio delle imposte alla fonte. Non è comunque necessario risolvere queste questioni, dal momento che il resto delle spese supera l’importo (di fr. 5'672.--) della rendita bonificato sul suo conto il 6 giugno 2011. Poiché l’escussa non ha prelevato alcunché dal proprio conto tra la data di tale bonifico e il pignoramento del 27 giugno, e ritenuto che, in questa sede, non risulta che l’escussa abbia percepito altri redditi (cfr. dichiarazione 1° dicembre 2011 e gli altri documenti allegati allo scritto 2 dicembre 2011), si deve considerare ch’essa ha dimostrato che la rendita di giugno non era stata risparmiata al momento del suo pignoramento, sicché risulta impignorabile. Il ricorso va pertanto accolto in questa misura.
3.4. Per quanto concerne la rimanenza di fr. 1'084,05 presente sul conto il 27 giugno, occorre verificare se oltre alle spese coperte dalla rendita ve ne siano altre, o le stesse in una misura più estesa, da considerare impignorabili giusta l’art. 93 LEF, oppure se, come allegato dalla ricorrente, l’intero importo (fr. 10'306,31) pagato dal marito per il suo mantenimento durante il mese di giugno sia da aggiungere al minimo vitale di base. Ora, la rendita AI e l’AGI, pari in casu a fr. 1’160.-- e fr. 1'856.--, doc. B e L), come pure le PC (di fr. 2’656.--), sono destinate a coprire il fabbisogno vitale o esistenziale dell’assicurato (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. e 2 cpv. 1 LPC). È quindi ovvio che esse coprono anche il minimo di esistenza di base dell’escusso giusta l’art. 93 LEF: anzi, la ricorrente risulta favorita rispetto a debitori che non ricevono prestazioni complementari, siccome il “fabbisogno per persone non collocate in istituto” riconosciutole, pari a fr. 2'381,25 al mese (fr. 28'575.-- all’anno, doc. I), è superiore al minimo di esistenza stabilito dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, ad I), che per una persona sola ammonta a fr. 1'200.-- e per una coppia a fr. 1'700.--. Secondo la stessa logica, si deve ammettere che anche le spese supplementari che lo Stato ritiene siano da coprire con le PC e gli AGI (costi per l’abitazione, premi della cassa malati, spese mediche e farmaceutiche, spese infermieristiche a domicilio, ecc.) sono, e nella stessa misura, indispensabili a norma dell’art. 93 LEF. In altre parole, si può esigere dai beneficiari di PC e AGI che adattino il proprio tenore di vita alle prestazioni che ricevono. In particolare, le spese infermieristiche a domicilio computabili nel calcolo del minimo di esistenza non possono superare l’importo corrispondente preso in considerazione nel calcolo delle PC, pari nella fattispecie a fr. 4'286,10 al mese (fr. 51'433.-- all’anno, doc. I). Di conseguenza, si può ritenere che il minimo di esistenza della ricorrente non superi l’importo delle sue rendite (fr. 5'672.--) – anzi, è addirittura inferiore, perché, come visto, il minimo di base ai sensi dell’art. 93 LEF è inferiore al fabbisogno di base calcolato secondo i parametri della LPC. Il pignoramento va quindi confermato limitatamente all’importo di fr. 1’084,05, che risulta essere l’importo residuo (non consumato) della sostanza indicata nel foglio di calcolo delle PC (doc. I).
3.5. A scanso di equivoci occorre ancora precisare che il fatto che il tutore dell’escussa abbia impiegato in passato redditi della sua assistita per il pagamento di spese non indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF né comprese nelle spese da coprire con le rendite mensili dell’assicurazione invalidità (si pensi in particolare alle spese di rifacimento del bagno, pari a fr. 30'000.--) giustificherebbe tutt’al più un’azione o un’eccezione revocatoria giusta gli art. 285 segg. LEF (qualora il controvalore fosse ancora disponibile, cfr. CEF 31 marzo 2008, inc. 15.08.7, cons. 8), ma non il pignoramento di redditi indispensabili al sostentamento attuale dell’escussa.
4. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 21 LPR, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, il pignoramento 3 agosto 2011 del saldo del conto di RI 1 presso il __________ è limitato a fr. 1’084,05.
1.2. Il saldo, pari a fr. 5'672.--, è retrocesso alla ricorrente.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – Studio legale PA 1;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.