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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.08.2011 15.2011.72

August 8, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·946 words·~5 min·4

Summary

Foro esecutivo generale. Partenza dalla Svizzera. Soggiorno temporaneo per motivi di cura all'estero. Assenza di foro esecutivo in Svizzera

Full text

Incarto n. 15.2011.72

Lugano 8 agosto 2011 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 luglio 2011 di

RI 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il precetto esecutivo n. __________ emesso nei confronti del ricorrente a domanda di

PI 1   patrocinato dall’avv. __________, Studio legale PA 2 

viste la comunicazione 25 luglio 2011 dell’escutente e le osservazioni 2 agosto 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 28 febbraio 2011, la società PI 1 ha chiesto all’CO 1 di escutere RI 1 per l’incasso di fr. 6'817'412,98 oltre interessi e spese;

                                         che il precetto esecutivo è stato spedito per posta il 3 marzo 2011 all’indirizzo indicato dall’escutente, in __________;

                                         che dopo aver tentato invano un’ulteriore notifica tramite polizia, l’Ufficio, fondandosi sull’indirizzo postale contenuto in un messaggio di posta elettronica ricevuto dallo stesso escusso il 25 maggio 2011, ha spedito il precetto esecutivo per posta alla volta di __________;

                                         che con il ricorso in esame l’escusso chiede l’annullamento dell’esecuzione n. __________, sostenendo l’assenza di un foro esecutivo in Svizzera a norma dell’art. 46 LEF;

                                         che infatti, a suo dire, da dicembre 2010 egli risiederebbe stabilmente a __________ in Spagna, luogo in cui è stato vittima di un infarto cardiaco, che l’ha impedito fino ad oggi di viaggiare;

                                         ch’egli avrebbe del resto definitivamente abbandonato il suo domicilio di __________ da fine settembre 2010, data alla quale ha disdetto il contratto di locazione che lo legava all’Hotel __________ di __________;

                                         che dal canto suo l’Ufficio evidenzia come l’escusso, secondo una comunicazione del Controllo abitanti di __________, risulti tuttora dimorante in siffatto comune, a beneficio di un permesso di dimora B valido fino al 31 luglio 2012;

                                         che per determinare il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF, occorre stabilire dove si trova il domicilio dell’escusso a norma dell’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto deve essere stabilito il luogo dove esso risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi, ovvero dove egli ha il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (CEF 23 maggio 2011, inc. 15.11.51; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 46, con rif.);

                                         che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2; Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46);

                                         che nel caso concreto non è contestato che almeno fino a fine settembre 2010 l’escusso era domiciliato ad __________ ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF presso l’Hotel __________ in via __________ (doc. 4 e 5 allegati al ricorso);

                                         che il fatto ch’egli abbia poi viaggiato per lavoro non è in sé determinante né lo è la sua permanenza a __________, dato che un soggiorno temporaneo per motivi di cura non crea un domicilio né ne modifica uno esistente (cfr. art. 26 CC; DTF 89 III 9; Schmid, op. cit., n. 51 ad art. 46; Bolliger/Jeanneret, Kurzkom­mentar SchKG, Basilea 2009, n. 7 ad art. 46);

                                         che, tuttavia, si evince dallo scritto 13 ottobre 2010 dell’Hotel __________ (doc. 5) che l’escusso, prima di recarsi a __________, aveva manifestato la sua intenzione di lasciare il suo domicilio e, visto il contenuto dell’accordo, l’aveva anche effettivamente fatto;

                                         che del resto né la procedente né l’ufficio d’esecuzione pretendono che l’escusso e/o i suoi effetti personali si trovano ancora presso l’Hotel __________;

                                         che d’altronde la finzione dell’art. 24 cpv. 1 CC, secondo cui il domicilio di una persona continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro, non vale per il foro esecutivo generale, prevalendo in tale ipotesi il foro speciale del soggiorno a norma dell’art. 48 LEF (cfr. DTF 119 III 55 cons. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 17 ad art. 46; Bolliger/ Jeanneret, op. cit., n. 5 ad art. 46);

                                         che nel caso concreto, il luogo di soggiorno attuale dell’escusso risulta essere __________, come risulta dalla documentazione prodotta con il ricorso e dal fatto che il precetto esecutivo è stato ritirato proprio in tal luogo;

                                         che le informazioni fornite dal Controllo abitanti di __________ sono indizi che nella fattispecie non sono determinanti, siccome è appurato che l’escusso ha definitivamente lasciato l’Hotel __________;

                                         che, in assenza di un foro esecutivo in Svizzera, il precetto esecutivo dev’essere annullato;

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, l’esecuzione n. __________ dell’ufficio di esecuzione e falimenti è annullata.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. PA 1, __________;

                                                                   – avv. PA 2, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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