Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2011 15.2011.70

July 5, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·922 words·~5 min·2

Summary

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivis

Full text

Incarto n. 15.2011.70

Lugano 5 luglio 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 20 giugno 2011 dell’ IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

ES 1, __________  

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

CC 1  

composta oltre che dall’escusso di

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

nelle diverse esecuzioni di cui ai vari gruppi di pignoramento promosse contro l’escusso da

PI 4, __________ (rappr. dall’RA 1, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.Nelle varie procedure esecutive promosse nei confronti diES 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre che dall’escusso, di PI 1 e PI 3. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di indicare il valore di stima della quota spettante all’escusso nella comunione ereditaria.

                                     B.      Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 12 maggio 2011 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 31 maggio 2011. All’udienza, alla quale erano assenti i creditori e PI 2, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

                                              Il 31 maggio 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata a ES 1 in Fr. 30'000.00 / 38'000.00. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

                                     C.      Il 20 giugno 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1 PI 3.

                                     2.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

                                     3.      L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso del 16.66% nella comunione assomma a fr. 30'000.00 / 38’000.00 (cfr. scritto 31 maggio 2011 trasmesso a tutti gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                     4.      Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria di un valore commerciale complessivo di fr. 360'000.00 è costituita dalla part. n. __________ RFD di __________ e dalla PPP n. __________RFD __________ gravata da oneri ipotecari di fr. 130'000.00 (cfr. scritto 31 maggio 2011). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 30'000.00 / 38’000.00. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso lo scritto del 31 maggio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, uno dei quali gravato da diritti di pegno immobiliare.

                                     5.      Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                     1.      L’istanza è accolta.

1.1.      Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a ES 1 nella divisione della comunione relitta composta di ES 1. __________                  

     2.       Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2011.70 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2011 15.2011.70 — Swissrulings