Incarto n. 15.2011.3
Lugano 10 ottobre 2011 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2011 di
1. RI 1 2. RI 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 27 settembre 2010, con cui è stato revocato il pignoramento del salario ordinato nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. I qui ricorrenti, arch. RI 1 e RI 2, procedono in via esecutiva nei confronti dell’arch. PI 1 per l’incasso di fr. 8'000.--, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2008 e spese.
B. Il 3 agosto 2009, l’CO 1, agendo a favore dei creditori del gruppo n. 900041, di cui fanno parte i ricorrenti, ha proceduto al pignoramento delle indennità della Cassa cantonale contro la disoccupazione percepite dall’escusso, limitatamente alla quota eccedente il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'190.--. In funzione di un pignoramento in favore di un gruppo precedente, le trattenute sono iniziate solo nel febbraio 2010.
C. Il 27 dicembre 2010, l’Ufficio ha revocato il pignoramento, dopo aver accertato che l’escusso aveva, a partire dalla fine del mese di giugno 2010, iniziato ad esercitare la professione di architetto indipendente, rinunciando così alle indennità di disoccupazione, e che nella nuova attività aveva realizzato un guadagno mensile medio di fr. 1'358.--, che non gli consentiva più di coprire il proprio minimo di esistenza, tenuto conto di un affitto mensile di fr. 710.-- (però non più pagato dal mese di agosto), di premi della cassa malati di fr. 368.-- al mese e di spese di trasferte e di pasti fuori domicilio di fr. 370.-- al mese.
D. Il 12 gennaio 2011, l’Ufficio, tenuto conto di quanto incassato con il pignoramento (fr. 1'624,65), degli interessi maturati nel frattempo e delle spese, ha emesso a favore dei ricorrenti un attestato di carenza di beni per fr. 7'449,75.
E. Lo stesso 12 gennaio 2011, RI 1 e RI 2 hanno impugnato la decisione di revoca del pignoramento, contestando l’importo indicato dall’escusso quale suo guadagno medio, che a detta dei ricorrenti, ai sensi delle norme professionali del ramo, equivarrebbe ad una giornata scarsa di lavoro, e chiedendo alla Camera d’interpellare lo Studio S__________ __________ di __________, con il quale l’escusso lavorerebbe con mandati regolari e ben retribuiti, e di esigere dall’escusso di meglio sostanziare la modifica di reddito annunciata.
F. Il 19 gennaio 2011, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
G. Con osservazioni del 1° febbraio 2011, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera, ritenendo comunque di aver agito correttamente.
H. Su sollecitazione 4 febbraio 2011 della Camera, l’Ufficio, l’8 febbraio, ha prodotto due documenti, da cui risulta che l’escusso, in virtù di una sua stessa richiesta del 26 maggio, ha smesso di percepire indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2010. D’altronde, l’Ufficio ha trasmesso uno scritto 8 febbraio 2011 di T__________ SA, di __________, che conferma di non aver mai avuto mandati regolari retribuiti di lavoro con PI 1.
I. Il 25 febbraio 2011, i ricorrenti hanno inoltrato un memoriale di osservazioni, con cui, in sostanza, hanno rimproverato all’Ufficio di non aver svolto indagini sull’ammissibilità e la composizione del nuovo reddito dichiarato dall’escusso, fatta eccezione degli atti prodotti dopo l’inoltro del ricorso. Essi hanno inoltre ritenuto che il reddito avrebbe dovuto essere determinato partendo da ciò che l’escusso potrebbe ottenere realmente oppure da quanto egli ha effettivamente conseguito negli ultimi anni. I ricorrenti hanno infine chiesto l’audizione di tre testi pronti a dichiarare che l’escusso avrebbe detto chiaramente loro essere intenzionato a partire per l’Angola a seguito di un incarico importante ricevuto dalla società gestita dal signor T__________, l’edizione della controparte della sua contabilità e il richiamo dalla Cassa di compensazione AVS di tutta la documentazione riguardo ai redditi dell’arch. PI 1.
L. Il 28 febbraio 2011, i ricorrenti hanno comunicato che secondo una notizia dell’Ufficio tecnico del Comune di Lugano, l’escusso sarebbe in procinto di depositare una domanda di costruzione a nome dell’arch. P__________.
M. Con osservazioni del 3 marzo 2011, l’escusso ha confermato che la documentazione prodotta dall’CO 1 corrispondesse alla realtà dei fatti.
N. L’11 aprile 2011, dopo aver ottenuto l’annullamento dell’udienza indetta per il 4 aprile in seguito a malattia, PI 1 ha prodotto un certificato medico e le 6 fatture da lui emesse nel quadro della sua attività professionale nel periodo dal 1° luglio 2010 all’8 aprile 2011, che ammontano complessivamente a fr. 11'640.-- (media mensile: fr. 1’293.--).
O. Il 12 aprile 2011, l’Istituto delle assicurazioni sociali, su richiesta della Camera, ha trasmesso il conto individuale dell’escusso, la cui ultima registrazione indica per i sei primi mesi del 2010 un importo di fr. 34'333.--, corrisposto quali indennità di disoccupazione.
P. Il 15 aprile 2011, debitamente interpellato dalla Camera, l’arch. P__________ ha confermato che il suo studio di architettura, nel 2010 e nel 2011, non aveva conferito all’escusso mandati retribuiti.
Q. Dopo un ulteriore rinvio d’udienza richiesto dai ricorrenti, PI 1 è finalmente potuto essere sentito il 28 settembre 2011, alla presenza dei ricorrenti. Egli ha precisato di aver rinunciato, a fine giugno 2010, a percepire le indennità di disoccupazione perché aveva buone prospettive di lavoro in proprio (edificazione di una casa a Caslano, progetto in Angola), che però sono poi sfumate. Fino a fine agosto 2011, egli è stato aiutato finanziaramente dalla madre, con importi mensili da fr. 300.-- a 400.--, nonché dalla convivente, che paga le spese comuni, compreso l’affitto, ad eccezione dei premi della cassa malati. Rivelando di essere in procinto di fatturare fr. 8'000.-- per un lavoro recente e di essere assunto al 50% dal 1° settembre 2011 dallo studio dell’ing. E__________ di __________ per un salario mensile netto di fr. 2'404.--, l’escusso si è impegnato a pagare acconti di fr. 500.-- al mese a partire dal 30 settembre e si è detto disposto ad effettuare alcuni lavori di architettura per i ricorrenti, compensando il corrispettivo dovuto (fr. 90.--/ora) con il suo scoperto.
Considerando
in diritto:
1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). L’ufficio di esecuzione, nell’allestimento del verbale di pignoramento, deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.
2. Nel caso concreto, i ricorrenti rimproverano all’CO 1 di non aver svolto sufficienti accertamenti in merito al reddito dichiarato dall’escusso, invocando presunti fatti (asseriti mandati conferiti dallo studio di architettura S__________, promozioni immobiliari) di cui l’Ufficio non poteva essere a conoscenza. In ogni caso, la questione è ora irrilevante, siccome tutti gli accertamenti chiesti dai ricorrenti, compresi quelli indicati nelle osservazioni 25 febbraio 2011, sono stati effettuati in sede ricorsuale, tranne l’audizione dei testi menzionati in quell’ultimo scritto, siccome essi avrebbero al massimo potuto riferire delle occasioni di guadagno accennate loro dall’escusso, ma non di effettivi incassi, ciò che in ambito esecutivo è privo di pertinenza (cfr. infra ad cons. 4).
3. L’istruttoria, e in particolare le dichiarazioni degli studi di architettura indicati dai ricorrenti quali possibili mandanti (cfr. supra ad H e P), come pure la deposizione dell’escusso, ha confermato la decisione impugnata: le entrate conseguite dall’escusso dopo la fine giugno 2010 (cfr. supra ad C e N) sono insufficienti, senza l’aiuto della madre e della convivente, a coprire il suo minimo di esistenza. Quanto ai redditi recenti (supra ad Q), essi non potevano essere previsti al momento in cui l’Ufficio ha emesso la decisione impugnata, sicché il pignoramento andava necessariamente revocato in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF. Il pignoramento sarebbe in ogni caso terminato per legge il 3 agosto 2010, ovvero un anno dopo la sua esecuzione (art. 93 cpv. 2 LEF).
4. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nelle osservazioni 25 febbraio 2011, è materialmente impossibile pignorare redditi meramente ipotetici – quindi inesistenti –, quali ad esempio indennità di disoccupazione non percepite o occasioni di attività professionali remunerate non realizzate (cfr. CEF 26 agosto 2008, inc. 15.07.106, cons. 3; sentenze 3 ottobre 2001 e 2 aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2002, 146 seg. e BlSchK 2007, 249 segg.). La giurisprudenza da loro citata, che riguarda il diritto del divorzio, è inapplicabile in ambito esecutivo. Parimenti, non deroga al principio di effettività dei redditi da pignorare la giurisprudenza secondo cui, se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente dev’essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons. 3a con rinvii). Una simile determinazione si giustifica infatti solo se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo o se vi sono indizi atti a far dubitare della verità delle affermazioni dell’escusso (cfr. Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 25 segg. e 38 segg. ad art. 93): nella fattispecie esaminata dal Tribunale federale, il debitore, che sosteneva di non conseguire redditi, pagava un’imposta forfettaria calcolata in base ad un dispendio annuo di fr. 200'000.--. Ora nel caso qui in esame, PI 1 ha dichiarato i suoi redditi, producendo le relative fatture, e l’istruttoria non ha evidenziato elementi atti a contrastare tali affermazioni. Una stima per apprezzamento è quindi esclusa.
5. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 19, 20 LPR, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;
– arch. PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.