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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.2011 15.2011.29

April 11, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·688 words·~3 min·3

Summary

Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)

Full text

Incarto n. 15.2011.29

Lugano 11 aprile 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2011 dell’amministratore speciale

IS 1  

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. IS 1 è stato designato quale amministratore speciale del fallimento con circo­lare del 30 marzo 2007 e una delegazione dei creditori di tre membri gli è poi stata affiancata con circolare 28 giugno 2007. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e C__________.

                                   2.   Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la terza volta, con decisione 1° aprile 2010 (inc. 15.2010.13) fino al 31 gennaio 2011.

                                   3.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2012, allegando un rapporto intermedio al 28 febbraio 2011, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

                                         – ha depositato, il 26 giugno 2010, lo stato di riparto provvisorio relativo al ricavo della realizzazione dei beni gravati da pegno;

                                         – ha gestito, con la delegazione dei creditori, la causa giudiziaria promossa contro la massa da __________ per il recupero degli importi incassati durante la moratoria concordataria e la procedura di fallimento;

                                         – ha revocato alcune cessioni ex art. 260 LEF (decisioni 8 gennaio e 25 febbraio 2011);

                                         – ha proceduto alla gestione corrente della procedura, in particolare per quanto attiene agli aspetti fiscali (segnatamente in merito alla determinazione della TUI consecutiva alla vendita del fondo n. __________ di __________).

                                         Per l’istante, prima di poter chiedere la chiusura del fallimento, gli occorre ancora porre all’asta le pretese la cui cessione è stata revocata all’inizio del 2010 e attendere una decisione della delegazione dei creditori in merito alla continuazione della causa avviata da U__________.

                                   4.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

                               4.1.   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per quanto la verifica delle cessioni (cfr. cons. 4.2 della precedente decisione di proroga). Le rimane solo da verificare se il valore presunto dei diritti patrimoniali la cui cessione è stata revocata giustifica la loro messa all’asta (art. 260 cpv. 3 LEF) o se devono essere considerati impignorabili in quanto il possibile ricavo non sia sufficiente a coprire le spese di pubblicazione e di vendita (cfr. art. 92 cpv. 2 e 224 LEF).

                               4.2.   In ogni caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui è tuttora pendente la causa che alcuni cessionari delle pretese della fallita (relative all’incasso dei suoi crediti verso (ex-)clienti) hanno promosso il 30 giugno 2009 presso la Pretura di Lugano, Sez. 1 (inc. OA.2009.403) nei confronti di tre banche per far accertare il diritto esclusivo degli attori sulle somme incassate dopo la scadenza delle cessioni pattuite a favore delle convenute (cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.13, cons. 4.2). D’altronde, sono pendenti anche quattro cause promosse dai cessionari contro ex-clienti della fallita nonché la causa avviata da UBS SA nei confronti della massa (inc. OA.2009.6 della Pretura di Leventina) per il recupero degli importi – determinati in fr. 483'396,22 – incassati durante la moratoria concordataria e durante il fallimento. A dipendenza delle risultanze istruttorie della causa promossa da __________, l’amministra­zione speciale consulterà la delegazione dei creditori giusta l’art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF sull’opportunità di continuare la causa.

                               4.3.   Di conseguenza, l’istanza va accolta.

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:                     

                                   1.   L’istanza è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

                                         31 gennaio 2012.

                                   2.   Intimazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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