Incarto n. 15.2011.2
Lugano 31 marzo 2011 FP/cj/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 novembre 2010 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e, meglio, contro l’avviso di pignoramento del 17 novembre 2010 nell’esecuzione n. 628713 promossa nei confronti della ricorrente dal PI 1, __________
- viste le osservazioni 25 gennaio 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 12 febbraio 2010 il Comune di __________ ha fatto notificare a RI 1 in liquidazione il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’incasso di fr. 62.15 oltre accessori, corrispondenti all’imposta comunale 2007, oltre alla tassa di diffida e agli interessi nel frattempo maturati;
che interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza 20 maggio 2010 il procedente si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione;
che all’udienza del 18 agosto 2010, indetta per il contradditorio, la parte convenuta non è comparsa;
che con sentenza 23 agosto 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella decisione di tassazione annessa all’istanza, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;
che in data 4 novembre 2010 il Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la menzionata sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che il 17 novembre 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato all’escussa, segnatamente al suo liquidatore RA 1, l’avviso di pignoramento fissato per il giorno 10 febbraio 2011;
che con ricorso del 29 novembre 2010 RA 1, in nome e per conto della RI 1, si è aggravato contro tale provvedimento, asserendo di non avere mai ricevuto la convocazione all’udienza di contradditorio da parte del Giudice di pace del circolo del Ticino e di non essere nemmeno in possesso del verbale della sentenza definiva, e chiedendo, quindi, l’annullamento di tale sentenza in quanto presa senza poter fare valere le proprie ragioni davanti al giudice;
che il 14 gennaio 2011 il presidente di questa Camera, premesso che la competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza è data solo per statuire sulla contestazione dell’avviso di pignoramento (art. 17 LEF), la cui soluzione dipende tuttavia dall’esito del ricorso contro la sentenza di rigetto dell’opposizione contemporaneamente presentato dall’insorgente, ha accordato al ricorso effetto sospensivo in attesa della decisione della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello (dal 1° gennaio 2011 Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello), cui ha trasmesso gli atti, per quanto di sua competenza, per statuire sul ricorso per cassazione civile;
che con osservazioni del 25 gennaio 2011 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza, ritenendo comunque di avere agito correttamente;
che con sentenza del 25 marzo 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello ha accolto il ricorso per cassazione 29 novembre 2010 di RI 1, annullando la sentenza emanata il 23 agosto 2010 dal Giudice di pace del circolo del Ticino e rinviando gli atti allo stesso primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa regolare convocazione delle parti, segnatamente del rappresentante della convenuta, all’udienza di contradditorio (inc. n. 16.2011.5);
che essendo così venuto a meno il titolo sul quale il procedente ha fondato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ossia la menzionata sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, l’avviso di pignoramento inviato all’escussa il 17 novembre 2010 va perciò annullato a seguito della mancata rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo a monte del medesimo (art. 88 cpv. 1 e 2 LEF);
che ne discende pertanto l’accoglimento del ricorso;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’avvisio di pignoramento 17 novembre 2010 è annullato.
2. Intimazione a.
- RI 1, __________, e per essa a RA 1, __________, __________;
- Comune di ____________________
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.