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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.02.2012 15.2011.107

February 8, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,400 words·~7 min·4

Summary

Pignoramento. Impossibilità nei casi in cui i beni di cui è chiesto il pignoramento (veicolo, congelatore) non vengono rintraciati al domicilio dell'escusso né altrove. Pignoramento di un'asciugatrice. Impignorabilità di prestazioni dell'assistenza sociale

Full text

Incarto n. 15.2011.107

Lugano 8 febbraio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2011 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, , e meglio contro l’atte­stato di carenza beni emesso il 16 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di:

 PI 1   

viste le osservazioni 12 gennaio 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   RI 1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'150.--, riferiti alla fornitura, nel 2009, di un congelatore e di un’asciugatrice. L’escussa non ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo, notificatole il 13 settembre 2011.

                                  B.   Il 16 dicembre 2011, l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento, da valere quale contestuale attestato di carenza di beni per fr. 1'413,20, indicando alla voce relativa all’esito del pignoramento: “La debitrice non svolge attività lucrativa. Casalinga”;

                                  C.   L’escutente si aggrava contro tale atto, chiedendo di poter ricevere “il verbale di presenza nell’abitazione” dell’escussa. Essa segnala inoltre che quest’ultima sarebbe proprietaria di un veicolo immatricolato a nome di un terzo, ma dalla stessa usato da anni e di stanza presso il suo domicilio. La ricorrente chiede poi il pignoramento di tutti gli altri beni mobili dell’e­scus­sa, e segnatamente degli elettrodomestici fornitile dall’escu­ten­te, nonché del provento dell’attività rimunerata a tempo parziale o occasionale che, a detta della ricorrente – che però precisa di non poterlo affermare con certezza –, la stessa sembra svolgere.

                                  D.   Il 29 dicembre 2011, l’Ufficio ha provveduto ad ulteriori accertamenti, che confermano che l’escussa è tuttora senza attività lucrativa e percepisce prestazioni dell’assistenza sociale, e ha stimato il valore di realizzazione dell’asciugatrice in fr. 300.--. Lo stesso giorno l’Ufficio ha informato la ricorrente sull’esito dei suoi nuovi accertamenti, impartendole un termine scadente l’11 gennaio 2012 per chiedere il pignoramento dell’asciugatrice.

                                  E.   Con osservazioni del 9 gennaio 2012, la ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver effettuato il pignoramento di quanto “oggettivamente e sicuramente di pignorabile la debitrice possiede nel proprio appartamento, rispettivamente nel locale tecnico all’en­tra­ta vicino alle bucalettere”, di non aver eseguito il calcolo del minimo di esistenza dell’escussa, di non aver tenuto conto del contributo delle persone, il cui nome figura sulla bucalettere, che presumibilmente coabitano con lei e di non menzionare chi sia l’effettivo proprietario della VW Golf. La ricorrente si dice peraltro disposta a ritirare immediatamente il congelatore e l’asciugatrice e di successivamente chiedere lo stralcio del ricorso.

                                  F.   Il 10 gennaio 2012, l’Ufficio ha provveduto a nuovamente interrogare l’escussa, la quale ha dichiarato che l’autovettura VW Golf (targata VD __________) segnalata dall’escutente è proprietà dell’ex marito, attualmente domiciliato a Losanna, e che il congelatore si è rotto. In tale occasione l’Ufficio ha pure accertato che né il veicolo né il congelatore risultavano presenti presso il domicilio della debitrice.

                                  G.   L’11 gennaio 2012, l’Ufficio ha emesso un nuovo attestato di carenza beni, che indica alla voce relativa al risultato del pignoramento: “La debitrice non svolge attività lucrativa, beneficia della prestazione assistenziale per Fr. 2'075.00. Il congelatore Whirpool AFG 6352 non è stato trovato presso il domicilio”.

                                  H.   Nelle sue osservazioni 12 gennaio 2012, l’Ufficio ha precisato che l’asciugatrice è da considerare impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF, in quanto si ritiene che il provento della realizzazione (stimato in fr. 300.--) non sarebbe neanche sufficiente a coprire le spese d’incanto.

Considerando

In diritto:

                                   1.   La richiesta della ricorrente tendente a ricevere “il verbale di presenza nell’abitazione” dell’escussa andava rivolta all’Ufficio e non direttamente all’autorità di vigilanza, fermo restando che la ricorrente non l’ha comunque riproposta nel suo scritto del 9 gennaio 2012.

                                   2.   Nell'ambito del pignoramento, l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.

                                   3.   Nella fattispecie, l’escussa ha dichiarato che l’autovettura VW Golf targata VD __________ è di proprietà del suo ex marito. La ricorrente non ha fornito indizi atti ad inficiare tale dichiarazione, ritenuto che, come ammesso dalla stessa ricorrente, il veicolo non risulta immatricolato a nome dell’escussa e comunque non è stato reperito dall’Ufficio presso il domicilio di quest’ultima in occasione della sua ispezione del 10 gennaio 2012 (cfr. supra ad F). In queste condizioni, la decisione dell’Ufficio va confermata. Va tuttavia fatta salva la facoltà per l’escutente di nuovamente chiedere il pignoramento del veicolo (se del caso con la procedura senza preventiva esecuzione prevista dall’art. 149 cpv. 3 LEF), qualora ne indichi all’Ufficio il luogo di stazionamento ed anticipi le eventuali spese di esecuzione del pignoramento in via rogatoria e di avvio della procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 segg. LEF.

                                   4.   Il congelatore Whirpool AFG 6352 non è stato trovato presso il domicilio dell’escussa, nemmeno nel locale tecnico indicato dalla ricorrente nelle sue osservazioni 9 gennaio 2012, come confermato verbalmente da uno dei due funzionari che ha proceduto alla verifica del 10 gennaio 2012. PI 1 ha dichiarato in merito che il congelatore si era rotto (verbale 10 gennaio 2012). La ricorrente non ha fornito indizi concreti che possano far dubitare dell’attendibilità di tale dichiarazione. La censura va pertanto respinta.

                                   5.   Pur avendo stimato il valore di realizzazione dell’asciugatrice in fr. 300.--, l’Ufficio ha ritenuto che la stessa fosse impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LEF, siccome il presunto provento della realizzazione non sarebbe neanche sufficiente a coprire le spese d’incanto. L’Ufficio non ha però specificato quale sia l’importo presumibile di tali spese né si è determinato sulla richiesta della ricorrente, formulata nel termine impartitole il 29 dicembre 2012 (cfr. supra ad D), di “ritirare” immediatamente il congelatore e l’asciugatrice. Ora, una vendita a trattative private (art. 130 LEF) a favore dell’escutente comporterebbe delle spese contenute e, se l’escussa dovesse opporvisi, una vendita all’asta dell’asciuga­trice sarebbe comunque ipotizzabile, se l’escutente dovesse formulare un’adeguata pre-offerta vincolante. Il ricorso va pertanto accolto in questa misura e l’incarto dev’essere rinviato all’Uffi­cio perché proceda alla realizzazione dell’asciugatrice secondo le modalità testé descritte.

                                   6.   La ricorrente – che del resto ha precisato di non poterlo affermare con certezza –, non ha fornito sufficienti informazioni perché si potesse pignorare l’asserito provento dell’attività rimunerata a tempo parziale o occasionale che l’escussa sembrerebbe svolgere. Risulta dagli accertamenti eseguiti dall’Ufficio che la stessa percepisce prestazioni dell’assistenza sociale, ciò che lascia presumere che essa non eserciti un’attività lucrativa, rispettivamente consente di ritenere che qualsiasi reddito percepito – foss’anche occasionalmente – non possa che tradursi in un’equivalente riduzione delle prestazioni (art. 18 LAss, RL 6.4.11.1). Poiché le prestazioni dell’assistenza sociale sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF), era inutile allestire il calcolo del minimo di esistenza dell’escussa, sicché non era nemmeno necessario accertare se gli asseriti coinquilini dell’escussa contribuiscono al pagamento delle spese di locazione.

                                   7.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, sono annullati gli attestati di carenza beni emessi dall’CO 1 il 16 dicembre 2011 e l’11 gennaio 2012 nell’esecuzione n. __________.

                               1.2.   L’Ufficio procederà alla realizzazione dell’asciugatrice secondo le modalità descritte al considerando 5.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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