Incarto n. 15.2010.59
Lugano 12 maggio 2010 FP/cj/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 maggio 2010 di
RI 1, __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato nei confronti di __________ P__________, __________ (__________) il 15 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (EF.2010.1194), su istanza di
PI 1, __________ rappresentata da RA 1
- viste le osservazioni 7 maggio 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Il 15 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha emesso, su istanza di PI 1, __________, un decreto di sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF nei confronti di __________ __________ P__________, __________, fino a concorrenza di un credito di fr. 3'028.90 oltre accessori e spese. Il decreto pretorile prevedeva il sequestro dello stipendio e di ogni altra entrata percepiti dalla debitrice presso la società RI 1, __________, nei limiti della pignorabilità e fino a concorrenza dell’importo posto in esecuzione. Come titolo di credito la procedente ha indicato la “decisione di iscrizione d’ufficio presso l’assicuratore malattia PI 1 del 14 gennaio 2009/attestato di assicurazione polizza no 1 011 539/arretrati premi LAMal da gennaio a settembre 2009”.
B. Il 26 aprile 2010 l’Ufficio di esecuzione di _____– dopo avere il 15 aprile 2010 infruttuosamente inviato alla RI 1 il decreto di sequestro - ha notificato, mediante raccomandata a mano, alla stessa RI 1 l’avviso di avere sequestrato presso __________ P__________, __________ __________, __________ (__________), un credito “verso di voi” di fr. 3'028.90 (stipendio percepito da __________ P__________ presso la ditta), con l’avvertenza che per essere valido ogni pagamento per questo titolo andava effettuato all’ufficio.
C. Contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’Ufficio di esecuzione di __________ si è aggravata con ricorso 3 maggio 2010 RI 1 in liquidazione, asserendo che __________ P__________, cittadina italiana domiciliata a __________, non ha stipulato un contratto assicurativo con la cassa malati PI 1 di __________. Al ricorso RI 1 ha allegato il suo scritto 27 ottobre 2008 indirizzato all’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, servizio conti, Bellinzona, con il quale ha comunicato che __________ P__________ ha interrotto il lavoro presso la ditta il 30 settembre 2008 e l’attestazione 5 novembre 2008 inviatale dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a valere quale conferma di affiliazione alla “nostra Cassa” della stessa RI 1, in conformità all’art. 64 cpv. 2 LAVS, nella categoria “ente senza salari”.
C. Con osservazioni del 7 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di _____ha chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, rilevando che la ricorrente si avvale di censure che concernono questioni di merito, sottratte al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
Considerando
In diritto:
1. Dal 1°gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv. 1 LEF; in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosomiglianza del credito non garantito da pegno, della causa del sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore ), sia la regolarità della procedura di concessone del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali), sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. amonn/walther, Grundriss des Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 7a edizione Berna 2001, § 51 n. 68 p. 419s; reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III n. 8 s. ad art. 278 LEF; reeb, Les mesures provvisoires dans la procedure de poursuite, in: ZSR 1997/III, p. 477). La decisone del giudice sull’opposi- zione può essere a sua volta impugnata entro 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF); nel Canton Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione – con possibilità di ricorso – contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art. 17 LEF, riservandolo in sostanza – salvo i casi di manifesta nullità – alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (reeb, op. cit. pag. 477; reiser, op., cit. n. 14s ad art. 275).
Ciò posto, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Le censure che toccano invece i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva competenza del giudice dell’opposizione. Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3; amonn/walther, op., cit. n. 49 ad § 51; CEF, sentenza del 18 dicembre 2009, n. 14.2009.134, consid. 1).
2. Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Questa norma si applica per analogia al sequestro (art. 275 LEF; gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 88 ad art. 275; reiser, op. cit. n. 69s ad art. 275).
3. Il ricorso di RI 1, in liquidazione, si incentra esclusivamente sulla questione a sapere se __________ P__________ è debitrice nei confronti dell’assicurazione malattia PI 1, ovvero della creditrice sequestrante, della somma di fr. 3'028.90 da quest’ultima rivendicata a titolo di premi LAMal (arretrati) da gennaio a settembre 2009 e per la quale ha ottenuto il sequestro del salario rispettivamente di ogni altra entrata spettanti alla stessa dipendente nei confronti della ricorrente, ossia della terza persona debitrice della prestazione salariale soggetta a sequestro. Come correttamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________ nelle sue osservazioni del 7 maggio 2010, le censure sollevate riguardano però strettamente il merito della lite che oppone la debitrice (__________P__________) alla creditrice sequestrante, ovvero questioni sottratte al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. In altri termini, la ricorrente non pretende che il sequestro ordinato dal Pretore del Distretto di __________, Sezione 5, sia stato eseguito in modo scorretto dall’organo esecutivo in occasione della notifica del provvedimento (sequestro di un credito ex art. 99 e 275 LEF) del 26 aprile 2010, ovvero violando il contenuto dell’ingiunzione pretorile, e nemmeno rimprovera allo stesso organo di esecu- zione di avere disatteso norme LEF, segnatamente gli art. 91-109 LEF, nel dar seguito a quanto disposto dal Pretore. Come visto, la ricorrente reietera nell’opporsi al provvedimento, ossia al sequestro - fino a copertura della somma di fr. 3'028.90 vantata da PI 1 - del salario e di ogni altra entrata vantati dalla debitrice (__________P__________) nei confronti della datrice di lavoro, ovvero di RI 1. Il tema sollevato andava però, dandosene il caso, sottoposto al giudice del sequestro facendo capo all’istituto dell’opposizione al sequestro ex art. 278 cpv. 1 LEF, e non all’autorità di vigilanza con un ricorso ex art. 17 LEF. Il gravame va perciò dichiarato inammissibile, senza procedere a ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).
4. Non si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF.
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso è inammissibile.
II. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- __________
- __________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di______.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.