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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2009 15.2009.97

September 15, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·734 words·~4 min·6

Summary

Ricorso presentato in lingua francese. Irricevibilità di un successivo documento redatto in italiano che non è una traduzione ma una rielaborazione del ricorso. Tardività del nuovo documento

Full text

Incarto n. 15.2009.97

Lugano 15 settembre 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 14 agosto 2009 di

 RI 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 7 luglio 2009 con cui l’Ufficio ha segnatamente respinto la richiesta tendente alla cancellazione delle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

 PI 1    

viste le osservazioni 3 settembre 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 17 luglio 2009, RI 1 ha presentato, in lingua francese, un ricorso contro la decisione 7 luglio 2009 con cui l’CO 1 ha respinto la sua richiesta tendente alla cancellazione delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei suoi confronti da PI 1 e alla constatazione della nullità di ogni nuova esecuzione fondata sulla medesima causale;

                                         che con provvedimento 3 agosto 2009, l’Ufficio, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 LPR, ha impartito al ricorrente un termine perentorio di 10 giorni per produrre la traduzione in lingua italiana del ricorso e dei documenti allegati, con la comminatoria che in caso di mancato ossequio di tale termine, l’atto non sarebbe preso in considerazione e il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                         che il 14 agosto 2009, RI 1 ha presentato un allegato di ricorso redatto in lingua italiana, che manifestamente non è una semplice traduzione del ricorso inoltrato il 17 luglio bensì una sua rielaborazione più lunga;

                                         che la ratio legis dell’art. 7 cpv. 2 LPR esclude che questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per determinare quali parti dell’atto del 14 agosto sia da considerare una traduzione dell’atto del 17 luglio e quali parti invece non lo siano;

                                         che si deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha dato seguito al provvedimento 3 agosto 2009 dell’Ufficio entro il termine impartitogli, senza parlare del fatto che non ha nemmeno prodotto una traduzione dei documenti allegati al ricorso (a questo proposito, cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.1 ad art. 7);

                                         che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

                                         che pur volendo considerare l’atto del 14 agosto come ricorso a sé stante, lo si dovrebbe comunque dichiarare tardivo, dal momento che il ricorrente – nell’ipotesi a lui più favorevole - ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato al più tardi il giorno prima della presentazione del suo ricorso, ovvero il 16 luglio 2009: tenuto conto che le ferie esecutive estive sono terminate il 31 luglio 2009 (art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF), che il 1° agosto era festivo, che il 2 agosto era una domenica, e che il 3 agosto non viene computato (art. 31 cpv. 1 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 31), il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), è scaduto giovedì 13 agosto 2009;

                                         che ci si potrebbe invero chiedere se il ricorrente abbia preso conoscenza dello scritto 7 luglio 2009 (provvedimento impugnato) inviatotogli dall’Ufficio di esecuzione e fallimento di Mendrisio per posta semplice (v. osservazioni UEF, pag. 2) prima del 16 luglio 2009, segnatamemnte (ben) prima dell’inzio delle ferie esecutive estive (15 luglio 2009), nella quale ipotesi il termine per ricorrere sarebbe venuto a scadere già il 5 agosto 2009 in virtù dell’art. 63 LEF;

                                         che dato quanto precede la questione non ha tuttavia da essere risolta;

                                         che rimane comunque salva la facoltà del ricorrente di presentare all’Ufficio una nuova istanza di cancellazione;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:  – avv. PA 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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