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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2009 15.2009.125

December 11, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·971 words·~5 min·5

Summary

Tardività del ricorso. Motivi di nullità. Impignorabilità del pignoramento

Full text

Incarto n. 15.2009.125

Lugano 11 dicembre 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 ottobre 2009 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione del bene pignorato avvenuta il 21 ottobre 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da

1. PI 1     (rappr. da: __________, __________, __________ es. n. __________, n. __________, n. __________, 2. PI 3, __________ (rappr. da: RA 2, __________, __________) es. n. __________ 3.   PI 4     (rappr. d__________ 4. PI 5    es. n. __________   5. RA 1, __________ (rappr. da: __________, __________, __________) es. n. __________, n. __________

viste le osservazioni:

- 2 novembre 2009 di PI 4, __________;

- 6 novembre 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1 il 2 ottobre 2008 rispettivamente il 14 maggio 2009 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca __________ di proprietà dell’escussa.

                                     B.      A seguito delle domande di vendita presentate da diversi creditori, il 7 novembre 2008, il 19 giugno 2009, il 23 giugno 2009 e il 3 agosto 2009 l’Ufficio ha comunicato all’escussa la ricezione delle stesse domande e poi, il 21 agosto 2009, le ha reso noto l’incanto dell’autovettura pignorata previsto per 21 ottobre 2009 alle ore 15.00.

                                      C.      Il 21 ottobre 2009 l’autovettura  è stata aggiudicata per l’importo di fr. 500.-a PI 4.

                                     D.      Con ricorso 22 ottobre 2009 RI 1 si è opposta all’aggiudicazione argomentando di vivere a __________ e di necessitare, avendo due bambini, uno dei quali frequenta la scuola elementare, l’autovettura per spostarsi, in particolare in casi urgenti.

                                     E.      Delle osservazioni 2 novembre 2009 di PI 4 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                     F.      Con osservazioni 6 novembre 2009 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame evidenziando che né in occasione del pignoramento né al momento della comunicazione delle domande di vendita l’escussa ha eccepito l’impignorabilità dell’autovettura. L’Ufficio precisa che tra __________ e __________ esiste un regolare servizio pubblico delle autopostali, al quale l’escussa potrebbe ricorrere.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Con il ricorso del 22 ottobre 2009 RI 1 si aggrava contro l’aggiudicazione. La ricorrente non rimprovera all’Ufficio di aver commesso degli errori nella conduzione dell’incanto ma sostiene che l’autovettura venduta non poteva essere pignorata perché le necessiterebbe sia per portare a scuola i figli che in caso di urgenze. La censura rivolta dalla ricorrente all’operato dell’CO 1riguarda pertanto l’esecuzione del pignoramento e non l’aggiudicazione.

                                     2.      Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

                                               Nell’ambito delle varie esecuzioni che hanno portato alla vendita del 21 ottobre 2009, già il 2 ottobre 2008 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 il pignoramento dell’autovettura __________. In seguito poi lo stesso Ufficio ha pure reso noto alla ricorrente il nuovo pignoramento, avvenuto il 14 maggio 2009, e tutta una serie di domande di realizzazione e di avvisi di incanto. Il gravame contro il pignoramento dell’autovettura, presentato solo il 22 ottobre 2009, ossia il giorno successivo alla realizzazione, risulta pertanto ampiamente tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile.

                                      3.      All’Autorità di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di ricorso, compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile, ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1LEF).

                                      3.1.   La nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III 11 cons. 2).

3.2.      Nel caso di specie non vi è alcun motivo di nullità legittimante l’intervento d’ufficio di questa Camera quale autorità di vigilanza in senso lato.

                                              Infatti un autoveicolo è impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF solo se è necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione. Ciò non viene preteso dalla ricorrente: per questo motivo quindi la vettura venduta non può essere riconosciuta quale bene assolutamente impignorabile. Questo anche se l’escussa fosse riuscita a dimostrare la necessità dell’auto per potersi occupare convenientemente dei figli -circostanza peraltro difficilmente ipotizzabile considerato che i Comuni di __________ e di __________ sono confinanti e che esiste un servizio di mezzi pubblici che li collega- poiché spese di questo genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

                                     4.      Il ricorso è irricevibile per tardività.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 92 n. 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                      1.      Il ricorso è irricevibile.

                                      2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                     3.      Intimazione a:

                                              -RI 1, __________;

                                              -__________, __________, __________;

                                              -__________, __________, __________, __________;

                                               -__________, __________;

                                                -__________, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

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