Incarto n. 15.2007.2
Lugano 13 marzo 2007 CJ/sc/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2006 di
RI 1 RI 3 RI 4 RI 2 (rappr. dall’ RA 1 , nella sua qualità di commissario nelle procedure di moratoria concordataria)
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione nei confronti dell’avv. RI 1, il 13 dicembre 2006, dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ a richiesta di
PI 1
a nome delle tre società ricorrenti;
preso atto che l’avv. RI 1, con scritto 3 gennaio 2007, ha ritirato il ricorso, osservando come lo stesso fosse diventato privo di oggetto dopo la cancellazione delle tre esecuzioni decretata dal Pretore __________ il 28 dicembre 2006;
ritenuto che il ritiro è intervenuto prima della pubblicazione – il 5 gennaio 2007 – della revoca delle moratoria concordatarie, ovvero a un momento in cui l’avv. RI 1 era ancora iscritto a registro di commercio quale unico organo delle società ricorrenti con diritto di firma individuale ed era pertanto legittimato a rappresentarle;
considerato come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
atteso che la sentenza va comunicata anche all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, nella sua qualità di amministratore del fallimento delle società ricorrenti;
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c LPR; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 19 dicembre 2006 dell’avv. RI 1, di RI 3, di RI 4 e di RI 2 è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– avv. RI 1, __________;
– avv. PI 1, __________;
– Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.