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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2005 15.2005.97

September 27, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·682 words·~3 min·3

Summary

ricorso. Esigenza di motivazione. Contestazione dello stato di riparto

Full text

Incarto n. 15.2005.97

Lugano 27 settembre 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 agosto 2005 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di riparto depositato il 19 agosto 2005 (fino al 31 agosto 2005) nella procedura di liquidazione n° __________ relativa al fallimento del ricorrente;

viste le osservazioni 1° settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

                                         che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

                                         che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;

                                         che il ricorrente censura il fatto che nell’atto impugnato siano sempre presenti le “postazioni” C__________ e D__________, mentre mancherebbero quelle dell’AVS;

                                         che la censura è irricevibile, poiché disattende l’esigenza di motivazione posta all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR;

                                         che a prescindere dalla questione di sapere se tale carenza possa giustificare la fissazione al ricorrente di un termine per completare il ricorso ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR, si evince comunque dagli atti il carattere manifestamente infondato delle censure;

                                         che infatti, fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una volta cresciuta in giudicato, la graduatoria non può più di regola essere modificata allo stadio del riparto (cfr. DTF 56 III 22; Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 261), salvo casi eccezionali non realizzati in concreto;

                                         che pertanto sarebbero in ogni caso tardive le censure sollevate dal ricorrente;

                                         che in effetti le insinuazioni n° 15 e 16 dei coniugi C__________ e n° 17, 18 e 19 di D__________ sono state riportate nello stato di riparto così come risultano dalla graduatoria (cfr. posizioni 9 a 13), ossia per un importo di 0.-- (ciò che d’altronde costituisce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso, siccome al ricorrente difetta ogni interesse a contestare una decisione che non gli arreca nessun pregiudizio);

                                         che per quanto concerne le insinuazioni n° 13 (di C__________) e 14 (di C__________ e M__________), per le quali lo stato di riparto prevede il versamento di fr. 2'559,25, rispettivamente di fr. 3'174,70, esse corrispondono pure esattamente a quelle riportate nella graduatoria ridepositata il 31 gennaio 2005;

                                         che per chiarezza, occorre precisare che le liti relative al credito insinuato sotto la cifra 14 – credito iscritto “pro memoria” nella prima graduatoria depositata l’11 giugno 2004 –, esse sono state stralciate dai ruoli in seguito all’accordo intervenuto tra le parti l’8 luglio 2005 davanti al Pretore __________ (inc. __________), il quale prevede l’ammissione definitiva della pretesa appunto per l’importo di fr. 5'000.--;

                                         che dall’incarto non risulta che l’AVS abbia insinuato alcun credito nel fallimento in oggetto;

                                         che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 264 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 27 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a RI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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