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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2006 15.2005.125

January 16, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,047 words·~5 min·7

Summary

Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria. Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.

Full text

Incarto n. 15.2005.125

Lugano 16 gennaio 2006 EC/cs/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

CO 1, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

__________

composta di

__________, 2003, __________, __________, 2001, __________, __________, 1999, __________, __________, 1998, __________, tutte rappr. da CO 2, __________; CO 1, 1970, __________; CO 5, 1941, __________; CO 3, 1966, __________; CO 4, 1963, Gondola;  

nelle esecuzioni di cui ai diversi gruppi di pignoramento dell’IS 1 promosse da

__________ __________  rappr. da: PI 1, __________; PI 2, __________; PI 3, __________; __________, __________;.

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. 2, 3, 4, 5 e 6 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 4, __________, CO 3, __________, __________ __________, CO 1, __________ e CO 5, stabilendo che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso verrà determinato in sede di realizzazione.

                                         B.  Il 2 giugno 2005 e del 1. luglio 2005, creditori procedenti hanno presentato la domanda di vendita.

                                         C.  Il 23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 10 ottobre 2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte dei membri della comunione indivisa e di tutti i creditori ad eccezione del PI 2. Il 19 ottobre 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenuti all’Ufficio tre scritti da parte di altrettanti creditori, i cui contenuti, se del caso, saranno indicati in seguito.

                                         D.  Il 9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in fr. 10'000.--/12'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

1.      Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 4, __________, CO 3, __________, __________, CO 1, __________ e CO 5.

                                         2.   Procedura e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

                                         3.   Nel caso di specie l’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un sedicesimo della comunione ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9 novembre 2005). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.   Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è costituita da due appartamenti al terzo piano di una vecchia palazzina senza ascensore a __________ gravati da oneri ipotecari per fr. 320'000.-- e da un terreno di mq. 1465 a __________ di un valore di stima ufficiale di fr. 110'645.86 e gravato da un’ipoteca legale di fr. 32'185.-- (cfr. scritto 19 ottobre 2005 a tutti gli interessati e istanza 9 novembre 2005). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 200'000.-- e alla quota pignorata di un sedicesimo il valore di fr. 10'000.--/12'000.-circa. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso sia lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza 9 novembre 2005 chiedente la determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione ereditaria.

5.      L’istanza va pertanto accolta.

            Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

                                      1.      L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.

1.1.      Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta da __________ composta di CO 1                           2.         Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione all'IS 1  e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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