Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.2005 15.2005.124

December 6, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·335 words·~2 min·4

Summary

Stralcio in seguito a riconsiderazione.

Full text

Incarto n. 15.2005.124

Lugano 6 dicembre 2005 CJ/sc/bd

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 novembre 2005 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione – il 7 novembre 2005 – di un attestato di carenza di beni nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da:

  PI 1  rappr. da RA 1   

preso atto che con decisione 16 novembre 2005, l’CO 1 ha annullato il provvedimento impugnato, considerando che, come sostenuto dalla ricorrente, non poteva essere rilasciato un attestato di carenza di beni nell’ambito di un pignoramento provvisorio;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 10 novembre 2005 di RI 1, __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – RA 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

15.2005.124 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.2005 15.2005.124 — Swissrulings