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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.08.2004 15.2004.99

August 11, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·652 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2004.99

Lugano 11 agosto 2004 CJ/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 aprile 2004 di

RICO1  

  contro  

l’operato dell’CON1 e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PINT1  

viste le osservazioni 19 maggio 2004 dell'CON1;

richiamato il verbale 30 giugno 2004 relativo all'audizione testimoniale di TEST1 agente della polizia del quartiere di __________, e all'interrogatorio formale dell'escussa;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che la ricorrente si aggrava contro la comminatoria di fallimento, facendo valere che la polizia comunale avrebbe notificato il precetto esecutivo durante una sua assenza all'estero a una persona della sua famiglia "che non sa neanche cos'è un precetto esecutivo;

                                         che la ricorrente afferma inoltre che il debito posto in esecuzione non sarebbe suo ma della ditta __________ Sagl, di cui è dipendente (recte: socia e gerente), la quale sarebbe comunque disposta a pagarlo dietro la consegna di un motore di banco frigo portato via dalla creditrice;

                                         che dall'esemplare per il creditore del precetto esecutivo n. __________ risulta che esso è stato notificato il 17 ottobre 2003 all'escussa stessa;

                                         che TEST1 ha confermato di averlo notificato all'escussa in persona al suo domicilio di via __________;

                                         che l'escussa ha invece dichiarato che il precetto esecutivo era stato notificato a suo marito quando essa si trovava in Portogallo e di ricordarsi che egli le aveva telefonato per informarla della notifica e del fatto che non aveva interposto opposizione (pensando che lei avrebbe potuto farlo al suo rientro);

                                         che l'agente TEST1, sentito l'interrogatorio dell'escussa, ha poi precisato di aver controllato il turno che aveva fatto il 17 ottobre 2003 e, trattandosi di un turno di giorno, di averne dedotto che aveva consegnato il precetto esecutivo all'escussa quando aveva visto la sua automobile, che conosce;

                                         che, a prescindere dal valore probatorio di questa testimonianza,  non esente da incertezze, e pur volendo ritenere vere le affermazioni dell'escussa, la notifica andrebbe comunque considerata valida;

                                         che infatti secondo l'art. 64 cpv. 1, 2. periodo LEF, quando non si trova l'escusso nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato;

                                         che nel caso concreto il marito dell'escusso, che convive con lei nell'abitazione coniugale, è da considerare quale persona adulta della sua famiglia ai sensi dell'art. 64 cpv. 1, 2. periodo LEF;

                                         che l'escussa avrebbe dovuto dire a suo marito, quando l'ha chiamata, di subito interporre opposizione, ciò che egli avrebbe del resto dovuto sapere, siccome egli risulta iscritto a registro di commercio quale socio della __________ Sagl;

                                         che questa Camera non è competente per esaminare le censure di diritto materiale sollevate dalla ricorrente in merito ai rapporti giuridici tra le società PINT1 e __________ Sagl;

                                         che l'esecuzione può essere annullata o sospesa, dopo l'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità del credito posto a suo fondamento, soltanto dal giudice competente in virtù dell'art. 85a LEF;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 64, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 30 aprile 2004 di RICO1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – RICO1, __________;

                                                                   – PINT1, __________

                                          Comunicazione all’CON1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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