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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2004 15.2004.90

June 2, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·576 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2004.90

Lugano 2 giugno 2004 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 maggio 2004 di

_RICO1  

  contro  

l’operato dell’_CON1 e meglio contro l'avviso d'incanto 19 agosto 2004 relativo all'automobile di marca BMW __________, mod. 1997, colore blu, matricola __________, telaio __________, targata TI __________ che il ricorrente pretende di proprietà di

_PINT1  

viste le osservazioni 7 maggio 2004 dell'_CON1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                              che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

                                              che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

                                              che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato ai creditori;

                                              che già al momento del pignoramento il ricorrente ha dichiarato che la predetta automobile era di proprietà di suo padre, __________ _PINT1, ciò che è stato debitamente indicato nel verbale di pignoramento 19 giugno 2002, con la fissazione di un termine di 10 giorni ai creditori per contestare la pretesa del rivendicante;

                                              che __________ risulta aver tempestivamente contestato siffatta pretesa con scritto 19 settembre 2002, invitando l'Ufficio ad esigere da __________ _PINT1 la documentazione completa a comprova del suo preteso diritto in virtù dell'art. 107 cpv. 3 LEF, ciò che è stato fatto con diffide 23 settembre 2002 e 22 ottobre 2002;

                                              che con scritto 1. ottobre 2002, __________ _PINT1 ha informato l'Ufficio di esecuzione di ritenere il veicolo di sua proprietà, seppur in possesso dell'escusso;

                                              che il 17 gennaio 2003, l'_CON1 ha correttamente assegnato a __________ _PINT1 il termine di 20 giorni dell'art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di accertamento del suo preteso diritto sull'oggetto pignorato, con la comminatoria che in caso d'inazione la sua pretesa non sarebbe stata presa in considerazione nell'esecuzione in atto;

                                              che l'8 aprile 2004, la Pretura del Distretto di __________ ha comunicato che __________ _PINT1 non aveva inoltrato alcun azione di accertamento;

                                              che pertanto, in virtù dell'art. 107 cpv. 5, 2. periodo LEF, la pretesa di __________ _PINT1 non deve più essere presa in considerazione nelle esecuzioni promosse dai procedenti rappresentati dall'__________ (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 107);

                                              che il ricorso va pertanto respinto;

                                              che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 107 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    1.   Il ricorso 6 maggio 2004 di __________ _RICO1, __________, è respinto.

                                         2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.     Intimazione a:

                                                   –             __________ _RICO1, __________;

                                              –   __________ _PINT1, __________.

                                              Comunicazione all’_CON1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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