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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2004 15.2004.82

June 23, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·800 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2004.82

Lugano 23 giugno 2004 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di

RICO1  

  contro  

l’operato dell’CON1

1. PINT1 2. PINT2 3. PINT3  

viste le osservazioni 24 maggio 2004 dell’CON1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 23 febbraio 2004, l'CON1 ha pignorato l'eccedenza del minimo di esistenza dell'escussa, determinato in fr. 1'640.-- secondo il calcolo seguente:

                                         Minimo di base:                                                             fr.     1'100.--

                                         Trasferte:                                                                        fr.        300.--

                                         Pasti fuori domicilio                                                      fr.        240.--

                                         Totale                                                                              fr.     1'640.-che la ricorrente si è aggravata contro tale provvedimento, facendo valere che con quello che le era stato lasciato non riusciva a mangiare quasi niente, l'importo di fr. 9.-- al giorno essendo insufficiente siccome non dispone di una cucina per prepararsi pasti, ed allegando di non più essere in grado di lavorare, in quanto non ha i mezzi per pagare l'affitto di una macchina;

                                         che interrogata formalmente da questa Camera il 3 maggio 2004, l'escussa ha dichiarato di lavorare per l'__________, motivo per il quale le necessita un veicolo, siccome è chiamata a lavorare in tutto il cantone;

                                         che ha precisato che affitta una vettura alla società __________ di __________, le cui rate vengono pagate dal figlio __________, che ha 22 anni;

                                         che la ricorrente ha affermato di vivere in una camera messale gratuitamente a disposizione da una zia;

                                         che siccome quest'ultima non le dà il vitto l'escussa è costretta ad uscire per mangiare;

                                         che la ricorrente non paga i premi della cassa malati;

                                         che lo stesso 3 maggio 2004, questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso che il minimo di esistenza dell'escussa è stato determinato in fr. 2'326.-- (invece di fr. 1'640.--), con effetto dal 1. marzo 2004, aggiungendo all'importo calcolato dall'Ufficio le spese mensili di noleggio dell'automobile di fr. 866.--;

                                         che con ordinanza 28 maggio 2004, rinnovando due inviti verbali precedenti (in occasione dell'udienza del 3 maggio 2004 e successivamente negli uffici dell'CON1), questa Camera ha fissato all'escussa un termine di 10 giorni per produrre la prova dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione dell'autovettura presa in locazione presso la __________;

                                         che l'escussa, che ha ritirato l'ordinanza il 1. giugno 2004, non ha ottemperato all'ordine nel termine impartitole;

                                         che nell'incarto esecutivo figura inoltre un precetto esecutivo notificato il 10 maggio 2004 per conto di __________, che appare riferirsi alla locazione di un precedente veicolo;

                                         che nell'ambito di precedenti esecuzioni (gruppo n. 37'888), l'CON1 aveva del resto, con il consenso dei creditori, versato all'escussa parte del provento del pignoramento di salario per comprarsi un veicolo della __________, di cui però non ha mai acquisito la proprietà, siccome non ne ha pagato il prezzo;

                                         che non vi è pertanto alcuna garanzia che l'importo lasciato a disposizione dell'escussa per pagare la locazione di un veicolo ad uso professionale sia effettivamente utilizzato a tale scopo;

                                         che pertanto non può essere riconosciuto l'importo mensile di fr. 866.-- ammesso da questa Camera a titolo provvisionale con il decreto 3 maggio 2004 (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93), sicché il pignoramento va ristabilito a concorrenza dell'importo eccedente il minimo di esistenza determinato in fr. 1'640.--, con effetto dal prossimo versamento del datore di lavoro;

                                         che l'importo mensile di fr. 240.-- riconosciuto quali spese per i pasti presi fuori domicilio, pari a fr. 11.--/giorno (cfr. tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. II/4/b) per 21,66 giorni al mese ([364 giorni - [2 x 52]]/12), contempla solo le spese riferite ai pasti presi durante gli orari di lavoro fuori casa;

                                         che l'importo base di fr. 1'100.-- comprende le spese per gli altri pasti (cfr. tabella, ad I);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 20 aprile 2004 di __________ RICO1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – __________ RICO1, __________;

                                                                   – PINT1, __________;

                                                                   – PINT2, __________;

                                                                   – PINT3, __________.

                                          Comunicazione all’CON1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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