Incarto n. 15.2004.7
Lugano 2 febbraio 2004 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2003 di
RI 0
contro
l’operato dell’CO 0 e meglio contro la notifica del precetto esecutivo e i susseguenti atti esecutivi emessi nell'esecuzione n. 591'510 promossa da
PI 0 rappr. da RA 0
viste le osservazioni 9 gennaio 2004 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 4 agosto 2003, il precetto esecutivo n. 591'510, in una busta non affrancata (cfr. doc. 1 allegato all'atto ricorsuale), è stato depositato nella casella postale n. __________ di __________ intestata alla società L__________ Sagl, ora in liquidazione, di cui l'escusso è socio;
che il 10 novembre 2003, l'CO 0 ha emesso un avviso di pignoramento per il 24 novembre 2003 (cfr. doc. 3);
che il 16 novembre 2003, il ricorrente ha contestato la validità dell'esecuzione e chiesto l'annullamento del pignoramento, osservando come il precetto esecutivo fosse stato notificato per lettera (cfr. doc. 4);
che il 27 novembre 2003, l'Ufficio, dopo aver esaminato il precetto esecutivo fattogli pervenire dal ricorrente, ha respinto la richiesta d'annullamento e confermato l'avviso di pignoramento (cfr. doc. 7);
che il 3 dicembre 2003, l'Ufficio ha convocato il ricorrente presso i suoi uffici per l'esecuzione del pignoramento (cfr. doc. 8);
che il 9 dicembre 2003, a ricezione della decisione 27 novembre 2003, e il 13 dicembre 2003, a ricezione della convocazione 2 dicembre 2003, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta d'annullamento dell'avviso di pignoramento (cfr. doc. 9, risp. 10);
che il 12 dicembre 2003, l'UEF di Locarno ha indirizzato al ricorrente un "ultimo avviso di convocazione" (cfr. doc. 11), rinnovato il 18 dicembre 2003 (cfr. doc. 12);
che il ricorrente si aggrava ora contro la notifica del precetto esecutivo e la serie di atti esecutivi successivi;
che, come rettamente da esso rilevato, la notifica dei precetti esecutivi per lettera non è ammessa (cfr. art. 64 e 72 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 9 ad art. 72, con rif.);
che tuttavia, per costante giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11, cons. 2) e per dottrina (cfr. ad es. Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 72), l'atto esecutivo si rivela nullo (recte: inopponibile) solo qualora l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del precetto esecutivo notificato in modo erroneo;
che se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, il precetto è comunque giunto all'escusso, l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III 11, cons. 2);
che, nel caso concreto, il ricorrente ha confermato per scritto – il 22 novembre 2003 – di aver ritirato il precetto esecutivo n. 591'510 in data 4 agosto 2003 (cfr. doc. 1);
che risulta pertanto che egli ha avuto effettiva e completa conoscenza dell'esecuzione in questione;
che il ricorso in esame, inoltrato il 19 dicembre 2003, è in ogni caso tardivo per sollevare la questione della regolarità della notifica del precetto esecutivo;
che invero, l'CO 0 avrebbe dovuto considerare lo scritto 9 dicembre 2003 del ricorrente (doc. 9) quale ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF, siccome questi non condivideva la decisione 27 novembre 2003 (doc. 7), e, secondo la giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 III 86, cons. 3), avrebbe addirittura già dovuto trattare come tale lo scritto 16 novembre 2003 (doc. 4), visto che poi non ha interamente accolto la domanda ivi espressa dal ricorrente;
che comunque siffatta considerazione non muta la conclusione, essendo anche il ricorso interposto il 16 novembre 2003 da ritenere tardivo per contestare la notifica – peraltro effettivamente avvenuta – del 4 agosto 2003;
che l'avviso di pignoramento 10 novembre 2003 (doc. 3) era pertanto valido;
che però, fino alla pronuncia sull'implicita domanda di effetto sospensivo contenuta nello scritto 16 novembre 2003, l'Ufficio non avrebbe dovuto eseguire – ovvero tentare di eseguire – il pignoramento, ricordato d'altronde che non è possibile eseguire un pignoramento durante le ferie (nel caso concreto il 18 dicembre 2003 [doc. 12], primo giorno delle ferie natalizie, cfr. art. 56 n. 2 LEF e Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 ad art. 56);
che in queste condizioni, l'Ufficio dovrà emettere un nuovo avviso di pignoramento tosto cresciuta in giudicato la presente sentenza;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 56, 72, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 dicembre 2003 di RI 0, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI 0, __________;
– RA 0, __________
Comunicazione all’CO 0.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario