Incarto n. 15.2004.65
Lugano 19 novembre 2004 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nel procedimento disciplinare (art. 14 cpv. 2 LEF) promosso nei confronti di
DE 1 Gondola
Ritenuto
in fatto:
A. Il 26 marzo 2004 questa Camera ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di DE 1 in seguito a segnalazioni sul suo operato e meglio come descritto nel seguito.
B. Dall’istruttoria è emerso che __________ DE 1, chiamato nel suo ruolo presso l'Ufficio di Locarno a trattare una rogatoria di pignoramento pervenuta dall'Ufficio di Lugano il 31 ottobre 2004, ha inviato correttamente l’avviso di pignoramento ed ha fatto iscrivere la restrizione della facoltà di disporre sugli immobili della fallita; tuttavia non ha effettuato il blocco delle pigioni come prescritto dall'art. 102 LEF. Chiamato a esprimersi in merito, egli ha dichiarato: Nei primi giorni di novembre ho contattato il Municipio di __________, luogo dove si trovano i fondi, chiedendo la lista degli inquilini e il nome dell’amministratore, ma non sono stati in grado di fornirmi tali dati e mi hanno indirizzato alla società C__________ di __________ che amministrava gli immobili. Ho quindi telefonato al signor ____________________, responsabile della ____________________, il quale si è rifiutato di consegnarmi tale lista, chiedendo inoltre di poter continuare ad amministrare i fondi pignorati. Il signor ____________________ mi ha chiesto di poter parlare con il supplente Ufficiale __________ PI 1. Io ho quindi consegnato l’intero incarto al signor PI 1 con la preghiera di risolvere la questione. Mi sono quindi disinteressato dell’incarto, ritenuto che il signor PI 1, essendo un mio superiore, era in grado di gestire la questione. L’incarto non è quindi stato più trattato da me, sino al rinvenimento dello stesso da parte della signora __________ __________ [cursore dell'UEF di __________], avvenuto nella settimana dal 19 al 23 gennaio 2004. Sono quindi andato da PI 1 per informarmi è lui mi ha detto di non aver più saputo niente (cfr. verbale DE 1 30 marzo 2004).
Mentre la signora __________ ha dichiarato di non aver mai visto l'incarto in parola, il supplente Ufficiale PI 1 ha confermato di aver parlato con il signor ____________________ del caso __________ __________, in quanto lo stesso, contattato da DE 1 e rifiutandosi di consegnare la lista degli inquilini degli immobili pignorati, ha chiesto di poter parlare con il sottoscritto. Il __________ __________ mi ha confermato di non voler consegnare la lista senza aver prima consultato il legale della __________, avv. __________. Preciso di non aver mai avuto l'incarto sul mio tavolo, ma che lo stesso è sempre stato gestito dal signor DE 1. Mi sono occupato della questione su richiesta di DE 1, in quanto conosco __________ __________ da diversi anni. Ribadisco che oltre alla telefonata avvenuta nei primi giorni di novembre non ho più trattato la questione. PI 1 ha poi precisato di aver avuto l'incarto sulla sua scrivania al massimo per uno o due giorni. Dopo aver discusso con __________ __________, si era poi disinteressato della questione, ribadendo: prima di oggi non mi ricordavo di quest'incarto. Ricordo che __________ __________ ha detto di voler parlare con l'avv. __________ e che non era escluso che poteva pagare le esecuzioni. Posso affermare con certezza di aver riferito il contenuto di questo colloquio al signor DE 1." (verbale __________, 30 marzo 2004).
C. In seguito all'intervento scritto 23 gennaio 2004 di DE 1 alla __________, la lista dettagliata degli inquilini è giunta all'UEF di Locarno il 4 febbraio seguente. L’escussa ____________________, allo scopo di evitare il blocco delle pigioni, ha poi saldato tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti con un versamento di fr. 20'957.10 (cfr. verbale TE 1 30 marzo 2004 e telefax di __________ del 23 febbraio 2004).
Considerato
in diritto:
1. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità con l'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
2. Il procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
3. Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale e del funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.
4. Dall'esposto dei fatti risulta che DE 1, dopo aver tempestivamente informato delle difficoltà riscontrate nel disbrigo della pratica __________ il proprio superiore nella persona del supplente Ufficiale, non se ne è più occupato (almeno fino al 23 gennaio successivo), ritenendo che la pratica fosse ormai nelle mani di quest'ultimo. Da parte sua, questi afferma di essersi limitato al colloquio telefonico con il signor __________ __________ della __________, di averne riferito il contenuto a DE 1 e di essersi poi (a sua volta) disinteressato della questione, segnatamente non essendo competente per disporre il blocco degli affitti e non avendo nemmeno trattenuto l'incarto presso di sé. Se poi DE 1 -nel suo interrogatorio- avesse invece voluto lasciar intendere che l'incarto fosse rimasto sul tavolo di PI 1 fino al 23 gennaio 2004, la sua affermazione -come già detto- non ha avuto conferma (cfr. verbale __________ __________ 30 marzo 2004). Ne consegue che non v'è motivo per affermare che DE 1 sia stato inadempiente, non potendosi escludere che il mancato blocco delle pigioni sia stato il frutto di un malinteso tra DE 1 e il suo superiore PI 1.
5. Anche un ulteriore rimprovero, adombrato dall'Ufficiale __________ nella sua audizione 30 marzo 2004 (e regolarmente contestato a DE 1), relativamente al fatto di non aver dato seguito all’ordine di comunicare a __________ __________ il saldo aggiornato delle esecuzioni contro __________, affinché potesse saldarle, evitando così il blocco degli affitti, non può avere conseguenze di natura disciplinare. Al di là di ogni considerazione sulla gravità dell'addebito, risulta infatti che, se è vero che -conosciuto il saldo delle esecuzioni contro __________ il venerdì 6 febbraio 2004 (cfr. scritto 5 febbraio 2004 dell'UE di __________)- la lettera a __________ (poi allestita da un'altra funzionaria solo il 12 febbraio 2004) avrebbe dovuto essere redatta e inviata con urgenza, data l'assenza di blocco delle pigioni, dal profilo soggettivo, si deve tener conto del fatto che la pratica ____________________ non era l'unica trattata da DE 1 e che egli ha affermato al proposito: Non ho potuto trasmettere il saldo in quanto era un venerdì e mi sono dovuto assentare per motivi famigliari ed in seguito mi sono ammalato. Al riguardo manca la prova del contrario e non appare opportuno giungere al rimprovero -nel caso particolare- di non aver avvertito i colleghi su quella pendenza. D'altra parte, lo stesso Ufficiale ha confermato la malattia di DE 1, tanto da disporre lui stesso (non risulta tuttavia quando) che l'incombenza fosse affidata a tale signora __________.
6. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF
pronuncia:
1. Non è dato seguito al procedimento disciplinare 26 marzo 2004 nei confronti di DE 1.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________ DE 1, __________;
- __________ TE 1 c/o UEF __________;
- Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario