Incarto n. 15.2004.123
12 agosto 2004 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 luglio 2004 di
RICO1 , e RICO2
contro
l’operato dell’CON1 e meglio contro i precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi contro i ricorrenti a domanda di
PINT1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, op. cit., n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte;
che infatti avendo i ricorrenti interposto opposizione ai precetti esecutivi impugnati, le esecuzioni risultano sospese già per legge (art. 78 cpv. 1 LEF);
che la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è pertanto priva di oggetto, sia a titolo provvisionale che nel merito;
che qualora i ricorsi si riferissero anche ad altre esecuzioni, essi risultano irricevibili dal profilo formale, siccome i ricorrenti non ne hanno indicato nell'atto ricorsuale il numero di esecuzione;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 78 LEF; 5, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. I ricorsi di RICO1 e RICO2, __________, sono congiunti.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 10 luglio 2004 dell'__________ RICO1 è privo di oggetto.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 10 luglio 2004 di __________ RICO2 è privo di oggetto.
4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione all'RICO1, __________.
Comunicazione all’CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario