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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.112

August 1, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·519 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2004.112

Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sulll’istanza 17 giugno 2004 di

_ISTA1

  chiedente  

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta dal defunto avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento _PINT1, Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento _PINT1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ __________;

                                          che essendo deceduto l’avv. __________, la figlia e collega di studio avv. __________, con istanza 17 giugno 2004 ha chiesto il riconoscimento di 10 ore di lavoro per prestazioni effettuate nel fallimento _PINT1 dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997;

che per l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei creditori e per il segretario, è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta;

                                          che se la procedura richiede indagini approfondite della

                                          fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle

                                          difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del

                                          tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);

                                          che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle

                                          indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come

                                          pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

                                          OTLEF);

                                          che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

                                          che i valori indicati  in termini di tempo appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare _PINT1

                                          che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

                                          che viste le peculiarità delle liquidazione fallimentare _PINT1 appare adeguato applicare alle prestazioni del presidente della delegazione dei creditori una tariffa oraria di fr. 150.--;

                                          che di conseguenza l’onorario spettante all’avv. __________ per  le prestazioni effettuate nell’ambito del fallimento _PINT1 durante il periodo dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è fissato in fr. 1'500.-- (10 h per fr. 150.--).

richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF

pronuncia:           1.      L’istanza 17 giugno 2004 dell’avv._ISTA1 Lugano, è accolta.

                                2.      La rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento _PINT1, Lugano, dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è determinata in fr. 1'500.--

                                3.      Non si prelevano spese.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

                                5.      Intimazione a:

                                          – avv. _ISTA1,

                                          Comunicazione __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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