Incarto n. 15.2003.93
Lugano 6 agosto 2003 /FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 23 giugno 2003 di
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contro
l’operato dell
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nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
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rappr. da __________
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viste le osservazioni 4 luglio 2003 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 15 aprile 2003 l’UEF di Bellinzona notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di __________:
Introito debitore fr. 3’591.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1'100.-locazione fr. 920.-alimenti fr. 419.-trasferte fr. 160.-pasti fuori domicilio fr. 220.-assicurazioni diverse fr. 110.-leasing autovettura fr. 100.--
Totale fr. 3'029.--
Eccedenza pignorabile fr. 562.--
C. Con ricorso 23 giugno 2003 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inserite le spese effettive di trasferta, pari a fr. 900.-- relative al noleggio di un’autovettura.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. L’escusso pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese di noleggio di un’autovettura per recarsi sul posto di lavoro.
Il riconoscimento di spese di trasferta per il tragitto casa-lavoro e ritorno è in genere subordinato ad una decisione incidentale dell'Ufficio sul genere di trasporto che si può esigere che l'escusso usi. Notoriamente i mezzi di trasporto pubblici hanno un costo chilometrico inferiore a quello dei mezzi di trasporto privati, ma i tempi di percorrenza sono spesso superiori, la raggiungibilità dei punti d'imbarco non è immediata e il tragitto deve essere compiuto con più cambi di mezzo.
(cfr.Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.51).Nel caso di specie il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 900.--, pari al costo del noleggio di un’autovettura che egli utilizzerebbe per recarsi sul luogo di lavoro. Da informazioni assunte da questa Camera presso il datore di lavoro dell’escusso risulta che quest’ultimo effettua un lavoro a turni con orari tali da non permettere l’utilizzo dei mezzi pubblici (6.00/14.00; 14.00/22.00). Di conseguenza devono essere riconosciute al ricorrente le spese relative all’utilizzo di un’autovettura per recarsi al lavoro. Tuttavia l’importo richiesto dal ricorrente appare sproporzionato alle sue effettive necessità, essendo sufficiente un veicolo di piccola cilindrata il cui costo è nettamente inferiore a fr. 900.-- mensili. Avuto riguardo alle peculiarità del caso in esame, appare quindi adeguato riconoscere all’escusso l’importo mensile di fr. 217.60 relativo al canone leasing per un’autovettura di piccola cilindrata, nonché il 10% del prezzo di catalogo del veicolo pari a fr. 15’500.--, che il conduttore leasing è tenuto a versare al momento della stipulazione del contratto (cfr. __________). Nel calcolo del minimo di esistenza di __________ andrebbe quindi inserito l’importo mensile di fr. 217.60 + fr. 129.15 (10% di fr. 15'500 : 12), con il rilievo che, avendo l’UEF di Bellinzona già riconosciuto fr. 100.-- a titolo di canone leasing, tale importo deve essere computato nella relativa posta del minimo di esistenza . Quindi a titolo di spese di trasferta possono essere riconosciuti, in aggiunta al minimo vitale calcolato dall’UEF di Bellinzona, fr. 246.75.--.
3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 920.-- , comprese le spese accessorie, per un appartamento di 3 ½ locali che l’escusso occupa da solo a __________. Orbene, appare evidente che l’alloggio occupato dall’escusso è manifestamente sproporzionato alle proprie effettive necessità Quindi l’importo riconosciuto dall’UEF di Bellinzona a titolo di canone locatizio andrebbe ridotto. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.
4. Il ricorso di __________ va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 23 giugno 2003 di __________, è parzialmente accolto.
2. Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è fissato in fr. 3'275.75 in luogo di fr. 3'029.-- con effetto dal 15 aprile 2003.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
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Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario