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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.2003 15.2003.90

June 20, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·94 words·~1 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. CEF Vig. 15.2003.90

Lugano 20 giugno 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso            è concesso effetto sospensivo.

2. Fino alla decisione sul ricorso             si può procedere ad atti e misure esecutivi.

3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta

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