Incarto n. 15.2003.83
Lugano 16 luglio 2003/CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 maggio 2003 di
__________ patrocinato dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro le pubblicazioni apparse sul Foglio ufficiale cantonale __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________, relative ai decreti di sequestro n. __________ e __________ nonché ai precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi contro il ricorrente a richiesta della
__________ risp. dello __________ entrambi rappr. dall’__________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 3 aprile 2003, l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso contro __________ un decreto di sequestro (n. __________) – recte: una domanda di garanzia ex art. 248 LT, parificata ad un decreto di sequestro ai sensi dell’art. 274 LEF (art. 249 cpv. 1 LT) – per il pagamento dell’importo di fr. 190'469,60 a titolo d’imposta di successione (per fr. 174'845.--) e d’imposte cantonali 1997/1999/2000/2001/2002.
Lo stesso giorno, l’UEC ha emesso contro lo stesso un altro decreto di sequestro (n. __________) – recte: una domanda di garanzia ex art. 170 cpv. 1 LIFD, parificata ad un decreto di sequestro ai sensi dell’art. 274 LEF (art. 170 cpv. 1 LIFD) – per il pagamento dell’importo di fr. 8'424,70 a titolo d’imposte federali dirette 1999/2000/2001/2002.
B. Il 4/17 aprile 2003, l’UEF di Mendrisio, in base a siffatte decisioni, ha sequestrato i fondi del ricorrente ivi designati.
C. Il 28 aprile 2003, l’UEF di Mendrisio ha emesso due precetti esecutivi in prestazione delle garanzie richieste dal Cantone (es. n. __________) e dalla Confederazione (es. n. __________).
D. Con due scritti 23 aprile 2003 indirizzati al domicilio californiano di __________, l’UEF di Mendrisio ha avvertito quest’ultimo che, nell’impossibilità di applicare le convenzioni internazionali circa la notifica di atti in materia di esecuzione e fallimento quando il credito posto a fondamento dell’esecuzione è di natura fiscale, si sarebbe proceduto alla pubblicazione delle domande di garanzia e dei precetti esecutivi in questione sul Foglio ufficiale cantonale del __________ e sul Foglio Ufficiale Svizzero di commercio del __________.
Queste pubblicazioni sono poi effettivamente apparse alle date previste.
E. Il 16 maggio 2003, il ricorrente ha interposto opposizione alle due esecuzioni nel termine di 20 giorni impartito dall’Ufficio.
F. Il 19 maggio 2003, __________ ha ricorso contro dette pubblicazioni. Asserisce di risiedere all’estero e di essere rientrato in Svizzera il 14 maggio 2003, data alla quale egli ha preso visione degli atti impugnati. Egli sostiene che le condizioni per una pubblicazione edittale ai sensi dell’art. 66 LEF non erano date, poiché il suo indirizzo negli Stati Uniti era noto all’Ufficio.
G. Nelle loro osservazioni 2, risp. 5 giugno 2003, l’UEC e l’UEF di Mendrisio eccepiscono la tardività del ricorso, inoltrato più di 10 giorni dopo le pubblicazioni impugnate, ed evidenziano come una notifica all’estero in base alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 era impossibile, trattandosi di esecuzioni tendenti alla prestazione di garanzie a favore di crediti di diritto pubblico (fiscali) e non di diritto privato.
H. Il 18 giugno 2003, il ricorrente ha inoltrato un’istanza di ammissione alla replica e di replica (art. 12 LPR), alla quale l’UEC, con scritto 27 giugno 2003, si è opposto, contestando la novità del mezzo di prova proposto (dichiarazione di __________ circa la permanenza del ricorrente a Londra dal 15 aprile al 14 maggio 2003) nonché il suo carattere probatorio.
Considerando
in diritto:
1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).
1.1. Legittimata a ricorrere ex art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità ex art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario p. 15 ad d; Gilliéron, op. cit. n. 65 ad art. 17, con rif.).
1.2. Nel caso in esame, ci si può chiedere quale sia l’interesse di __________ a ricorrere, siccome egli ha tempestivamente interposto opposizione nel termine di 20 giorni impartito dall’Ufficio. Il Tribunale federale ha tuttavia recentemente confermato una sua vecchia giurisprudenza, secondo la quale anche se ha potuto interporre tempestivamente opposizione, l'escusso, a cui il precetto esecutivo è stato indebitamente notificato in via edittale, può domandarne l'annullamento, invocando che tale modo di comunicazione è illegale considerati le spese e il torto morale che possono per lui risultare dalla pubblicazione (cfr. DTF 128 III 465 ss.). Invero, la questione del torto morale esula dalla competenza delle autorità esecutive; la citata sentenza mal si concilia dunque con la sua giurisprudenza più recente e con l’opinione della dottrina attuale (cfr. i rif. citati supra al cons. 1 e 1.1) (in questo senso: Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 66). La questione delle spese è invece rilevante dal profilo esecutivo. __________ è pertanto legittimato a ricorrere ex art. 17 LEF.
2. Sia l’UEC che l’UEF di Mendrisio contestano la tempestività del ricorso. Orbene, spetta all’autorità notificatrice provare la data di notificazione di un suo atto qualora voglia dedurne determinate conseguenze giuridiche (cfr. DTF 129 I 10; 124 V 400; 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; Gilliéron, op. cit., n. 194 ad art. 17; cfr. pure Cocchi/ Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.). Nel caso di specie, l’UEF di Mendrisio non ha provato quando il ricorrente ha avuto conoscenza delle pubblicazioni avversate. Certo, le notifiche edittali sono reputate note erga omnes alla data della pubblicazione, la quale è determinante per il calcolo dei termini e per le conseguenze giuridiche che ne derivano (cfr. art. 35 cpv. 1 LEF). Ciò vale però solo per le notifiche regolari. Nel caso in esame, è questa la questione da risolvere. Il termine per contestare una notifica edittale comincia quindi a decorrere dal momento in cui il destinatario ne ha avuto effettivamente conoscenza (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 66). In assenza di prove in senso contrario, il ricorrente, secondo le proprie affermazioni, risulta avere visto le pubblicazioni solo al suo rientro in Svizzera, il 14 maggio 2003. Il ricorso, inoltrato il 19 maggio 2003, può di conseguenza ritenersi tempestivo.
3. Secondo l’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione degli atti esecutivi “si fa mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole”, mentre secondo quest’ultimo capoverso “se il debitore è domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta”.
3.1. Come rettamente evidenziato dall’UEC e dall’UEF di Mendrisio, la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) non è applicabile alla notifica di atti esecutivi relativi a crediti di diritto pubblico, in particolare fiscale (cfr. DTF 94 III 37; 96 III 65; Directives de l’Office fédéral de la justice sur l’entraide judiciaire internationale en matière civile, p. 3 [http://www.ofj.admin.ch/ themen/rechtshilfe/wegl-ziv-f.pdf]; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 66; Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 66). Poiché la notifica negli Stati Uniti delle domande di garanzia e dei precetti esecutivi era impossibile, ben si giustificava il ricorso alla via edittale ex art. 66 cpv. 4 LEF (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 70 ad art. 66).
3.2. Il ricorrente doveva del resto contare con la possibilità di una notifica in via edittale, in quanto si era trasferito all’estero senza preoccuparsi di regolare le sue pendenze fiscali e senza nominare un rappresentante ai sensi degli art. 189 cpv. 2 LT e 116 cpv. 2 LIFD, risp. 66 cpv. 1 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 66).
4. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 66 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 maggio 2003 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________
Comunicazione all’UEF di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario