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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.10.2003 15.2003.143

October 16, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·313 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2003.143

Lugano 16 ottobre 2003 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina

statuendo sull’istanza 26 settembre 2003 dell’UEF di __________ tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

__________

nell’eredità indivisa relitta dal defunto

__________, composta di:   __________ __________ __________

nelle esecuzioni di cui ai tre gruppi dell’UEF di __________ promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto delle domande di vendita presentate il 26 novembre, 30 novembre 2002,

31 gennaio, 27 marzo e 30 aprile 2003;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 8 settembre 2003 in conformità della citazione del 28 agosto 2003;

rilevato che nel termine fissato in data 11 settembre 2003 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’UEF di __________ alcuna proposta da parte dei creditori;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:              1.    È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________ composta di __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai tre gruppi dell’UEF di __________, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   3.    Intimazione all'UEF di __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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