Incarto n. CEF Vig. 15.2003.129
Lugano 21 agosto 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
1. Al ricorso non è concesso effetto sospensivo.
2. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Pellegrini