Incarto n. 15.2003.128
Lugano 5 febbraio 2004/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 di
____________,
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ chiedente l'annullamento dell'avviso di pignoramento emesso il 4 agosto 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
_____________, rappr. dalla __________;
viste le osservazioni: - 11 settembre 2003 della __________
- 12 settembre 2003 dell'Ufficio esecuzione di __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE di __________ contro __________ per l'incasso di un suo credito;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con decisione amministrativa 30 aprile 2003 (decisione secondo l'art. 80 vLAMaL = art. 52 cpv. 2 LPGA - precetto esecutivo n. __________) __________ ha determinato in fr. 77.80 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 oltre spese di sollecito di fr. 35.-- e spese esecutive di fr. 30.-- il ritardo contribuitivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________;
che con domanda 10 giugno 2003 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento dell'esecuzione;
che il 4 agosto 2003 l'UE di __________ ha emesso l'avviso di pignoramento;
che il 18 agosto 2003 __________ vi si è opposto presentando ricorso sia a questa Camera che al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostenendo di non avere mai ricevuto la decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata la sua opposizione e che la copia allegata l'ha richiesta all'Ufficio esecuzione;
che con ordinanza 18 settembre 2003 il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha concesso d'ufficio effetto sospensivo al ricorso, vietando all'UE di __________ di procedere nell'esecuzione n. __________;
che con sentenza 6 novembre 2003, cresciuta in giudicato, il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto il ricorso di __________, ritenendo che la __________ ha provato la notifica della sua decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata l'opposizione, e che l'assicurato non l'ha tempestivamente impugnata, per cui è divenuta definitiva;
che di conseguenza essendo la domanda 10 maggio 2003 della __________ di proseguire l'esecuzione fondata su una decisione di rigetto dell'opposizione cresciuta in giudicato, l'UE di __________ ha operato correttamento emettendo ex art. 89 LEF l'avviso di pignoramento 4 agosto 2003;
che pertanto il ricorso 18 agosto 2003 di __________ va respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 89 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 18 agosto 2003 di __________,è respinto.
1.1. L'Ufficio esecuzione di __________ procederà ad emettere nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________, nei confronti di __________, un nuovo avviso di pignoramento.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennitâ.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformitâ dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
- __________
Comunicazione all'UE di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria