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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2004 15.2003.128

February 5, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·546 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2003.128

Lugano 5 febbraio 2004/B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 di

____________,  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ chiedente l'annullamento dell'avviso di pignoramento emesso il 4 agosto 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

_____________, rappr. dalla __________;  

viste le osservazioni:     - 11 settembre 2003 della __________

                                         - 12 settembre 2003 dell'Ufficio esecuzione di __________;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                         che __________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE di __________ contro __________ per l'incasso di un suo credito;

                                         che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;

                                         che con decisione amministrativa 30 aprile 2003 (decisione secondo l'art. 80 vLAMaL = art. 52 cpv. 2 LPGA - precetto esecutivo n. __________) __________ ha determinato in fr. 77.80 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 oltre spese di sollecito di fr. 35.-- e spese esecutive di fr. 30.-- il ritardo contribuitivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________;

                                         che con domanda 10 giugno 2003 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento dell'esecuzione;

                                         che il 4 agosto 2003 l'UE di __________ ha emesso l'avviso di pignoramento;

                                         che il 18 agosto 2003 __________ vi si è opposto presentando ricorso sia a questa Camera che al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostenendo di non avere mai ricevuto la decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata la sua opposizione e che la copia allegata l'ha richiesta all'Ufficio esecuzione;

                                         che con ordinanza 18 settembre 2003 il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha concesso d'ufficio effetto sospensivo al ricorso, vietando all'UE di __________ di procedere nell'esecuzione n. __________;

                                         che con sentenza 6 novembre 2003, cresciuta in giudicato, il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto il ricorso di __________, ritenendo che la __________ ha provato la notifica della sua decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata l'opposizione, e che l'assicurato non l'ha tempestivamente impugnata, per cui è divenuta definitiva;

                                         che di conseguenza essendo la domanda 10 maggio 2003 della __________ di proseguire l'esecuzione fondata su una decisione di rigetto dell'opposizione cresciuta in giudicato, l'UE di __________ ha operato correttamento emettendo ex art. 89 LEF l'avviso di pignoramento 4 agosto 2003;

                                         che pertanto il ricorso 18 agosto 2003 di __________ va respinto;

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 89 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 18 agosto 2003 di __________,è respinto.

                                         1.1.    L'Ufficio esecuzione di __________ procederà ad emettere nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________, nei confronti di __________, un nuovo avviso di pignoramento.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennitâ.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformitâ dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:

                                         - __________

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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