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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2003 15.2003.107

July 11, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·91 words·~1 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. CEF Vig. 15.2003.107

Lugano 11 luglio 2003/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo nel senso che deve essere pignorato l'importo eccedente fr. 3'800.-- al mese.

2. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'UEF di Locarno.

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta

15.2003.107 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2003 15.2003.107 — Swissrulings