Incarto n. CEF Vig. 15.2003.107
Lugano 11 luglio 2003/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo nel senso che deve essere pignorato l'importo eccedente fr. 3'800.-- al mese.
2. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'UEF di Locarno.
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Cometta