Incarto n. 15.2002.00097
Lugano 2 dicembre 2002 /JC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 28 giugno 2002 di
__________
chiedente
la determinazione della rimunerazione del liquidatore nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo __________
procedura concernente anche i membri della delegazione dei creditori:
__________
__________
__________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 7 gennaio 1992 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo a favore della __________, nominando quale liquidatore l’avv. __________. Nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone di:
__________
__________
__________
B. Con scritto 17 settembre 2001 l’avv. __________ dichiarava di rinunciare con effetto immediato al mandato di liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo __________.
C. In data 4 ottobre 2001 questa Camera, per ragioni di celerità che hanno imposto di prescindere dall’iter normale di designazione ordinaria del nuovo liquidatore ad opera del giudice del concordato di primo grado, ha nominato un liquidatore straordinario nella persona dell’avv. __________.
D. Con istanza 28 giugno l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento della seguente tariffa oraria per le prestazioni effettuate nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono dell’attivo __________:
avv. __________ fr. 150.-contabile fr. 120.--
E. Per il periodo dal 4 ottobre 2001 sino al 15 maggio 2002 il liquidatore straordinario ha dichiarato di aver dedicato alla pratica circa 400 ore, mentre stima in 55,5 ore il tempo necessario per concludere la liquidazione concordataria. Per la sua attività sino alla conclusione del mandato l’avv. __________ stima in fr. 64’585.-- il proprio onorario e in fr. 8'154.-- le spese sostenute.
F. La procedura di liquidazione concordataria è giunta allo stadio del deposito dello stato di riparto ex art. 328 LEF. Il liquidatore straordinario ha effettuato dall’inizio della propria attività le seguenti operazioni:
– allestimento stato di riparto provvisorio (recte: progetto di stato di riparto definitivo);
– allestimento bilanci e schede contabili 1991 – 2001;
– dichiarazioni d’imposta per l’anno 2000;
– evasione ricorso __________ contro stato di riparto;
– recupero imposta preventiva;
– recupero imposte pagate in eccesso.
G. Dopo lo scritto 2 settembre 2002 di questa Camera, alla risposta 6 settembre 2002 dell’avv. __________ e alla citazione 21 ottobre 2002 di quest’ultimo ad un’udienza tendente alla determinazione delle spese di scritturazioni e di fotocopie avute e preventivate fino alla chiusura della procedura concordataria, il liquidatore ha comunicato a questa Camera il 15 novembre 2002 un dettaglio di tali spese, chiedendo che la sua richiesta venisse su questo punto corretta nel senso che l’importo dovuto per le scritturazioni è di fr. 1'130.-- (anziché fr. 3'500.--) mentre sono dovuti fr. 4'147.-- (anziché fr. 3'500.--) a titolo di fotocopie. L’avv. __________ ha inoltre chiesto che andasse aggiunto all’importo dovuto quale onorario fr. 1'200.-- pari ad 8 ore di lavoro per l’allestimento della contabilità e della dichiarazione fiscale per l’anno 2003, la chiusura della procedura non essendo più possibile prima della fine del 2002. Visti i dettagli forniti, l’udienza 25 novembre 2002 è stata annullata.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 55 cpv. 1 OTLEF l’onorario del liquidatore è stabilito globalmente dal giudice del concordato. In caso di omologazione di un concordato dopo il fallimento, l’autorità di vigilanza stabilisce globalmente l’onorario dell’amministrazione del fallimento (art. 55 cpv. 2 OTLEF). Per stabilire l’onorario secondo il capoverso 1 e 2 si tiene conto segnatamente della difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro, del tempo impiegato e delle spese (art. 55 cpv. 3 OTLEF).
Nel caso di specie, viste le peculiarità della procedura di liquidazione concordataria ed il lungo tempo trascorso dall’omologazione del concordato, il liquidatore è stato nominato dall’Autorità di vigilanza. Di conseguenza, la remunerazione sarà anch’essa determinata direttamente dall’autorità di nomina secondo i parametri dell’art. 55 cpv. 3 OTLEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.6.2.1a ad art. 1, p. 57, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66), che corrispondono sostanzialmente a quelli per il computo dell’onorario dell’amministrazione fallimentare speciale per le procedure complesse (cfr. art. 47 OTLEF), di modo che la giurisprudenza di questa Camera in quest’ultimo ambito può essere ripresa per analogia per fissare la rimunerazione del commissario di concordato e del liquidatore in un concordato con abbandono dell’attivo.
2. Con tempo impiegato ai sensi degli art. 47 e 55 cpv. 3 OTLEF si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie.
2.1. Le funzioni di amministrazione fallimentare – sia ordinaria che speciale –, nonché quelle di commissario e di liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo, costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1d ad art. 1, p. 58, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66).
La rimunerazione non è in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa ma costituisce emolumento di diritto amministrativo volto a procurare solo un equo indennizzo nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c/ Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2 ["Die Aufsichtsbehörde hat zu beachten, dass die Gebührenordnung des Tarifs auf sozialen Überlegungen beruht und dass nicht unbegrenzt hohe Forderungen der Konkursmasse belastet werden dürfen"]; DTF 103 III 68 n. 4 (Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra); CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c/ Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner/Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130-132).
È pertanto ammissibile restare, ad esempio, sotto il limite inferiore della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Se il commissario è un avvocato libero professionista, la sua attività può essere retribuita come nel caso del gratuito patrocinio nell’assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale (CEF 2 marzo 1995 in re T. P. SA). Lo stesso vale per la tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (CEF 12 luglio 1994 quale autorità cantonale di vigilanza su reclamo S.- u. H. L. in liq. conc. e B. R. L. e R. s/A. in re F. J. B.).
È un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto.
Si possono considerare i seguenti criteri (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1d ad art. 1, p. 59, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66):
– un collaboratore giuridico, non libero professionista, va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all'avvocato;
– il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
– le indicazioni tariffali dovranno considerare che i giudici supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni hanno diritto – per lo studio di inserti e la stesura di rapporti – a un’indennità oraria di fr. 140.-- se esercitano una libera professione e di fr. 85.-- negli altri casi (art. 2 cpv. 1ter dell'Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998, in vigore dal 1. luglio 1998, non ancora in RS [cfr. RU 1998, p. 1502];
– l'art. 36 LTG (in: RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC ) un onorario versato dallo Stato pari al 70% di quello previsto dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. In questo contesto, il Tribunale federale [I Corte di diritto pubblico] nella sentenza 31 gennaio 1996 su ricorso di diritto pubblico in re avv. G. c. Tribunal de première instance du Canton de Genève si è espresso nel senso che la prestazione professionale di un avvocato d'ufficio va retribuita in termini di equità tra Fr. 121.60 e fr. 152.-- all'ora. Per l'art. 10 cpv. 1 TOA (in: RL 3.2.1.1.2) l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che è ammissibile retribuire gli avvocati nell'ambito dell'amministrazione di un fallimento come nei casi di un patrocinio d'ufficio (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c/ Cassa S. cons. 5; DTF 120 III 101 cons. 3a);
– a titolo comparativo va ricordato che è riconosciuta: a) ai medici specialisti FMH, membri della Commissione giuridica ex art. 14 LASP [Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, in: RL 6.3.2.1], un'indennità di fr. 140.-- l'ora più le spese di trasferta (cfr. risoluzione 7 agosto 1996 del Consiglio di Stato, dispositivo n. 5, in: Foglio ufficiale cantonale n. 64 del 9 agosto 1996, p. 5143); b) al presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni riscuote, se libero professionista, un'indennità di fr. 600.-- – per giornata intera – corrispondente a fr. 75.-- per 8 ore lavorative al giorno - "per le incombenze affidategli, tutto compreso" (cfr. art. 15 cpv. 1 seconda proposizione del Regolamento del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998 concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in: BU 1998, p. 80, con il solo rilievo che per l'uso del veicolo privato in trasferta sono riconosciuti fr. 0.55 al km e per il pasto principale fr. 18.-- [cfr. art. 4 e 5 del Regolamento sulle indennità, in: RL 2.5.4.4.1, cui rinviano gli art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 3 del citato Regolamento 18 marzo 1998]).
2.2. In via di grande massima, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF, tenuto conto dalla responsabilità – dal 1. gennaio 1997 solo sussidiaria rispetto a quella diretta dello Stato (cfr. art. 5 LEF) – per i danni cagionati illecitamente nell’adempimento delle incombenze legali, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono ragionevolmente prospettare – per chi opera in funzione di amministrazione fallimentare, commissario o liquidatore del concordato – valori compresi tra (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1e-f ad art. 1, p. 60, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66):
– fr. 140.--/170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti, ecc.);
– fr. 120.--/150.-- per dipendenti con titolo accademico;
– fr. 110.--/140.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico (fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
– fr. 100.--/130.-- per dipendenti senza titolo accademico.
2.3. Gli amministratori fallimentari, i commissari e i liquidatori non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all'attività dei loro subalterni. Per la rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1g ad art. 1, p. 60, per il rinvio del n. 3.7.2, p. 66).
2.4. Nel caso in cui gli amministratori fallimentari, i commissari o i liquidatori, ricorrano a persone particolarmente qualificate per la trattazione di questioni specifiche, la rimunerazione di tali persone ausiliarie non potrà superare i valori riconosciuti agli organi stessi. Sono riservate ipotesi del tutto eccezionali, per le quali è richiesto il previo consenso dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dei combinati art. 2 e 47, risp. 55 cpv. 3 OTLEF.
2.5. Sono suscettibili di indurre in errore i dati numerici che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (DTF 120 III 100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto non essere aumentabili, come preteso dall'amministrazione speciale, atteso che non era oggetto d'esame – e quindi non partecipava della ratio decidendi – se tali dati fossero da reputare siccome congrui (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.6.2.1d ad art. 1, p. 59 s.).
2.6. Dal profilo della politica del diritto non appare del tutto giustificato il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori optano deliberatamente per l'amministrazione fallimentare speciale in luogo di quella ordinaria. De lege ferenda un ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per evitare che vi sia disparità di trattamento per raffronto a quei Cantoni che, secondo taluni, prescindono dalla corretta applicazione della OTLEF, ma soprattutto per retribuire correttamente un'attività che esige alta professionalità. Un correttivo ad eventuali abusi potrebbe essere trovato nell'imporre una maggioranza qualificata – ad esempio il 75% dei creditori entranti in linea di conto, rappresentanti almeno il 75% dell'ammontare complessivo dei crediti – perché l’attività del commissario o del liquidatore in un concordato con abbandono dell’attivo possa essere retribuita secondo parametri che prescindono dai canoni moderatori della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi privatistici espressi dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli, Zu den Entfaltungsmöglichkeiten des New Public Management in der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.; Dieter Delwing / Hans Windlin, "New Public Management": Kritische Analyse aus staatsrechtlicher und staatspolitischer Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).
3. Le tariffe prospettate dal liquidatore straordinario possono quindi essere in parte confermate, in quanto in consonanza con i principi giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. Deve essere tuttavia ridotta a fr. 80.-- la tariffa per le prestazioni del contabile, essendo quest’ultimo ausiliario del liquidatore e le sue prestazioni rientrando nelle abituali attività di carattere contabile; il ricorso ad un contabile particolarmente qualificato non era quindi necessario. Per contro, la tariffa per le prestazioni del liquidatore può essere aumentata a fr. 170.--, viste le difficoltà riconducibili al cambiamento di liquidatore. La rimunerazione oraria fatturata risulta quindi essere ammessa nei termini seguenti:
avv. __________ fr. 170.-contabile fr. 80.--
4. Per l’esame e il riordino dell’incarto e dei giustificativi, il liquidatore dichiara di aver dedicato 96 ore, pari a circa 12 giorni di lavoro.
Egli chiede poi che gli vengano riconosciute 120 ore (pari a circa 15 giorni di lavoro), quale posta per l’“allestimento per gli esercizi 1991-2001 (piano dei conti, bilanci, revisione, ricostruzione e ricerca giustificativi, ripartizione delle imposte federali, cantonali e comunali)” (cfr. nota professionale allegata all’istanza), nonché 120 ore supplementari da retribuire con la tariffa ridotta di fr. 120.--/ora per la “coadiuvazione di un contabile con diploma di fiduciario” riferita allo stesso lavoro.
Orbene, queste ultime operazioni (allestimento del bilancio e del conto dei costi e ricavi d’esercizio riassuntivi per gli esercizi 1993-2001 nonché dei bilanci e dei conti dei costi e ricavi per ogni esercizio così come le diverse schede contabili per i diversi singoli conti, compresi i grafici) sono di natura puramente contabile e vanno quindi rimunerate come tali, riservato il dispendio di tempo del liquidatore per l’organizzazione delle mansioni del contabile, che può essere riconosciuto in 20 ore, considerato che sono già state ammesse 96 ore per l’esame dell’incarto e dei giustificativi e che l’analisi dei dati contabili è ovviamente compresa nella posta “allestimento piano di riparto provvisorio + verifica dei giustificativi” (21 ore). Visto che questa Camera non ha motivo di dubitare che la ricostruzione contabile abbia necessitato globalmente 240 ore, ai fini della determinazione del compenso dovuto al liquidatore tali ore vanno quindi computate a concorrenza di 20 ore alla tariffa oraria di fr. 170.-- e per la rimanenza (220 ore) a quella di fr. 80.-applicabile all’attività di contabile.
5. Nella propria nota di onorario il liquidatore ha esposto 7 ore per conferenze e colloqui telefonici con gli ispettori della CEF. L’amministrazione fallimentare, così come il commissario e il liquidatore del concordato, svolgendo esercizio di incombenze di natura pubblica, possono far capo alla consulenza fornita dall’Autorità di vigilanza tramite i propri ispettori. Ciò dovrebbe permettere all’organo di esecuzione forzata di acquisire maggiori conoscenze specifiche in materia tale da poterle trasferire nel proprio ambito professionale. Inoltre il ricorso a tale consulenza dovrebbe anche contribuire a snellire i tempi di procedura con evidente riduzione dei costi. Si tratta tuttavia di una consulenza gratuita e facoltativa, che non può essere fatturata ai creditori. Di conseguenza, le ore esposte alla voce “conferenze e colloqui telefonici con ispettori CEF” vanno depennate.
6. Le voci “allestimento dichiarazione d’imposta per l’anno 2000”, risp. “2001+2002”, vanno dimezzate, ritenuto che dopo la vendita degli attivi gli unici “utili” della società in liquidazione concordataria sono gli interessi bancari attivi, in deduzione dei quali vanno indicati i costi d’esercizio (già calcolati per gli anni 2000 e 2001 e che comunque devono essere determinati in vista dell’allestimento del conto delle spese [cfr. art. 328 LEF]), mentre per quanto concerne l’imposta sul capitale è sufficiente l’indicazione del capitale sociale liberato (fr. 1'000’0000.--). Anche per l’anno 2003 vanno ammesse solo 2 ore di lavoro. Il recupero dell’imposta preventiva è oggetto di una posta separata della nota del liquidatore.
7. L’istante chiede un compenso per le 16 ore preventivate per l’allestimento di un “bilancio di liquidazione”, di cui 8 ore per la coadiuvazione di un contabile. Orbene, l’art. 328 LEF impone solo la compilazione di uno stato di riparto e di un conto delle spese, mentre l’art. 330 LEF esige una relazione finale, operazioni per le quali il liquidatore ha già contabilizzato 7 ore e che non richiedono in sé l’intervento di un contabile. Un onorario complessivo pari a 10 ore a fr. 170.-- appare sufficiente per la rimunerazione degli atti che esige la legge.
8. Ricapitolando possono essere riconosciute al liquidatore straordinario del concordato con abbandono dell’attivo __________, avv. __________, le seguenti ore di lavoro sino al termine della procedura di liquidazione:
Esame e riordino giustificativi
96
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 16'320,00
Conferenze e colloqui telefonici con precedente liquidatore
3
h.
35
a fr. 170.--/h:
fr. 609,17
Conferenze e colloqui telefonici con ispettori CEF
0
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 0,00
Conferenze e colloqui telefonici con Ufficio tassazione Bellinzona/__________
17
h.
25
a fr. 170.--/h:
fr. 2'960,83
Conferenze e colloqui telefonici con delegazione dei creditori
3
h.
30
a fr. 170.--/h:
fr. 595,00
Conferenze e colloqui telefonici con __________
2
h.
35
a fr. 170.--/h:
fr. 439,17
Disbrigo ricorso __________
4
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 680,00
Allestimento contabilità 1991/2001 (avv. __________)
20
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 3'400,00
Allestimento contabilità 1991/2001 (contabile)
220
h.
00
a fr. 80.--/h:
fr. 17'600,00
Allestimento progetto di stato di riparto definitivo + verifica giustificativi
21
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 3'570,00
Allestimento dichiarazione d’imposta per l’anno 2000
2
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 340,00
Allestimento dichiarazione d’imposta per gli anni 2001, 2002 e 2003
6
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 1'020,00
Recupero imposte pagate in eccedenza (parte da ultimare)
4
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 680,00
Recupero imposta preventiva
2
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 340,00
Allestimento stato di riparto definitivo + relazione finale
10
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 1'700,00
Delegazione creditori
2
h.
30
a fr. 170.--/h:
fr. 425,00
Allestimento bilancio di liquidazione (avv. __________)
0
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 0,00
Allestimento bilancio di liquidazione (contabile)
0
h.
00
a fr. 120.--/h:
fr. 0,00
Istanza di cancellazione società
1
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 170,00
Pubblicazioni FUC/FUSC
1
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 170,00
Redazione e disbrigo corrispondenza
10
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 1'700,00
Varie ed eventuali
4
h.
00
a fr. 170.--/h:
fr. 680,00
Subtotale ore a fr. 80.--/h
220
h.
00
a fr. 80.--/h:
fr. 17'600,00
Subtotale ore a fr. 170.--/h
210
h.
35
a fr. 170.--/h:
fr. 35'799,17
Totale (arrotondato)
430
h.
35
fr. 53'399,15
9. Il liquidatore straordinario ha esposto fr. 3'500.-- a titolo di spese per (3’500) fotocopie e fr. 3'500.-- per (700) “scritturazioni”, importi poi aumentato a fr. 4'147.-- (pari a 4'147 fotocopie), risp. ridotto a fr. 1'130.-- (pari a 226 scritturazioni). Le 4’147 fotocopie sono riferite essenzialmente alla duplicazione degli atti della procedura concordataria per l’incarto del liquidatore nonché di alcuni atti trasmessi in copia a questa Camera, alla delegazione dei creditori, come pure individualmente ad __________. Le 226 scritturazioni sono invece da ricondurre perlopiù ai listati contabili (bilanci, registrazioni, schede, relazioni varie …) concernenti 10 anni di attività della __________ in liquidazione, agli atti e alla corrispondenza redatti dal liquidatore come pure agli atti ancora da allestire stimati in 100 pagine (cfr. scritto 6 settembre e 15 novembre 2002 dell’avv. __________).
Ora, la tariffa di fr. 5.-- per ogni registrazione ricalca ovviamente quella prevista dall’art. 3b della Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA) per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto. Tale costo si giustifica tuttavia solo per gli scritti elaborati e da elaborare dal liquidatore, quale partecipazione alle spese di segretariato. Per quanto concerne i documenti contabili, solo il costo di stampa (carta, inchiostro, …) può essere ammesso, il quale va fissato in fr. 1.-- l’unità, pari al costo medio di una fotocopia (quando sono numerose) secondo la tariffa riconosciuta all’avvocato d’ufficio in materia penale. Dalle 226 scritturazioni richieste vanno quindi dedotte le schede contabili del prospetto (32 pagine), i bilanci 1993-2000 (32 pagine) i 30 “atti contabili per dich. Imposte 2001, 2002, 2003” indicati alla voce “da fare” dello scritto 15 novembre 2002, mentre ne vanno aggiunte 96 pari agli avvisi di deposito dello stato di riparto che dovranno essere allestiti per ogni dei 96 crediti collocati in graduatoria. Il totale delle scritturazioni viene quindi riconosciuto in 228.
Gli atti puramente contabili non contabilizzati quali scritturazioni vanno considerate al costo unitario di fr. 1.--, per un totale di fr. 84.-- (fr. 32 + 32 + 20, il conto economico e il bilancio 2001 figurante già nel prospetto).
Quanto alla questione del numero di fotocopie, occorre notare che se i creditori hanno effettivamente il diritto di consultare gli atti del concordato presso il liquidatore, il rilascio di copie deve avvenire contro pagamento (cfr. art. 9 cpv. 3 OTLEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 6 e 68 ad art. 8a). Le spese delle fotocopie consegnate ad UBS S.A. (99 + 30), devono essere fatturate direttamente a quest’ultima e non possono quindi essere incluse nelle spese del concordato a carico di tutti i creditori. Invece, occorre riconoscere 96 fotocopie in più pari ai diversi estratti dello stato di riparto definitivo che dovranno essere spediti contestualmente agli avvisi di deposito dello stato di riparto (cfr. art. 326 LEF e Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, n. 1136 e 1140): ogni creditore ha in effetti diritto ad un estratto di siffatto stato riferito alla collocazione del proprio credito.
In riassunto, vanno ammesse 228 scritturazioni al costo unitario di fr. 5.-- e 4'114 fotocopie (4'147 – 99 – 30 + 96) a fr. 1.-- l’una.
10. Ricapitolando possono essere riconosciute quali spese ed esborsi:
Qtà
Costo unitario
Totali
Formazione incarto
1
fr. 50.-fr. 50,00
Scritturazioni
228
fr. 5.-fr. 1'140,00
Fotocopie
4’114
fr. 5.-fr. 4'114,00
Sborsi postali, cancelleria, telefonici, telefax …
fr. 900,00
Trasferte
204
fr. 1.--/km
fr. 204,00
Totale
fr. 6'408,00
11. All’avv. __________ va pertanto riconosciuta un’indennità globale pari a fr. 59'807,15 (fr. 53'399,15 + fr. 6'408.--).
Richiamati gli art. 317 ss. LEF, 1 ss., 47 e 55 OTLEF
pronuncia:
1. L’istanza 28 giugno 2002 dell’avv. __________, è accolta nel senso dei considerandi.
2. La rimunerazione del liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo __________, avv. __________ e dell’organo ausiliario, per il periodo dal 4 ottobre 2001 sino alla conclusione della procedura di liquidazione concordataria, è determinata in fr. 53'399,15, conformemente al dettaglio riportato nel considerando 8.
3. Viene riconosciuto al liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo __________, avv. __________, per il periodo dal 4 ottobre 2001 sino alla conclusione della procedura di liquidazione concordataria, l’importo complessivo di fr. 6'408.-- a titolo di rimborso delle spese, conformemente al dettaglio riportato nel considerando 10.
4. Non si prelevano spese.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione: – __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario